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"Interpello: quali documenti deve consegnare l’impresa appaltatrice?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
11/04/2014 - Un
interpello si sofferma sul tema della
valutazione dell'idoneità tecnico professionale – con riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 - fornendo informazioni sulla documentazione che l' impresa appaltatrice è obbligata a fornire.
Il parere della
Commissione Interpelli fornito il
13 marzo 2014 nell’
Interpello n. 3/2014 ha infatti per oggetto la “
risposta
al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai
documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al
Committente”, quesito posto dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).
In particolare il Consiglio
Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avanzato
istanza di interpello per sapere se ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008
l'impresa appaltatrice sia tenuta a consegnare al Committente:
-
copia del modello LAV (modulo con cui i datori di lavoro adempiono
a vari obblighi di comunicazione, ad esempio per l’assunzione, proroga,
trasformazione e cessazione rapporto di lavoro dei lavoratori);
-
consenso all’utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;
-
copia del DUVRI della ditta appaltatrice;
-
dichiarazione che i dipendenti dell'impresa sono in possesso del
certificato di idoneità fisica;
-
autocertificazione di idoneità tecnico professionale.
Per rispondere al quesito la
Commissione si sofferma su alcune
indicazioni
normative.
Ad esempio la Commissione
premette che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo per il
datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture di verificare, "
con le
modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l
'idoneità tecnico professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in
appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione”. Il Decreto di
cui all’articolo 6, ancora mancante, è relativo al sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi.
La Commissione sottolinea che in
attesa dell'emanazione del suddetto decreto, “
la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
- acquisizione del certificato di
iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1,
D.Lgs. n. 81/2008);
- acquisizione
dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di
idoneità
tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008).
Si sottolinea inoltre che il
comma 2 dell’art. 26 del Testo Unico stabilisce che "
nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori:
a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare
rischi dovuti alle interferenze
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva”.
Ciò premesso la Commissione
fornisce dunque le
seguenti indicazioni.
Si ritiene che, per il rispetto
degli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008,
l'acquisizione del certificato di
iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e
dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi
sufficienti a soddisfare la valutazione dell'idoneità tecnico professionale.
Inoltre la Commissione sottolinea
che “il datore di lavoro committente non può chiedere copia del
DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al
contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di
lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le
informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del DUVRI”.
In ogni caso “laddove non
ricorrano le condizioni per l' elaborazione del
DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 26, del
decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento”.
Tiziano Menduto
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