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"Infortuni sul lavoro: le responsabilità del coordinatore per l'esecuzione"
fonte www.insic.it / Sicurezza sul lavoro
16/04/2014 - Nel caso prospettato alla Corte, l'infortunio si era verificato nel corso dei
lavori di ristrutturazione di un capannone durante la sostituzione dei vecchi pannelli prefabbricati posti a copertura dell'immobile.
Il lavoratore era precipitato al suolo
da un'altezza di circa 6 m mentre si spostava da un ponteggio
all'altro, a causa della caduta accidentale di un pannello su un altro
già posto in opera.
Il Tribunale riteneva che la movimentazione dei pannelli non fosse avvenuta in condizioni di sicurezza che non poteva essere garantita solamente dal ponteggio allestito sul perimetro del capannone. il rischio di una sua caduta verso il basso avrebbe dovuto essere prevenuto mediante l'impiego di una imbracatura vincolata con gancio dorsale ad un cavo di tesata salvavita installato tra due punti fissi del fabbricato. La mancata adozione di tale dispositivo integrava secondo il primo giudice violazione dell'art. 10 del d.p.r. 164/1956, di cui doveva rispondere, a titolo di colpa specifica, l'imputato, quale legale rappresentante della ditta appaltatrice con delega per la sicurezza.
L'imputato aveva poi fatto ricorso lamentando, fra l'altro che il compito di sorvegliare sul rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro spettava esclusivamente al coordinatore per la sicurezza all'interno del cantiere, tenuto alla predisposizione attrezzature e indumenti salvavita che era la committente, su indicazione del coordinatore della sicurezza, a dover fornire.
Secondo la Cassazione, che rigetta il ricorso, la responsabilità del coordinatore per la sicurezza del cantiere concorre certamente con quella dell'imputato ma non può valere ad escluderla, gravando su quest'ultimo comunque, quale datore di lavoro del l'infortunato, obblighi di vigilanza e controllo nella fase operativa che certamente non vengono meno per effetto della nomina del suddetto coordinatore.
Più in generale, argomenta la Corte, la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si sovrappone a quella degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro ma ad esse si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Pertanto, al coordinatore per l'esecuzione spettano non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma anche di quelli riguardanti la vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza.
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I piani di sicurezza e coordinamento, i fascicoli dell'opera, i piani operativi di sicurezza e i piani sostitutivi di sicurezza redatti con i moduli POS e PSC rispondono alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il Tribunale riteneva che la movimentazione dei pannelli non fosse avvenuta in condizioni di sicurezza che non poteva essere garantita solamente dal ponteggio allestito sul perimetro del capannone. il rischio di una sua caduta verso il basso avrebbe dovuto essere prevenuto mediante l'impiego di una imbracatura vincolata con gancio dorsale ad un cavo di tesata salvavita installato tra due punti fissi del fabbricato. La mancata adozione di tale dispositivo integrava secondo il primo giudice violazione dell'art. 10 del d.p.r. 164/1956, di cui doveva rispondere, a titolo di colpa specifica, l'imputato, quale legale rappresentante della ditta appaltatrice con delega per la sicurezza.
L'imputato aveva poi fatto ricorso lamentando, fra l'altro che il compito di sorvegliare sul rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro spettava esclusivamente al coordinatore per la sicurezza all'interno del cantiere, tenuto alla predisposizione attrezzature e indumenti salvavita che era la committente, su indicazione del coordinatore della sicurezza, a dover fornire.
Secondo la Cassazione, che rigetta il ricorso, la responsabilità del coordinatore per la sicurezza del cantiere concorre certamente con quella dell'imputato ma non può valere ad escluderla, gravando su quest'ultimo comunque, quale datore di lavoro del l'infortunato, obblighi di vigilanza e controllo nella fase operativa che certamente non vengono meno per effetto della nomina del suddetto coordinatore.
Più in generale, argomenta la Corte, la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si sovrappone a quella degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro ma ad esse si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Pertanto, al coordinatore per l'esecuzione spettano non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma anche di quelli riguardanti la vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza.
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