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"Sulla verifica delle attitudini del soggetto incaricato alla vigilanza"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
14/04/2014 -
Commento
È importante questa sentenza in quanto fornisce un utile indirizzo
per dare una corretta interpretazione alle disposizioni contenute
nell’art. 299 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 sull’
esercizio di fatto dei poteri direttivi secondo il quale le posizioni di garanzia relative ai datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano
anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti
medesimi disposizioni che comunemente vengono applicate ad
organizzazioni di lavoro già in corso e ad eventi già accaduti in
aziende nelle quali non si sia provveduto ad istituire preventivamente
un sistema di sicurezza sul lavoro. Quando per le dimensioni di una
azienda si rende necessario vigilare sui lavoratori mediante un soggetto
allo scopo delegato occorre assicurarsi preventivamente delle sue
pertinenti competenze, della sua idonea qualifica, delle sue attitudini
ad impedire le situazioni di pericolo e della sua capacità di attuare
le necessarie procedure di sicurezza. E’ quanto ha sostenuto la suprema
Corte che nella circostanza ha annullata per carenza di motivazioni una
sentenza della Corte di Appello rinviando alla stessa gli atti del
procedimento perché la rivedesse per tenere conto degli indirizzi sopra
indicati.
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 15490 del 7 aprile
2014 - Ric. C. G. - Quando per le
dimensioni di una azienda è necessario vigilare sui lavoratori mediante un
soggetto all’uopo delegato occorre assicurarsi delle sue pertinenti competenze,
qualifiche e attitudini a impedire pericoli e attuare le procedure di sicurezza.
Il fatto e la sentenza di condanna del
Tribunale
Il GIP del Tribunale ha
dichiarato il legale rappresentante di una società colpevole del reato di cui
all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., avendo, per colpa generica e specifica,
causato la morte di un lavoratore dalla stessa dipendente deceduto a seguito
delle gravi ustioni riportate dopo essere stato investito dalle fiamme
improvvisamente sviluppatesi dai vapori di carburante, ancora presenti
all'interno di autoveicolo, non bonificato, che lo stesso era intento a
demolire, mediante l'uso di cannello ossipropanico, senza che indossasse gli indumenti
di protezione e seguisse le procedure di cautela del caso. Riconosciute le
attenuanti generiche, il Tribunale lo ha condannato alla pena sospesa stimata
di giustizia. Successivamente la Corte di Appello, giudicando sulla
impugnazione proposta dall’imputato, ha confermata la decisione di primo grado
e, riconosciute prevalenti le attenuanti generiche, ha ridotta la pena che, ai
sensi dell'art. 53 della legge n. 689/1981, ha convertito nella corrispondente
pena pecuniaria, ha revocato altresì la sospensione condizionale e concessa la
non menzione.
Il ricorso in
Cassazione e le motivazioni
L'imputato ha proposto ricorso per
cassazione adducendo due motivazioni. Con il primo motivo lo stesso ha
sostenuto che la Corte territoriale lo aveva condannato solo sulla base della
mera posizione ricoperta ed ha ritenuto ciò irragionevole ed ingiusto non
potendosi pretendere dal datore di lavoro la giornaliera e assillante vigilanza
sul rispetto da parte dei dipendenti delle procedure di sicurezza previste né
si poteva altresì pretendere, considerate le dimensioni della struttura
aziendale, la nomina di un controllore. Con il secondo motivo il ricorrente ha
lamentato che la Corte territoriale non aveva preso in considerazione che
nell'azienda era prevista una "scala gerarchica" secondo la quale vi
era un preposto alla demolizione delle carcasse, inquadrato quale responsabile
dell'area taglio, per cui se fosse stata tenuta presente tale circostanza le
decisioni della Corte territoriale avrebbero perso di significato.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Nell’accogliere il ricorso la
Corte di Cassazione ha ribadito che non c’è alcun dubbio che il datore di
lavoro è garante del puntuale rispetto delle misure prevenzionali e, se
necessario in quanto le dimensioni aziendali lo rendessero inevitabile, può delegare un
soggetto all'uopo incaricato dotato dei necessari poteri e delle specifiche
competenze. La suprema Corte, avendo riscontrata nella sentenza impugnata una
grave carenza di motivazioni, l’ha annullata rinviandola per nuovo esame alla
Corte d'Appello di provenienza affinché tenesse conto di alcuni elementi che ha
poi specificati. Secondo la Sez. IV, in particolare, la Corte territoriale
aveva ignorato la rilevante circostanza della presenza di un dipendente preposto
al taglio delle carcasse dei mezzi da demolire ed aveva concluso
semplicisticamente per la penale responsabilità del datore di lavoro in quanto
l’avere adempiuto a tutti gli obblighi di prevenzione degli infortuni previsti
dalla legge non lo esonerava comunque dall'obbligo di controllare e garantire
l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori.
Nella sentenza, ha osservato la
suprema Corte, non era stato provveduto ad indicare i necessari elementi
valutativi per misurare la dimensione aziendale e l'esigibilità del compito di
sorveglianza personale posto personalmente a carico del datore di lavoro né
elementi concernenti le competenze e l’abilità del lavoratore rimasto vittima
dell'incidente. Non era emerso altresì se l’infortunio fosse dipeso da manovra
e/o procedure errate o legato ad inadeguati procedimenti aziendali, ad
affidamento di attività rischiose a soggetti non adeguatamente qualificati o
alla predisposizione di sistemi di vigilanza non perfettamente efficienti. “
Non è superfluo, infine ricordare”, ha
così concluso la suprema Corte, “
che ove
la dimensione e complessità aziendale avessero reso necessario l'esercizio del
dovere di vigilanza mediante soggetto all'uopo delegato, di quest'ultimo si
sarebbe reso necessario conoscere dei relativi poteri e delle pertinenti
competenze e qualifiche, in definitiva, delle concrete attitudini ad impedire
pericolosi scostamenti dalle procedure di sicurezza”.
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