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"Spazi confinati: la riduzione degli accesi e l’uso di robot"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
28/04/2014 -
Come certamente avrà notato chi ha avuto la costanza di seguire lo sviluppo di quest’articolo nel tempo,
il tema è certamente complesso e le diverse articolazioni possibili non
agevolano il tentativo di fornire un quadro chiaro degli adempimenti.
Tra l’altro, finora, il ragionamento è stato impostato considerando la condizione in cui si svolgono le attività di verifica che vede soggetto primo il datore di lavoro (committente) che si trovi nell’eventualità della disponibilità giuridica dei luoghi. Questo considerato che nella quasi totalità dei casi l’apparecchio si trova installato all’interno dell’area di stabilimento di pertinenza.
Tra l’altro, finora, il ragionamento è stato impostato considerando la condizione in cui si svolgono le attività di verifica che vede soggetto primo il datore di lavoro (committente) che si trovi nell’eventualità della disponibilità giuridica dei luoghi. Questo considerato che nella quasi totalità dei casi l’apparecchio si trova installato all’interno dell’area di stabilimento di pertinenza.
Se dovessimo introdurre anche
quest’ulteriore condizione, la complessità del quadro generale di riferimento
sarebbe molto rilevante. Ciò detto, abbiamo già delineato quali dovrebbero essere
gli
obblighi dell’azienda sia
riguardo al soggetto verificatore, sia quale soggetto attivo che deve garantire
supporto e assistenza anche in caso di emergenza. Considerata l’ovvia
difficoltà che si può prevedere nel momento in cui il datore di lavoro
committente dovesse richiedere al soggetto verificatore (in particolare quando
si tratta di ASL/ARPA) evidenza dei requisiti d’idoneità tecnico-professionale
(così come prescritto dall’articolo 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08) e
il possesso dei requisiti generali di qualificazione di cui all’art 2 c1 del D.P.R. 177/2011,
si ritiene opportuno che ogni datore di lavoro prenda contatto diretto con i
servizi di competenza, per conoscere il loro orientamento a riguardo.
Recentemente, nell’ambito del 3° Convegno nazionale sulle attività negli Spazi
Confinati, la Dott.ssa Gremita Direttrice U.O.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti
di Lavoro dell’ASL di Pavia, ha evidenziato come il loro servizio ha avviato la
redazione di
linee operative d’ispezione
e verifica d’impianti e attrezzature in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati per il proprio personale ispettivo.
Questa impostazione, mi trova
ovviamente concorde sia per quanto già evidenziato, sia per gli stessi motivi che
la Dott.ssa Gremita ha indicato nella sua relazione:
- gli operatori dei servizi PSAL
sono in primis dei lavoratori;
- gli operatori della vigilanza
devono essere i primi a dare il buon esempio;
- le attività a rischio
necessitano di procedure operative.
La
procedura prevede che gli interventi d’ispezione e/o verifica
all’interno di spazi
confinati possono essere svolti da operatori adeguatamente informati,
formati, addestrati e in possesso d’idoneità specifica alla mansione che,
durante l’espletamento del servizio, svolgono i compiti assegnati adottando
comportamenti coerenti con l’attività da eseguire e secondo quanto stabilito nell’ambito
della procedura stessa. Un aspetto interessante della procedura, è la sua
prevista doppia applicabilità: in sede di richiesta d’intervento promossa dal
datore di lavoro per la verifica periodica prevista dal D.M. 329/04 oppure in
caso d’ispezione nell’ambito del programma di vigilanza. Nel primo caso sono
previste una serie di azioni preliminari all’intervento di verifica d’impianti
e attrezzature identificabili come ambienti sospetti d’inquinamento o confinati:
la ditta richiedente (ai sensi del DM 11 aprile 2011 così come modificato dal
cosiddetto Decreto
del Fare), contestualmente all’atto di richiesta di verifica d’impianti o attrezzature,
deve compilare una check-list di verifica e produrre una specifica
documentazione che consenta una valutazione complessiva delle condizioni di
sicurezza previste per l’intervento.

La parziale e/o incompleta compilazione
della check list e/o produzione della documentazione richiesta, comporta
automaticamente il rigetto dell’istanza e l’interruzione dei termini del
procedimento da parte del servizio. Nell’ambito dell’attività di vigilanza
programmata, invece, il dirigente assegnatario della pratica valuterà il
rischio di presenza di ambienti
sospetti d’inquinamento o confinati e provvederà, una volta entrato in
azienda, a compilare in collaborazione con il datore di lavoro o suo delegato
la check list. Qualora dalla compilazione della check list dovessero emergere
rischi per la salute e sicurezza, gli operatori procederanno all’attività
d’ispezione senza accedere all’ambiente sospetto d’inquinamento o confinato e
in seguito procederanno alla valutazione di eventuali violazioni e difformità
alla normativa.
