"Interpello: applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni"
fonte www.frareg.com / Normativa
Va premesso che l’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/08 prevede che “ fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art.8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.
Ciò premesso la Commissione fornisce dunque le seguenti indicazioni. La Commissione ritiene che, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale sopra citato, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni con relative sanzioni, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nell’ambito di applicazione dello stesso.
Il registro infortuni va redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), ancora in vigore, conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro e vidimato presso l’ASL competente per territorio, fatta eccezione per le Regioni che hanno abolito tale obbligo.
La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.
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