News
"SGSL: verificare la sicurezza degli impianti elettrici aziendali"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
23/05/2014 - In relazione alla
crescente importanza dei
Sistemi di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) PuntoSicuro qualche
mese fa ha presentato una linea guida - elaborata dall’Associazione
Distributori Farmaceutici ( ADF) insieme all’Istituto di certificazione Certiquality e
con il patrocinio dell’Associazione Farmaceutici dell'Industria ( AFI) – dal
titolo “ Sistemi
di Gestione della Sicurezza e della Salute sul Lavoro nel settore della
distribuzione intermedia dei medicinali per uso umano (secondo la Norma BS
OHSAS 18001 e l’art. 30 del D.Lgs. 81/08)”.
Una linea guida che, con
riferimento alla normativa italiana e ai criteri gestionali indicati dalla
Norma volontaria BS OHSAS 18001:2007,
“intende adattare i principi di carattere generale di una Norma internazionale”
alla realtà aziendale del settore della distribuzione intermedia dei medicinali
per uso umano, nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.
Ricordando che i Sistemi di
Gestione della Sicurezza conformi alla Norma BS OHSAS 18001 possono essere
oggetto di verifica da parte di un Organismo di Certificazione accreditato, ci
soffermiamo oggi su un allegato contenente la
Linea Guida di verifica della capacità di gestione della Conformità
Legislativa secondo la Norma BS OHSAS:2007,
elaborata da Certiquality.
Per comprendere come la
verifica sia ampia, è sufficiente
innanzitutto riportare agli argomenti relativi alle verifiche:
- “
Sicurezza e salute sul lavoro: responsabilità, obblighi di prevenzione,
aspetti organizzativi”: aspetti organizzativi, di pianificazione e di
gestione della prevenzione in azienda; valutazione dei rischi; organizzazione
della prevenzione incendi, gestione dell'emergenza, pronto soccorso;
sorveglianza sanitaria; riunione periodica di prevenzione e protezione dai
rischi; formazione e addestramento dei lavoratori, dei loro rappresentanti, dei
preposti e dirigenti; informazione dei lavoratori; affidamento di lavori a
terzi mediante contratto d'appalto, subappalto, d'opera, di somministrazione;
dispositivi di protezione individuale; segnaletica di sicurezza;
-
Prevenzione infortuni: scale fisse e portatili; attrezzature di
lavoro (comprese macchine); ponteggi fissi e mobili, sistemi di accesso e
posizionamento a fune e altre attrezzature per lavori temporanei in quota;
luoghi di lavoro; aree di transito interne; rischi territoriali, aree esterne e
accessi; sicurezza impianti elettrici; impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche; attrezzature a pressione; apparecchi
di sollevamento e gru; ascensori e montacarichi;
-
Rischi di incendio/esplosione e gestione emergenze e primo soccorso:
rischi di incendio ed esplosione (ATEX); gestione emergenze e primo soccorso;
-
Igiene del lavoro: rumore; agenti cancerogeni e mutageni; amianto;
agenti biologici; radiazioni ionizzanti; radiazioni non ionizzanti (compresi
campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali); videoterminali;
agenti chimici; vibrazioni meccaniche; movimentazione manuale dei carichi e movimenti
ripetitivi; stress lavoro-correlato;
-
Sostanze e preparati pericolosi;
-
Attività industriali che rientrano nella normativa dei pericoli di
incidenti rilevanti;
-
Impiego di gas tossici;
-
Sicurezza trasporti: merci pericolose; gas compressi, liquefatti o
disciolti;
-
Cantieri temporanei o mobili;
-
Idroestrattori centrifughi;
-
Impianti industriali e opere di servizi e infrastrutture;
-
Edifici con frequenza dell'uomo per cui è certificata la salubrità:
tutela della salute negli ambienti
confinati;
-
Attività che rientrano nell'elenco delle industrie insalubri;
-
Attività che generano scarichi liquidi, emissioni in atmosfera, rifiuti:
deposito temporaneo di rifiuti pericolosi; rifiuti sanitari pericolosi.
