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" Delega di funzioni: requisiti del delegato e compenso per l’incarico"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
11/06/2014 - Continuiamo con la pubblicazione
degli estratti dal documento “ Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di
funzioni in materia di sicurezza sul lavoro”, elaborato dal gruppo di
lavoro del CPT di Padova
coordinato dall’Ing. Gabriele Graziani e diretto dall’Ing. Donato Chiffi, che
affronta il tema dei requisiti del delegato e del suo compenso compenso per
l’incarico.
Il delegato deve avere un titolo di studio minimo?
L’art. 16 del D.Lgs. n.81/2008
non prevede il titolo di studio minimo che deve possedere il soggetto delegato
ma richiede che “il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” (c.1, lett.
b). Pertanto, è dovere del datore di lavoro compiere un’attenta verifica
preliminare dell’idoneità tecnico - professionale del delegante al fine di
stabilire se i requisiti soggettivi sono sufficienti a garantire il corretto
espletamento delle funzioni trasferite; in tal senso, i requisiti
di professionalità andranno valutati sulla base di molteplici elementi
come, ad esempio, abilitazioni possedute, titolo di studio adeguato rispetto ai
compiti da svolgere, curriculum, etc., mentre l’esperienza andrà valutata dagli
incarichi e dal numero di anni nell’ambito settoriale di riferimento.
Nella fattispecie dell’edilizia,
pertanto, tenuto conto delle specificità delle attività svolte normalmente,
appare consigliabile che il delegato possegga, tra i requisiti, almeno il titolo
di studio di geometra.
Il delegato deve dimostrare le proprie capacità tecnico-professionali?
Si, fornendo al delegante tutta
la documentazione richiesta per la verifica preventiva dell’idoneità tecnico –
professionale prevista dall’art. 16, c.1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008; si
osservi, inoltre, che la permanenza delle qualità soggettive in capo al
delegato – requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate – deve essere periodicamente verificata
dall’imprenditore delegante (cfr. da ultimo Cass. pen. sezione IV, 27 giugno
2013, n. 28187).
Il delegato può o deve essere un professionista esterno o un
dipendente?
Nell’esercizio dei tipici poteri
datoriali in mancanza di un’espressa limitazione normativa si può ritenere che
il datore di lavoro ha facoltà di conferire la delega
di funzioni in materia di sicurezza sia ad un proprio dipendente, purché
non sia stessa persona beneficiaria della tutela, che ad un professionista
esterno fermo restando che, ai fini della validità della delega di funzioni,
allo stesso devono essere conferiti con tale atto tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo e l’autonomia di spesa necessaria per il corretto
svolgimento delle funzioni delegate (art. 16, c.1, lett. b, c, D.Lgs.
n.81/2008).
Il delegato può essere anche un lavoratore ?
No, La S.C. di Cassazione in
diverse occasioni ha affermato che non è ipotizzabile una delega inerente alla
sicurezza in capo alla stessa persona beneficiaria della tutela (il lavoratore),
non avendo senso una delega in questo caso visto che il lavoratore è impossibilitato
ad essere nel contempo oggetto e soggetto delle cautele legislative (Cass. pen.
sez. IV, 28 giugno 1998; Cass. pen. sez. IV 23 marzo 1994; Cass. pen. sez. IV,
4 aprile 1990).
Nel caso di imprese edili,
pertanto, non è configurabile ad esempio una delega conferita agli operai.
L’incarico deve prevedere e rendere esplicito il compenso previsto per
il delegato?
No, ai fini della validità della
delega non è richiesta l’indicazione del compenso per l’incarico che potrebbe
essere anche a titolo gratuito.
RPS
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