Appare quindi evidente che, al di
la dal considerare la parte concernente l’attività ispettiva propria dell’Ente,
emerge chiaramente come anche un soggetto particolare come l’Organo di
vigilanza e controllo sia destinatario di obblighi specifici nell’applicazione
del DPR 177/2011. A maggior ragione, quindi, lo dovrebbero essere i Soggetti
abilitati che, quindi, dovrebbero dotarsi di una procedura operativa e
garantire la qualificazione e verifica d’idoneità alla mansione del proprio
personale. Condizione che dovrebbe essere oggetto di una specifica verifica da parte
del datore di lavoro committente in sede di affidamento dell’incarico.
Certamente aspettarsi che ASL/ ARPA rilascino una dichiarazione di possesso dei
requisiti tecnico/professionali e dei requisiti di qualificazione per operare
in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, mi sembra abbastanza difficile; tali
dichiarazioni dovrebbero però essere richieste ai Soggetti abilitati che
dovessero intervenire per eseguire le verifiche previste, ai quali spetta di
dimostrare di poter operare in tali ambiti, a prescindere dall’essere inseriti
negli elenchi dell’INAIL.

Al termine di questa lunga
dissertazione sul tema, data la complessità del quadro giuridico in cui
s’innesta l’argomento trattato, è abbastanza difficile poter trarre delle conclusioni
definitive. Questo proprio a cominciare dalla
questione principale: l’accesso attraverso un passo d’uomo
ellittico di 32x42 cm garantisce il rispetto di quanto previsto dall’art. 66
del D.Lgs. 81/08 che richiede la presenza di un’apertura di accesso con
dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo
di sensi? E inoltre, è proprio necessario entrare in questi apparecchi a
pressione (poiché non esistono alternative tecnicamente praticabili per
svolgere l’attività programmata)? In effetti, questi sono i quesiti cuore del problema
ancora prima di preoccuparsi su come applicare quanto previsto dal DPR
177/2011.
Certamente l’
esame visivo riveste carattere di assoluta importanza nel campo
della sicurezza delle attrezzature a pressione. Infatti, esso consente di
rilevare, con semplicità e rapidità, la maggior parte dei difetti superficiali
e di formulare un giudizio generale sui livelli di qualità costruttiva (tratto dalla
prefazione di “L’esame visivo su attrezzature a pressione ai fini delle
verifiche di costruzione ed esercizio” - ISPEL Dipartimento Omologazione e
Certificazione Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - gennaio 2006), ma in caso
di visita interna (lato mantello) all’interno di un generatore di vapore a tubi
di fumo, bisognerebbe poter fare una valutazione del rapporto rischio/beneficio
considerando metodiche di verifica alternative in grado di garantire un livello
di sicurezza equivalente.
Nello specifico non mi è stato possibile
trovare dati disponibili in merito al numero di apparecchi attualmente in
esercizio, al numero di verifiche interne effettuate e al numero e tipologia di
difettosità riscontrate. Due documenti che trattano in modo dettagliato la
tipologia di difetti riscontrati, sono “Verifiche Periodiche e Controlli di
Apparecchi A Pressione - Linee Guida per gli adempimenti di Legge - a cura
della Direzione Tecnico- Scientifica dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale Servizio prevenzione e rischio tecnologico del Molise elaborato nel
2004 e “Anomalie degli apparecchi a pressione” prodotto nel 2002 dal Gruppo di
lavoro “ Apparecchi a pressione” del Coordinamento Tecnico Regionale tra le
Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche della Regione Emilia Romagna,
con la collaborazione del Servizio di Sanità Pubblica dell’Assessorato alla
Sanità.