A titolo esemplificativo
riportiamo alcune delle indicazioni di verifica presenti nelle linee guida –
che vi invitiamo a visionare integralmente - relative alla
sicurezza degli impianti elettrici:
- “verificare che il
Datore di Lavoro abbia preso le misure
necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi
di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle
apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in
particolare, da quelli derivanti da (rif. art. 80, co.1, D.Lgs. 81/2008 e smi):
a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e
propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose,
archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta
ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente
prevedibili;
- verificare che il
Datore di Lavoro abbia eseguito la
valutazione dei rischi di cui al precedente punto, tenendo in considerazione
(rif. art 80, co 2 D.Lgs.81/2008 e smi): a) le condizioni e le caratteristiche
specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi
presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili;
- a seguito della valutazione del rischio
elettrico verificare che il
Datore di
Lavoro (rif. art. 80 co. 3 D.Lgs. 81/2008 e smi) abbia adottato le misure
tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali
necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure
di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di
sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui all'art. 80, co 1.
(D.Lgs. 81/2008);
- verificare che il
Datore di Lavoro abbia preso, altresì,
le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al
comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni
legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e
manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di
prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme
tecniche;
- verificare evidenza ‘
dichiarazione di conformità’ degli
impianti elettrici (ex art. 9 L. 46/90), rilasciata dall'Impresa installatrice
(tecnico abilitato) al termine dei lavori nel rispetto dell'art. 6 DM n 37 del
22/1/2008 (ex art. 7, L. 46/90);
- qualora l'Organizzazione
stessa, con proprio personale, effettui gli interventi di modifica sui propri
impianti, verificare che l'Organizzazione abbia proceduto alla nomina del ‘
tecnico responsabile’ ai sensi del DM n
37 del 22/1/2008 (ex L. 46/90), idoneo al rilascio della dichiarazione di
conformità;
- verificare che ‘la
dichiarazione di conformità’ sia
comprensiva degli allegati obbligatori (DM 20.02.1992) per l'installazione o
modifica degli impianti eseguiti dopo il marzo 1990;
- verificare che sia disponibile
il ‘
certificato di conformità’ dei
materiali (L. 186/68 e L. 791/77);
- è vietato eseguire lavori
sotto tensione (rif. art. 82, D.Lgs. 81/2008 e smi). Verificare che se tali
lavori (consentiti nei casi in cui le tensioni sono inferiori a 1000 Volt sia
in corrente continua, sia in corrente alternata,) su cui si opera sono
effettuati in sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o
quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le
procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme tecniche; b) per sistemi di categoria 0 ed I purché
l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori
riconosciuti dal come idonei per tale attività secondo le indicazioni della
pertinente normativa tecnica; c) per sistemi di II e III categoria purché:
i lavori su parti in tensione
siano effettuati da Aziende autorizzate, con specifico provvedimento del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ad operare sotto
tensione;
- verificare che l'esecuzione di
lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal
Datore di Lavoro ai sensi della
pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività (art. 82 co.
2, D.Lgs. 81/2008 e smi);
- verificare che non siano
eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori
ai limiti di cui alla tabella 1 dell'All. IX, salvo che vengano adottate
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi”.
Concludiamo ricordando che altre
indicazioni di verifica relative alla sicurezza degli impianti elettrici
riguardano le installazioni elettriche dove esistono pericoli di
esplosione/incendio, gli impianti di messa a terra, gli aspetti relativi a
messa in esercizio, manutenzione e verifica periodica.
Associazione Distributori
Farmaceutici, Certiquality, “ Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul Lavoro
nel settore della distribuzione intermedia dei medicinali per uso umano
(secondo la Norma BS OHSAS 18001 e l’art. 30 del D.Lgs. 81/08)”, documento
elaborato dal Gruppo di Studio “Sicurezza e salute sul lavoro”
dell'Associazione Distributori Farmaceutici con il patrocinio dell’Associazione
Farmaceutici Industria (formato PDF, 11.11 MB).
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1233 volte.
Pubblicità