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"Formazione dei datori di lavoro SPP e qualificazione dei formatori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
05/06/2014 - PuntoSicuro si è
soffermata più volte, anche in relazione alle varie modifiche normative, sui
vari
accordi Stato/Regioni relativi alla
formazione alla sicurezza sul lavoro e sui nuovi
criteri di qualificazione del formatore.
Su questi temi si è soffermato
anche un seminario che si è svolto il giorno 20 febbraio 2014 - organizzato
dalla Regione Toscana
e dall' Azienda Sanitaria
12 di Viareggio – dal titolo “
Gli
Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - la
qualificazione dei formatori”.
Abbiamo già presentato, in un
articolo dedicato alle novità nella normativa sulla formazione, l’intervento “
Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia
di Salute e Sicurezza sul Lavoro”, a cura di Amerigo Bianchi – Dip. Prev. ASL 10 Firenze.
Intervento che si sofferma non
solo sugli accordi per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, ma
anche sull’Accordo
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di
formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Un accordo che disciplina i
contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso
formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere,
nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, i compiti propri del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi (
DL-SPP).
Intanto bisogna sottolineare che
il percorso formativo delineato dall’accordo “non ricomprende la formazione
necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di:
- prevenzione incendi e lotta
antincendio;
- gestione dell'emergenza”.
Infatti per tale formazione
restano valide le disposizioni del Testo Unico e i riferimenti alle altre
normative contenute nello stesso decreto.
Ad esempio per il
primo soccorso (art. 45, D.Lgs.
81/2008) si fa riferimento al decreto ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 o
riguardo alla
gestione dell’emergenza
(art. 45, D.Lgs. 81/2008) si fa riferimento al D.Lgs.
n. 139 del 8 marzo 2006.
Dopo aver presentato i soggetti
formatori riconosciuti dall’Accordo, l’intervento si sofferma sul tema del
riconoscimento dei crediti formativi e
sugli
esoneri dai percorsi formativi.
Riguardo a questi temi rimandiamo
ai vari articoli
pubblicati dal nostro giornale sul tema e ci soffermiamo brevemente
sull’esonero alla frequenza dei corsi per gli esonerati ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 626/94 (“con evidenza che dimostri l’inoltro della comunicazione
all’organo di vigilanza entro il 31/12/1996”). Ricordando che tale esonerati ex
art.95 D.Lgs. 626/94 dovrebbero aver fatto entro l’11 gennaio 2014 (entro 24
mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo) un percorso di
aggiornamento.
Inoltre “non sono tenuti a
frequentare il corso di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti
per svolgere i compiti del SPP (ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del
D.Lgs. n. 81/08), che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall' accordo
del 26 gennaio 2006
(formazione del RSPP e ASSP), pubblicato in G.U.
14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni”. Esonero ammesso –
continua l’intervento – “solo con corrispondenza tra il settore ATECO per cui
si è svolta la formazione e quello in cui si esplica la reale attività di
datore di lavoro. La partecipazione ad attività formative per classi di rischio
più elevate è comprensivo dell'attività formativa per quelle più basse”.
E in merito all’
avvio del percorso formativo si ricorda
che in caso di nuova attività, il datore di lavoro “che intenda svolgere le
funzioni di SSP (nei casi previsti) deve completare il percorso formativo entro
e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività”.
Dopo aver accennato
all’aggiornamento per i soggetti esonerati ex art. 95 D.Lgs. 626/94, diamo
alcune informazioni in generale sugli
aggiornamenti:
- “soggetti con credito formativo
riconosciuto prima 11/1/2012 aggiornamento ogni 5 anni, entro 11-1-2017;
- soggetti con credito formativo
successivo al 11/1/2012 aggiornamento ogni 5 anni entro i 5 anni
dall’acquisizione”.
Dopo aver ricordato il numero di
ore necessarie, a seconda dell’entità del rischio, si sottolinea che i corsi di
aggiornamento “dovranno trattare le evoluzioni e le innovazioni, le
applicazioni pratiche e/o gli approfondimenti nei seguenti ambiti:
- tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi
organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i
rischi di tipo ergonomico”;
- tecniche di comunicazione volte
a migliorare l’informazione e formazione ai lavoratori.
E l’aggiornamento potrà avvenire
per:
- “1/3 delle ore minime previste
con partecipazione a convegni o seminari;
- 2/3 delle ore minime previste
con partecipazione a corsi”.
Rimandiamo alla lettura integrale
dell’intervento che si sofferma anche modalità della valutazione delle
conoscenze e competenze del DL-SPP e sul rilascio dell’attestato.
Concludiamo invece con un breve
cenno al
Decreto Interministeriale del 6
marzo 2013 relativo ai “ Criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”
con riferimento all’art. 6 comma 8 lettera m-bis del Decreto legislativo
81/2008 e s.m.i.
Decreto che riguarda i formatori
in materia di igiene e sicurezza, relativi alla formazione DL-SPP (art. 34
D.Lgs. 81/2008) e formazione lavoratori, preposti e dirigenti (art.37 D.Lgs.
81/2008) ma non riguarda invece i soggetti formatori per l’attività di
addestramento e per varie tipologie di formazione. Ad esempio per la
formazione:
- “coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dell’opera;
- RSPP/ASPP;
- montaggio/smontaggio di
ponteggi
- uso di attrezzature (accordo
stato/regioni del 22/2/2012)”.
Rimandando ai vari articoli di PuntoSicuro
relativi al pre-requisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) e ai
6 criteri che devono rispettare i formatori ricordiamo alcune deroghe:
- “il pre-requisito non è
richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri
lavoratori”;
- “il pre-requisito non è
richiesto per coloro che al 18 marzo 2013 abbiano dimostrato, mediante
documentazione, di “possedere almeno uno dei sei criteri previsti
nell’allegato”;
- il pre-requisito e i criteri
non sono vincolanti per i corsi di formazione documentalmente approvati e
calendarizzati al 18 marzo 2013 e terminati entro il 18 marzo 2014”.
Ricordiamo infine che i DL-SPP
fino al 18 marzo 2016 “possono svolgere attività formativa purché in regola con
le condizioni dell’accordo del DL-SPP”. Dal 18 marzo 2016 in poi tutti i datori
di lavoro “devono possedere uno dei 6 criteri dell’allegato”.
“Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro”, a cura di Amerigo Bianchi – Dip. Prev. ASL 10
Firenze, seminario “Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di
lavoro - la qualificazione dei formatori”.
Tiziano Menduto
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