"Inarcassa e Contributo minimo soggettivo: la domanda per la deroga entro il 31 maggio 2014"
fonte www.lavoripubblici.it / Professioni e Professionisti
Come già chiarito ( leggi news), la modifica al Regolamento Generale di Previdenza prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Entrando nel dettaglio, è stato inserito all'art. 4 il comma 3 che consente dal 2014, a chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a 15.690 euro, di non versare il contributo soggettivo minimo (€ 2.275) e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2015, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Per gli iscritti che si avvalgono di detta facoltà sono garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all'estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell'anno in corso).
I Requisiti
Per non versare il contributo soggettivo minimo (€ 2.275) e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto, è necessario che il professionista possegga i seguenti requisiti:
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato;
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
La presentazione della domanda
Per l'anno in corso la deroga deve essere richiesta,
entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica tramite l'applicativo disponibile nell'area riservata di Inarcassa On Line al menù "
Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo".
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la
rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2014.
In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate
vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di
maternità e l' importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30
settembre.
La domanda può essere annullata
entro e non oltre il 30 giugno, esclusivamente in via telematica, sempre dall'applicativo su Inarcassa On Line.
Le modalità di versamento
Se l'ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella
dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2015 per il 2014),
sarà inferiore a € 15.690, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/15.
Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse
uguale o superiore a € 15.690,
verrà generato un MAV con scadenza 31/12/15 di importo pari al 14,5%
del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo
contributo minimo dovuto di € 2.275 e decorrenti dalle due scadenze
ordinarie (
integrazione obbligatoria).
Gli effetti della deroga
La deroga determina la
diminuzione dell'anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l'annualità interessata.
Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il
2014, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725 euro,
per cui l'anzianità sarà pari a 117 giorni anziché 365. [(725/2.275) *
365 gg.].
Si potrà
integrare gli importi non versati entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale intera (
integrazione volontaria).
Ad esempio il riscatto della deroga 2014, di n. 248 giorni, sarà possibile entro il 31/12/2020.
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