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"Volumi tecnici, ok all’autorizzazione paesaggistica postuma"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
14/04/2014 - I volumi tecnici non hanno nessun rilievo dal punto di vista urbanistico. Lo ha stabilito di recente il
Tar Campania con la
sentenza 645/2014.
Il Tribunale amministrativo ha ricordato che i volumi tecnici sono dei piccoli volumi accessori, utilizzati per ospitare impianti e dispositivi tecnologici, che non hanno quindi nessuna autonomia funzionale e nessun fine residenziale.
Nel caso esaminato dal Tar, il tribunale si è dovuto pronunciare sulla concessione di un permesso di costruire in sanatoria per un ampliamento realizzato con l’obiettivo di ospitare degli impianti a servizio del fabbricato principale.
A detta del Tar, quando si realizza l’ampliamento volumetrico di un vano tecnico, è possibile effettuare la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma, cioè dopo aver terminato l’intervento.
I giudici amministrativi hanno ricordato che, in base al D.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, data la peculiare destinazione funzionale dei volumi tecnici, è possibile concedere l’autorizzazione paesaggistica postuma a condizione che il manufatto non presenti elementi incompatibili o di estraneità con il paesaggio nel quale è destinato a collocarsi.
La Circolare del Segretario Generale 33/2009 ha poi precisato che per volume si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente, indipendentemente dalla sua destinazione d'uso. La Circolare ha però aggiunto che da questa definizione sono esclusi i volumi tecnici.
Il Tar ha spiegato che, anche se la circolare non è vincolante, essa esprime un indirizzo interpretativo dato dall’Amministrazione. Per questo motivo i giudici hanno concluso per la compatibilità paesaggistica e la concessione della sanatoria.
Il Tribunale amministrativo ha ricordato che i volumi tecnici sono dei piccoli volumi accessori, utilizzati per ospitare impianti e dispositivi tecnologici, che non hanno quindi nessuna autonomia funzionale e nessun fine residenziale.
Nel caso esaminato dal Tar, il tribunale si è dovuto pronunciare sulla concessione di un permesso di costruire in sanatoria per un ampliamento realizzato con l’obiettivo di ospitare degli impianti a servizio del fabbricato principale.
A detta del Tar, quando si realizza l’ampliamento volumetrico di un vano tecnico, è possibile effettuare la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma, cioè dopo aver terminato l’intervento.
I giudici amministrativi hanno ricordato che, in base al D.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, data la peculiare destinazione funzionale dei volumi tecnici, è possibile concedere l’autorizzazione paesaggistica postuma a condizione che il manufatto non presenti elementi incompatibili o di estraneità con il paesaggio nel quale è destinato a collocarsi.
La Circolare del Segretario Generale 33/2009 ha poi precisato che per volume si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente, indipendentemente dalla sua destinazione d'uso. La Circolare ha però aggiunto che da questa definizione sono esclusi i volumi tecnici.
Il Tar ha spiegato che, anche se la circolare non è vincolante, essa esprime un indirizzo interpretativo dato dall’Amministrazione. Per questo motivo i giudici hanno concluso per la compatibilità paesaggistica e la concessione della sanatoria.
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