Sebbene entrambi i documenti
rivestano un notevole interesse per l’approfondimento tecnico e la disamina di
casi particolari, in nessuno dei due sono riportati dati che consentano di
identificare la dimensione del fenomeno (numero di apparecchi con difetti/ numero
di apparecchi in esercizio); tuttavia si riscontra come nella maggior parte dei
casi i difetti riscontrati siano riconducibili a errori di conduzione o
condizioni di esercizio non previste a progetto e la costruzione degli apparecchi
risale agli anni ’90 o antecedenti. In questo periodo l’impegno dello scrivente
è diretto verso la ricerca di fonti documentali che consentano sia di
aggiornare i dati disponibili, sia di approfondire la conoscenza sull’efficacia
dei sistemi di verifica visiva remoti (quando c’è interruzione del percorso
ottico, visione con l’uso della fotografia, sistemi video, sistemi
automatizzati o robotizzati). L’obiettivo è di poter analizzare l’eventuale possibilità
di valutare se, nel caso dei generatori di vapore a tubi di fumo, la
verifica d’integrità (prevista nell’ambito delle verifiche periodiche di
riqualificazione e definita come l’ispezione delle varie membrature mediante esame
visivo eseguito dall’esterno e dall’interno, ove possibile, in controlli
spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di
situazioni evidenti di danno art. 12 del DM 329/2004) possa invece essere
invece condotta secondo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo 12 che
prevede: quando l’attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate
condizioni di accessibilità all’interno o risulta comunque non ispezionabile
esaustivamente, l’ispezione è integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili,
con una prova di pressione a 1.125 volte la pressione PS che può essere
effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
Si tratta quindi di capire se l’
ispezione visiva interna del mantello,
in caso di corretta gestione dell’apparecchiatura e in particolare del
trattamento dell’acqua di caldaia (testimoniabile dalle analisi periodiche
effettuate dai conduttori) non possa essere sostituita da una
visita interna senza ingresso (assistita
da idonea strumentazione ottica quale fibroscopio, videoscopio, boroscopio,
ecc.) e dalla
prova in pressione,
senza quindi prevedere l’ingresso del funzionario. A riguardo, appare di
notevole interesse la recente iniziativa dell’Unione Europea che - in
collaborazione con un consorzio di dieci imprese europee diretto dalla
multinazionale Shell e che comprende anche Gassco (No), C, Khevron North Sea,
Quasset e Ocrobo- Rubrica | Spazio Confinato tics (UK) Koninklijke Vopak e A.
Hak Industrial Services (NL), Dekra Industrial (SE), Alstom Inspection Robotics
(CH), Innospectiono (D) - ha dato il via al progetto Petrobot che punta a
sviluppare
robot capaci di sostituire
l’uomo nelle ispezioni degli apparecchi a pressione e delle cisterne di
stoccaggio, attrezzature che sono ampiamente utilizzate nell’industria
petrolifera, gasiera e petrolchimica. L’UE contribuirà con 3,7 milioni di euro al
progetto che in totale costa 6,2 milioni di euro.
Le tipologie di attività
ispettiva cui sarà destinato questo nuovo robot sono:
- ispezione interna di apparecchi
a pressione, in modalità fuori linea;
- ispezione di cisterne di
stoccaggio con cisterna in uso.
Questi robot potranno utilizzare
strumenti d’ispezione specializzati in grado di consentire l’individuazione di
eventuali danni e che dovranno assicurare le stesse capacità di controllo
possibili mediante un’ispezione umana. In una nota la Commissione europea
spiega che “Finora, per garantire la sicurezza degli ispettori, gli impianti
petroliferi, gasieri e petrolchimici devono fermarsi durante le operazioni
ispettive: i silos devono essere isolati dalle parti in funzione dell’impianto
(non è sufficiente chiudere una valvola); quindi sono puliti attentamente per
eliminare tutti i prodotti che possono emettere gas infiammabili o tossici;
infine, nei silos più grandi sono installati ponteggi in modo che gli ispettori
possano accedere a tutte le zone necessarie. Dopo l’ispezione (che spesso dura
qualche ora) tutte queste operazioni sono effettuate al contrario per
ristabilire la situazione iniziale”. L’obiettivo dichiarato del progetto è di
semplificare le operazioni, consentendo anche una minore esposizione del
personale a condizioni potenzialmente pericolose, e aprire nuovi mercati per
l’industria robotica europea con la creazione nuovi posti di lavoro nel settore
della produzione e della manutenzione di robot. Quindi, in attesa che i robot
ci consentano di dare una risposta applicativa agli adempimenti previsti dal D.P.R.
177/2011, l’unica strada attualmente percorribile è dare una risposta
tecnica che consenta di evitare, o almeno ridurre al minimo, la necessità di accesso
all’interno di questi apparecchi a pressione.
Ing. Adriano Paolo Bacchetta
Coordinatore del network
www.spazioconfinato.it
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