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"Inail: la verifica di impianti e attrezzature"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
04/04/2014 -
L’Inail pubblica sul suo sito indicazioni per la
verifica di impianti e attrezzature con
riferimento alle modalità di richiesta della prima verifica, agli
adempimenti richiesti dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e alle
attrezzature soggette a verifica di conformità. Informazioni sulle sedi e
soggetti abilitati, sui servizi online e sulla modulistica.
Fare la prima verifica impianti
L'art. 71 del d.lgs. 81/2008 prevede i seguenti adempimenti:
Presentare la richiesta di verifica
Mettere in sicurezza le
attrezzature
da lavoro fornite ai propri lavoratori è un obbligo di ogni azienda.
Collaudi, verifiche e certificazioni sono attività fondamentali per garantire
la sicurezza di impianti, processi, materiali e componenti utilizzati nei
luoghi di lavoro. Per ogni attrezzatura, durante il proprio ciclo funzionale,
vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per
l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente. Secondo le
disposizioni dell'art. 71 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Inail è titolare della prima
verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e
può intervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta del datore di
lavoro. I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal decreto prevedono
infatti la
titolarità dell'Inail
per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di
cui all'all. VII del d.lgs. 81/2008 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche
successive.
Fare la prima verifica impianti
Spetta alle aziende richiedere la verifica all’Istituto al
fine di garantire la sicurezza
delle attrezzature da lavoro utilizzate. É necessario, inoltre, che il
datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall’Inail a cui
affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in grado di eseguire
il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta. Il Decreto ministeriale
11/4/2011 prevede infatti che i soggetti titolari (Inail e Asl) possano
delegare parte dell'attività di verifica a soggetti
privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto. Le
verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha
anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all'impianto.
L'art. 71 del d.lgs. 81/2008 prevede i seguenti adempimenti:
- denuncia di impianto scariche atmosferiche (d.p.r.
462/2001)
- immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e
materiali (d.m. 11 aprile 2011)
- immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi
semplici e complessi (d.m.11 aprile 2011)
- richiesta di prima verifica periodica (d.m.11 aprile 2011)
per sollevamento persone e materiali, apparecchi a pressione, insiemi semplici
e complessi, impianti termici (all. 7 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Attrezzature soggette
a verifica di conformità
L'attività di verifica di conformità di prodotto e di
impianti riguarda nello specifico le seguenti attrezzature (elencate nell'all.
VII del d.lgs. 81/2008):
- generatori di vapore e di acqua surriscaldata
- recipienti per liquidi e tubazioni per liquidi, vapori e
gas
- recipienti a gas e recipienti a vapore
- recipienti particolari
- recipienti semplici a pressione con p.v. ≥8000 e p.s. >
12 bar
- forni industriali marcati CE
- forni industriali non marcati CE e Forni per oli minerali
- serbatoi per GPL
- contenitori a pressione di gas con membrature miste
- attrezzature a
pressione in accordo alla direttiva 97/23/CE PED
- attrezzature a pressione trasportabili di cui al d.m.
12/09/1925 e s.m.i.
- attrezzature di lavoro - Gruppo GVR
- attrezzature di lavoro per SC e SP
- ponti sollevatori per veicoli
- impianti di riscaldamento
- apparecchi di sollevamento e piattaforme di lavoro
elevabili
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e
di messa a terra (pur non essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è
comunque necessario, per le disposizioni del d.p.r. 462/2001, attuare un
censimento degli impianti attivi e un controllo a campione sulla base di
criteri definiti in accordo tra il sistema delle Regioni e l'Inail).
Presentare la richiesta di verifica
I datori di lavoro possono fare richiesta
all'Inail per via telematica, accedendo ai Servizi online,
o inoltrando la richiesta per posta elettronica certificata, indirizzata
al dipartimento territoriale di competenza. Analoga procedura può essere
attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra
e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal d.p.r.
462/2001.
Fonte: Inail.it
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