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"Delega di funzioni: ingerenza del delegante e dovere di vigilanza"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
30/05/2014 - Continuiamo con
la pubblicazione degli estratti dal documento “ Indicazioni
interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di
sicurezza sul lavoro”, elaborato dal gruppo di lavoro del CPT di Padova coordinato
dall’Ing. Gabriele Graziani e diretto dall’Ing. Donato Chiffi, che affronta il
tema dell’ingerenza del delegante e del dovere di vigilanza.
Il datore di lavoro può delegare le funzioni anche nel caso in cui egli
partecipi attivamente in prima persona al processo produttivo/decisionale?
Si, ma a condizione che non
s’ingerisca nell’attività del delegato il quale deve godere di un’autonomia
organizzativa e di spesa (art. 16, c.1, lett. c, d, D.Lgs. n.81/2008), e fermo
restando il dovere di controllo sull’operato del delegato.
Come si realizza l’attività di controllo sul delegato senza che si
possa parlare d’ingerenza ?
Il controllo da parte del
delegante sull’operato del delegato non deve essere confuso con l’ingerenza del
primo sull’attività del secondo; infatti, è lo stesso art. 16, c.3, del D.Lgs.
n.81/2008 che obbliga il delegante a vigilare sul corretto espletamento da
parte del delegato delle funzioni trasferite, controllo che si realizza anche
attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione
previsti dall’art. 30, c.4, dello stesso decreto – aventi quindi anche un
valore esimente della responsabilità amministrativa della società ai sensi del
D.Lgs n.231/2001 – realizzati secondo le Linee guida Uni-Inail sui sistemi di
gestione salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 2001 o lo standard BSOSHAS 18001/2007.
Nella delega,
quindi, devono essere indicati gli strumenti attraverso i quali realizzare la vigilanza
come, ad esempio, la previsione dell’obbligo per il delegante di presentare una
relazione ogni quattro mesi sull’attività svolta, di riunioni periodiche, il
richiamo alle procedure del modello di organizzazione previsto dall’art. 30 del
D.Lgs. n.81/2008, che possono assumere una maggiore efficacia se tale modello è
stato asseverato dal Comitato Paritetico Territoriale ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs. n.81/2008.
Nel caso in cui si rilevino delle
inadempienze da parte del delegato il datore di lavoro delegante è tenuto,
quindi, ad intervenire esigendo l’eliminazione delle irregolarità riscontrate –
e accertando successivamente che ciò sia stato effettivamente fatto – fino a revocare
la delega che appare doverosa qualora, ad esempio, l’inadempimento che è stato
accertato denota che il delegato non è in possesso delle adeguate competenze professionali
per proseguire correttamente l’incarico.
Diversa, come accennato, è invece
l’ingerenza in cui il delegante continua, malgrado la delega,
ad esercitare in concreto un potere gestionale in ordine agli adempimenti
trasferiti sottraendo, pertanto, tali poteri al soggetto delegato.
Il datore di lavoro deve sorvegliare il delegato per verificare che non
sopravvenganegligenza o inidoneità?
Si, il datore di lavoro per non
incorrere nella c.d. culpa in vigilando ha il dovere sia di controllare
continuamente il corretto adempimento degli obblighi trasferiti che il possesso
dei requisiti tecnico – professionali e dei poteri
organizzativi, gestionali e di spesa da parte del delegato; tale controllo
si realizza anche attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un idoneo
sistema di controllo del modello gestionale ed organizzativo (cfr. Cass. pen.
sezione IV, 27 giugno 2013, n. 28187).
RPS
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