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"Lavoratori, preposti e dirigenti: le novità nella formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
30/05/2014 - Poiché la
formazione è una importante “misura di
sicurezza” che svolge una funzione essenziale nel controllo dei rischi
lavorativi, è necessario che il nostro giornale ne ricordi periodicamente le
novità, e i principali aspetti normativi e qualitativi.
Per farlo ci soffermiamo su una
relazione presentata ad un seminario che si è svolto il giorno 20 febbraio 2014
- organizzato dalla Regione
Toscana e dall' Azienda
Sanitaria 12 di Viareggio – dal titolo “
Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro -
la qualificazione dei formatori”.
L’intervento “
Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia
di Salute e Sicurezza sul Lavoro”, a cura di Amerigo Bianchi – Dip. Prev. ASL 10 Firenze,
parte dall’ Accordo
del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Accordo che disciplina i processi
formativi, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 per quanto
attiene a
durata (ore minime),
contenuti (minimi) e
modalità (organizzazione, metodologia,
attestati) con riferimento alla formazione obbligatoria (percorsi “base” e
aggiornamento) di lavoratrici e lavoratori.
E si ricorda che “l’applicazione
dei contenuti per la formazione
dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta
applicazione” dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008. E nel caso “venga
posto in essere un percorso formativo di contenuti e modalità differenti, il
datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o
preposti una formazione ‘adeguata e specifica’”.
Senza dimenticare poi che i
contenuti dell’accordo sono validi anche per la formazione facoltativa dei
soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 (imprese familiari,
lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci di società semplici del settore
agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).
Sempre in merito al campo di
applicazione l’intervento si sofferma sulle conseguenze di due
provvedimenti recenti.
Ad esempio il Decreto
Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in
materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori
stagionali del settore agricolo.
Tale decreto è valido per:
- stagionali agricoli con un
numero uguale o minore di 50 giornate/anno a condizione che svolgano
lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti
professionali;
- occasionali agricoli:
pensionati, giovani studenti <25 anni;
- attività esclusivamente in
comuni montani <1.000 abit.;
- attività agricole con volumi d’affari inferiori o uguali a 20.658
euro di cui 2/3 derivanti dalla vendita prodotti”.
In cosa consistono le
semplificazioni del decreto
interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Ministero della Salute, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali)?
All’articolo 3 si indica che gli
adempimenti relativi alla informazione e formazione, e limitatamente ai
lavoratori individuati dal presente decreto, “
si considerano assolti mediante
consegna
al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli
enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della
cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni
idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione
dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione
e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di
lavoro”.
Ricordando, tuttavia che nei
confronti dei lavoratori non italiani, deve comunque essere garantita la
comprensione dei contenuti dei documenti relativi all’informazione e formazione.
Altro
aggiornamento normativo relativo alla formazione è relativo alle
modifiche apportate dalla Legge
98 del 9 agosto 2013 – conversione in legge del cosiddetto
Decreto del Fare – che aggiunge
due nuovi commi all’articolo 3 (Campo
di applicazione) del D. Lgs. 81/2008.
Sono aggiunti il:
-
comma 13 bis: “con decreto attuativo saranno definite misure di
semplificazione della documentazione che dimostri l’adempimento del D.L. degli
obblighi di informazione e formazione per i lavoratori con permanenza in
azienda non superiore a 50 giornate nell’arco dell’anno solare di riferimento”.
È stato fatto per il settore agricolo con il Decreto
Interministeriale del 27 marzo 2013 e dovrebbe essere fatto in futuro per
altri settori lavorativi;
-
comma 13 ter: “con decreto attuativo saranno definite misure di
semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione
dei rischi e sorveglianza sanitaria, per le imprese agricole e per le imprese
di piccole dimensioni”.
Dopo essersi soffermato sulle
novità normative, l’autore ricorda che per il
lavoratore è prevista una
formazione
generale, con possibilità di modalità
e-learning, e una
formazione
specifica in funzione dei settori Ateco. E si ricorda che i percorsi
formativi previsti dai Titoli successivi al I° del D. Lgs. 81/2008 (macchine e
attrezzature, pontisti, amianto, …) “così come l’addestramento, sono
aggiuntivi”.
La
formazione del preposto è costituita da quella dei lavoratori e
integrata da una formazione particolare e aggiuntiva, in relazione ai compiti e
ruolo di preposizione esercitato in materia si salute e sicurezza sul lavoro.
Dei vari contenuti previsti (1
Sistema di responsabilità; 2 Relazioni soggetti interni ed esterni; 3
Definizione e Individuazione dei rischi; 4 Incidenti e infortuni mancati; 5
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione; 6 Valutazione dei rischi in
riferimento al suo ruolo; 7 Individuazione misure tecniche organizzative e
procedurali; 8 Modalità dell’esercizio della funzione di controllo) solo per i
primi cinque, al di là di eventuali progetti sperimentali regionali, è
possibile utilizzare l’e-learning.
La
formazione del dirigente (16 ore per tutti i settori Ateco) sostituisce
integralmente quella prevista per i lavoratori. E per tutti i moduli previsti
(Giuridico normativo; Gestione ed organizzazione della sicurezza;
Individuazione e valutazione dei rischi; Comunicazione, formazione e
consultazione) è possibile utilizzare la modalità
e-learning.
Rimandando ad una lettura
integrale dell’intervento che si sofferma su vari aspetti relativi alla
formazione (ruolo enti bilaterali, organizzazione, crediti formativi, avvio
della formazione, …) e su altri aspetti della normativa sulla formazione
(formazione datore di lavoro che svolge compiti di prevenzione e protezione,
qualificazione dei formatori), concludiamo soffermandoci su alcune recenti
semplificazioni della normativa e sugli
aggiornamenti.
Innanzitutto un nuovo aggiornamento
della normativa sulla formazione dovuto al
nuovo
comma 14 bis all’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti) del Testo Unico, inserito dalla L. 98 del 9 agosto 2013: “
In tutti i casi di formazione ed
aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti,
preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i
contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è
riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della
formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di
riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è
documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6
(del D.Lgs. 81/2008, ndr).
Gli istituti
di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37,
comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Infine qualche cenno agli
aggiornamenti.
Nell’aggiornamento “(minimo 6
ore) non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già
proposti nella formazione di base, specifica o aggiuntiva”. Ad esempio:
- per i
lavoratori: “si dovranno trattare significative evoluzioni e
innovazioni, applicazioni pratiche, approfondimenti giuridico-normativi,
aggiornamenti tecnici sui rischi, sull’organizzazione e la gestione della
sicurezza in azienda, etc”;
- per
i preposti e i dirigenti: “si dovranno trattare approfondimenti e
aggiornamenti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro”.
E riguardo ai lavoratori
nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa a: “trasferimento;
cambio di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, introduzione
di nuove tecnologie, nuove sostanze e miscele pericolose, evoluzione dei
rischio o insorgenza di nuovi rischi. in tali circostanze deve essere espletata
la formazione specifica in relazione all’entità del rischio
(basso-medio-alto)”.
“Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro”, a cura di Amerigo Bianchi – Dip. Prev. ASL 10
Firenze, seminario “Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di
lavoro - la qualificazione dei formatori”.
Tiziano Menduto
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