News
"Individuare i limiti di responsabilità fra imprenditori e coordinatori"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
28/04/2014 -
Commento
Utili elementi fornisce questa sentenza della Corte di Cassazione
per risolvere uno dei problemi più discussi nei cantieri temporanei o
mobili, ma anche nei convegni e seminari e soprattutto nei Tribunali
durante lo svolgimento dei procedimenti giudiziari per eventi
infortunistici o a seguito di contestazioni di reati contravvenzionali
in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e cioè quello riguardante
la
individuazione dei limiti di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro fra imprenditori e coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori. La Corte suprema si è espressa in merito sostenendo che per
accertare se un evento infortunistico coinvolge anche la responsabilità
del coordinatore occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal
quale è scaturito l’infortunio stesso e cioè occorre accertare se si
tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo
sviluppo dei lavori e come tale affidato alla sfera di controllo del
datore di lavoro o del suo preposto oppure
se l'evento stesso invece sia riconducibile alla configurazione complessiva e di base della lavorazione, ambito nel quale è attribuito al coordinatore il compito di un’alta vigilanza.
Il fatto e l’iter giudiziario
Il Tribunale, con sentenza
successivamente confermata dalla Corte di Appello, ha condannato il datore di
lavoro di un’impresa ed il coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori perché ritenuti
colpevoli del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme
sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di un lavoratore
dipendente di una ditta appaltatrice. L’infortunio si era verificato, in
particolare, durante dei lavori di ristrutturazione di un convento, all’interno
di una stanza posta al primo piano del complesso ed era stato causato dallo
sprofondamento, a causa del peso di una trave-cornice in mattoni, posizionata
sulla parete divisoria della predetta stanza con il corridoio, sprofondamento
che aveva provocato il distacco della cornice che è andata a colpire il
lavoratore infortunato. I giudici del merito avevano ritenuto pacificamente
accertato che l’incidente si fosse verificato a causa del mancato rispetto
delle disposizioni, contenute nel PSC, concernenti il puntellamelo dei locali
ove si svolgevano le opere appaltate per cui avevano ritenuto che il luogo di
lavoro non era stato messo in sicurezza. Secondo gli stessi pertanto era stato
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che aveva omesso di
verificare che fossero state concretamente rispettate le disposizioni contenute
nel piano sicurezza ed attuate le relative opere di puntellamento delle pareti.
Il ricorso in
Cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza di condanna
della Corte di Appello il coordinatore
per l’esecuzione ha ricorso in cassazione sostenendo che tale figura
professionale deve svolgere, nell’ambito del cantiere, una
funzione di alta vigilanza e che quindi allo stesso spetta di
impartire disposizioni circa le modalità di esecuzione del piano la cui
concreta applicazione rimane però affidata al datore di lavoro ed agli altri
soggetti obbligati che operano in cantiere. L’imputato ha sostenuto altresì nel
ricorso di aver svolto con cura tali compiti di alta vigilanza inerenti
l’applicazione delle prescrizioni del piano né si poteva pretendere che egli
fosse presente ad ogni singola fase delle lavorazioni e controllasse
direttamente le modalità di puntellamento per ogni singola stanza ove i lavori
si stavano svolgendo. L’imputato ha sostenuto inoltre di avere assolto ai
propri compiti mediante visite di controllo in cantiere e riunioni con
l’impresa per cui perché si potesse ritenere sussistere una sua colpa si sarebbe
dovuto verificare che, con un maggior numero di riunioni o di visite di
controllo, l’infortunio non si sarebbe verificato. Ha precisato poi in
particolare che la lavorazione da parte dell’operaio infortunato aveva avuto
inizio poco prima dell’incidente per cui alla luce del principio secondo cui al
coordinatore spettano compiti di alta vigilanza ma non è tenuto, come gli
stessi giudici di merito avevano riconosciuto, ad una presenza continua in
cantiere, l’osservanza degli obblighi imposti dall’art. 5 del D. Lgs. n.
494/1996 non avrebbe in ogni caso consentito di interrompere per tempo le
condotte pericolose sfociate poi nell’evento. Analoghe considerazioni
l’imputato ha svolte nel ricorso con riguardo al dovere di vigilanza, anche
alla luce di quanto emerso circa la frequenza della sua presenza in cantiere,
sempre rapportata agli obblighi di alta vigilanza che spettano al coordinatore.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato.
La stessa ha innanzitutto osservato riguardo ad uno dei temi proposti nel
ricorso, che la normativa concernente il tema della sicurezza del lavoro
nell’ambito di attività lavorative svolte in un cantiere edile individua
diverse posizioni di garanzia, la principale delle quali certamente riguarda il
datore di lavoro, che organizza e gestisce l’esecuzione dell’opera, ma che
coinvolgono diverse figure professionali, tra le quali, oltre al committente,
vi è certamente il coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori. A tale figura
professionale, ha proseguito la Sez. IV, l’art. 5 del D, Lgs. n. 494/1996,
trasfuso nella D. Lgs. n. 81/2008, ha attribuito precisi compiti ed obblighi,
che lo individuano quale titolare di una specifica ed autonoma posizione di
garanzia che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della
normativa antinfortunistica. In particolare al coordinatore per l’esecuzione
dei lavori è stato attribuito, tra gli altri, ha ribadito la Sez. IV, non solo il compito di
organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nel cantiere e di
assicurare il collegamento tra appaltatore e committente, al fine della
migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela
antinfortunistica, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza, da
parte delle imprese, delle prescrizioni del piano di sicurezza nonché sulla
scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità
dei lavoratori.
