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"Sorveglianza sanitaria: le incongruenze operative rilevate dagli RLS"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
29/05/2014 -
RTM
La
sorveglianza sanitaria, il ruolo del
medico competente e le relazioni che devono esserci tra i vari attori della
sicurezza aziendale continuano essere fonte di problemi e incomprensioni nei
luoghi di lavoro.
L’intervento, che affronta il quadro normativo in relazione a obblighi, compiti e competenze sia del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza che del Medico Competente, riporta, ad esempio, la definizione di « sorveglianza sanitaria» presente nel D.Lgs. 81/2008: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Per questo motivo il 4 aprile
2014 a Bologna si è tenuto un seminario organizzato dal SIRS (Servizio Informativo
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza), dal titolo “ La
sorveglianza sanitaria: ruoli, compiti, responsabilità e relazioni”, per
dare agli RLS una panoramica delle problematiche della sorveglianza, dei
compiti del medico competente e delle giuste relazioni tra le parti.
Non solo sono state presentate le
problematiche che sono alla base di numerose richieste di pareri da parte dei
RLS al SIRS e agli Uffici sindacali che si occupano del tema della sicurezza,
ma sono state offerte possibili soluzioni per garantire delle corrette
relazioni in azienda, un’adeguata applicazione della norma e una maggiore
tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.
Ad esempio nell’intervento “
L’attuale contesto normativo sul ruolo del
Medico Competente”, a cura di Leopoldo Magelli (Consulente Provincia di
Bologna) si rivela che molte volte “le criticità nel rapporto tra RLS e medico competente
derivano da una scarsa conoscenza del quadro normativo”.
L’intervento, che affronta il quadro normativo in relazione a obblighi, compiti e competenze sia del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza che del Medico Competente, riporta, ad esempio, la definizione di « sorveglianza sanitaria» presente nel D.Lgs. 81/2008: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
In realtà ci soffermiamo oggi su
un secondo intervento dal titolo “
Criticità
relative all’operatività del medico Competente - quesiti posti dai RLS”, a
cura di Ivano Pioppi (Componente sindacale SIRS di Bologna), rimandando ad un
futuro articolo di PuntoSicuro la presentazione delle soluzioni possibili per
avere relazioni corrette tra RLS, Medico Competente e Datore di Lavoro.
Le problematiche emerse, le “
incongruenze operative” rivelate
nell’intervento di Pioppi, non sono in ordine di rilevanza.
Questi alcuni
esempi di criticità:
- “esistono imprese che non
stanno dentro il sistema della sorveglianza
sanitaria così come l'ha previsto il D.Lgs 81/08 non avvalendosi del Medico
Competente; altre negano la necessità”; ì
- “il medico esprime il giudizio
di idoneità alla mansione specifica mentre la lavoratrice svolge tutt’altra
mansione specifica, e spesso in altro reparto aziendale”;
- “il MC esprime giudizi con
limitazioni impraticabili o riferite a mansioni marginali o difformi da quelle
praticate” (ad esempio “magazziniere che lavora con surgelati che deve evitare
microclima estremo”);
- “spesso il lavoratore viene
visitato da medici aziendali con ambulatori nella sola regione dove è la sede
legale dell'impresa con tutti i problemi logistici e comunicativi per i
lavoratori e con il forte dubbio che il MC sappia esattamente in quali
condizioni e luogo si svolga la mansione specifica;
- il MC esprime il giudizio e lo
comunica all’impresa la quale lo trasmette al lavoratore dopo diversi mesi,
oppure non lo trasmette affatto comunicando solo la decisione assunta;
- gli RLS ci riferiscono che Il
MC non visita i luoghi di lavoro, oppure se l’ha fatto non durante le fasi
lavorative, e senza coinvolgere l'RLS, in altri casi viene svolto quando è nota
l'assenza dell'RLS”;
- il MC non denuncia all'INAIL le
tecnopatie che riscontra o che sono desumibili dalle certificazioni del
lavoratore (malattie professionali); viene meno il rispettare il Dl 38/2000 che
impone a tutti i medici che ravvisano la possibilità/probabilità che una
malattia sia riconducibile in nesso causale con l'attività lavorativa di
segnalarla all'Inail con il certificato medico 5ss, di sospetta MP. Non lo
fanno quasi mai nessuno, e leggendo le cartelle sanitarie redatte da loro per i
lavoratori, dove elencano i rischi e i deficit riscontrati sono quasi
autodenunce del loro inadempimento”.
Rimandando ad una lettura
integrale dell’intervento, riportiamo
altre
problematiche rilevate:
- “il MC suggerisce al lavoratore
di ricorrere (a suo carico) allo specialista per poter meglio orientare la sorveglianza
sanitaria, mentre dispone le visite specialistiche (a carico della Direzione)
solo nell’attuazione del protocollo per la ricerca di sostanze psicotrope;
- il MC esprime il giudizio di
inidoneità alla mansione specifica senza evidenziare mai, o quasi mai, le
mansioni alternative a cui adibire il lavoratore, inoltre nella comunicazione
interpersonale, suggerisce al lavoratore di mettersi in malattia o di
utilizzare gli istituti contrattuali per astenersi dal lavoro... nocivo;
- gli RLS ci riferiscono di MC
che non vogliono visitare il lavoratore nonostante certificazioni trasmesse
allo stesso, attestanti un peggioramento delle condizioni di salute, con
l'insorgenza di nuove patologie o aggravamento delle precedenti” (ad esempio in
relazione a problematiche muscolo-scheletriche esistenti);
- “l’insorgenza di numerose patologie
muscolo scheletriche, di sospetta origine lavorativa ed in questi ultimi
anni riconosciute come patologie correlate al lavoro, possono far pensare ad un
basso profilo della prevenzione e della sorveglianza sanitaria degli anni
passati e recenti ??
- sono stati segnalati dagli RLS
o dagli interessati i casi in cui, il MC giunge al giudizio di inidoneità senza
aver praticato la sorveglianza sanitaria in termini di prevenzione alla
lavoratrice, quest’ultima viene sospesa dal lavoro senza altra comunicazione aziendale”;
- “spessissimo la modulistica del
giudizio di idoneità utilizzata, non è conforme a quella prevista dal D.Lgs
81/08 e/o incompleta, in particolare nell’evidenziare i rischi connessi alla
mansione specifica ed al protocollo di sorveglianza sanitaria da attuare
conseguentemente;
- spesso il MC esprime giudizio
di idoneità in modo ‘difforme’ dal Medico INAIL al termine dell’infortunio
o malattia professionale;
- spesso non partecipa e non
collabora alla prevenzione, a partire dall’individuazione dei rischi connessi
alle attività d’impresa, e spesso recepisce la documentazione del medico
precedente parziale ed incompleta;
- succede che il lavoratore
chiede spiegazioni sul contenuto del giudizio espresso dal MC a seguito di
visita, eseguita ancora in malattia o in infortunio”.
Inoltre si chiede perché al
termine dell'astensione lavorativa per malattia, infortunio o tecnopatia,
superiore ai 60gg, “non viene sempre visitato il lavoratore per la idoneità
lavorativa come impone il D.leg.81”.
Queste – conclude l’intervento -
sono alcune tra le tante
segnalazioni
raccolte ma non sono esaustive delle casistiche segnalate per le quali, in
molti casi, è stato promosso o suggerito di rivolgersi all’organo di vigilanza
per il ricorso avverso al giudizio del medico.
E infine l’autore dell’intervento
si auspica per il futuro la riedizione ed adeguamento al D. Lgs. 81/2008, del
prontuario già pubblicato in edizione AUSL a tema “La sorveglianza sanitaria
negli ambienti di lavoro, indicazioni generali ed esame dei profili di rischio
di alcune mansioni”.
“ L’attuale
contesto normativo sul ruolo del Medico Competente”, a cura di Leopoldo
Magelli (Consulente Provincia di Bologna), intervento al seminario “La
sorveglianza sanitaria: ruoli, compiti, responsabilità e relazioni” (formato
PDF, 299 kB).
“ Criticità
relative all’operatività del medico Competente - quesiti posti dai RLS”, a
cura di Ivano Pioppi (Componente sindacale SIRS di Bologna), intervento al
seminario “La sorveglianza sanitaria: ruoli, compiti, responsabilità e
relazioni” (formato PDF, 28 kB).
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