“
Si tratta”, ha
proseguito la suprema Corte, “
di un
compito definito di ‘alta vigilanza’ che, seppur non necessariamente deve
implicare una continua presenza nel cantiere, deve tuttavia esercitarsi in
maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie
quelle che pongono maggiormente a rischio l’incolumità degli operatori” ed
è proprio ai
doveri di vigilanza che,
secondo i giudici di merito, è venuto meno l’imputato laddove non ha
adeguatamente verificato che i delicati interventi di restauro del complesso si
svolgessero nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni
contenute nello stesso piano di coordinamento, prescrizioni che prevedevano,
prima di qualsiasi intervento sulla struttura muraria, l’esecuzione di precise
opere di puntellamelo delle parti interessate ai lavori che nella circostanza
si sono rilevate di fatto insufficienti o addirittura del tutto assenti.
Il mancato rispetto nel caso in esame di elementari ma
essenziali norme di sicurezza che avevano provocato il crollo parziale della
struttura ed il ferimento del lavoratore è stato legittimamente attribuito,
secondo la suprema Corte, anche alla violazione, da parte dell’imputato, dei
suoi doveri di vigilanza che, in vista della delicatezza dei lavori che si
dovevano eseguire, era tenuto alla preventiva verifica, prima che si
iniziassero le opere di demolizione, dello scrupoloso rispetto delle modalità
di intervento previste nel piano di sicurezza e tra tutte, principalmente,
quelle che richiedevano il puntellamento delle parti a rischio di crollo. Né è
valso ad escludere o anche solo a ridimensionare le responsabilità
dell’imputato, ha proseguito la Sez. IV, il fatto che lo stesso si recava
di frequente nel cantiere, laddove si consideri che tale presenza avrebbe
dovuto esser anche diretta alla verifica del rispetto, da parte dei
responsabili delle imprese, delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza.
Anzi proprio la presenza frequente in cantiere avrebbe dovuto porre il
coordinatore nelle migliori condizioni per approfondire le questioni
concernenti i temi della sicurezza, non solo attraverso riunioni tra i diversi soggetti
interessati, ma anche attraverso la diretta verifica del rispetto delle
relative prescrizioni, specie di quelle dirette ad evitare i rischi più gravi
legati all’esecuzione delle opere appaltate, come quelle concernenti, appunto,
il puntellamento delle strutture murarie oggetto dell’intervento di restauro. Né
l’imputato, ha ribadito la Corte di Cassazione, poteva lasciare all’appaltatore
l’esclusiva responsabilità di una corretta esecuzione delle opere prevenzionali
in quanto, al contrario, la posizione di coordinatore
per la sicurezza gli imponeva di accertarsi direttamente e costantemente,
fin dalla fase iniziale dei lavori di demolizione, che fossero esattamente
osservate le modalità d’intervento previste nel piano, dovendosi intendere il
concetto, richiamato nel ricorso, di "alta vigilanza", non in termini
di disimpegno del coordinatore rispetto ai doveri di controllo che la legge gli
attribuisce e di rimbalzo verso altre figure professionali, bensì di pieno
coinvolgimento negli stessi, non in sovrapposizione, ma in aggiunta agli altri
soggetti ai quali la legge attribuisce specifiche posizioni di garanzia.
È vero, ha così proseguito la suprema Corte, richiamando
un’altra sentenza della stessa Corte (Cass. n. 18149 - 2010) “
che diverso è il ruolo che la legge
attribuisce al coordinatore rispetto a quello attribuito al datore di lavoro
delle imprese esecutrici dei lavori e che quello del coordinatore è indicato
come ‘funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle
lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle
singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore
di lavoro, dirigente, preposto)‘, ma è altresì vero che la stessa sentenza
richiamata, dopo le riportate premesse, ha chiarito che per accertare se
l’evento illecito coinvolga anche la responsabilità del coordinatore, occorre
analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturito l’infortunio.
Occorre, cioè accertare se si tratti di un accidente contingente, scaturito
estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di
controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento stesso
sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione,
ambito nel quale al coordinatore è attribuito il compito di alta vigilanza”.
Orbene non vi è dubbio, ha tenuto ancora a precisare la
Sez. IV, che l’infortunio patito dal lavoratore nei termini nei quali è stato
descritto dai giudici del merito, non è stato contingenza estemporanea
scaturita dallo svolgersi dei lavori, bensì
conseguenza dell’impropria configurazione delle modalità d’intervento
nell’esecuzione degli stessi; ciò che riconduce l’evento nello specifico ambito
con riguardo al quale devono esercitarsi i compiti di controllo e di ‘alta
vigilanza’ attribuiti al coordinatore.
Infondate, quindi, sono state ritenute alla stregua di
quanto appena osservato, anche le censure proposte nel ricorso dall’imputato
con riguardo al tema del nesso causale, essendo del tutto evidente che “
se l’imputato avesse svolto i propri compiti
di vigilanza e di controllo in maniera adeguata, l’incidente non si sarebbe
verificato. Egli, invero, avrebbe potuto subito intervenire e pretendere dai
responsabili del cantiere la predisposizione delle più corrette modalità di
esecuzione dei lavori, rispettose delle prescrizioni di sicurezza, ovvero
giungere alla sospensione dei lavori, atteso l’evidente pericolo di crollo al
quale le scorrette modalità di esecuzione esponevano i lavoratori”.
“
Poco conta,
peraltro”, ha così concluso la suprema Corte, “
il momento in cui sono iniziati i lavori nei locali ove il crollo si è
verificato. Compito dell’imputato era anche quello di prevenire i tempi delle
lavorazioni, di coordinare la propria presenza con l’avvio degli stessi, per
porsi nelle condizioni di verificare preventivamente la corretta esecuzione
degli interventi preparatori, e dunque di puntellamento delle parti murarie a
rischio di crolli, prima che si fosse dato inizio ai lavori di demolizione
delle parti oggetto degli interventi di ristrutturazione”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1353 volte.
Pubblicità