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"I requisiti e la formazione degli addetti al primo soccorso"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
12/06/2014 - La normativa
vigente – ad esempio il D. Lgs. 81/2008 o il Decreto
del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388, Regolamento recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale - conferisce al
Primo Soccorso un ruolo molto importante nel sistema aziendale di
gestione della salute e sicurezza e obbliga in particolare i datori di lavoro a
designare e formare gli
Addetti al Primo
Soccorso e a organizzare un idoneo piano di emergenza.
Proprio perché nell’ambito del
Primo Soccorso (PS) la formazione e l’addestramento rappresentano necessari
strumenti di prevenzione l’Inail, Settore Ricerca, Dipartimento di Medicina del
Lavoro, ha realizzato una
nota tecnica
dal titolo “
Primo soccorso: requisiti e
formazione degli addetti”, a cura di Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano e Sara
Calicchia.
Il documento, presentato nella
Newsletter n. 56 dell’ Azienda
Sanitaria di Firenze, ricorda che un’adeguata formazione non solo
garantisce “la presenza sul luogo di lavoro di personale addestrato a fornire
una prima
assistenza qualificata alle vittime di un infortunio o di un malore”, ma
permette ai lavoratori formati di “conoscere ed assumere gli atteggiamenti ed i
comportamenti più idonei ad evitare il verificarsi di incidenti ed eventi
dannosi”.
In particolare alcuni autori
rilevano infatti che la formazione al Primo
Soccorso “riduce il verificarsi di eventi avversi perché aumenta, nei
lavoratori, la consapevolezza di essere esposti a rischi e favorisce l’adozione
di comportamenti sicuri instillando la convinzione che il proprio comportamento
sia uno dei fattori essenziali per evitare gli infortuni”. E poiché
l’addestramento “pone l’accento su alcuni aspetti comportamentali, come ad
esempio la salvaguardia del soccorritore e l’accurata valutazione dello
scenario dell’incidente, una formazione corretta potrebbe anche prevenire
l’accadimento di eventi a catena come quelli verificatisi negli ultimi anni in
varie parti d’Italia”.
La formazione deve svolgersi nel
miglior modo possibile, da parte di personale qualificato e nel rispetto della
normativa vigente.
La nota riporta una
sintesi della normativa sul Primo Soccorso
relativamente alla formazione degli addetti:
a) La designazione degli Addetti
al Primo Soccorso (APS) è “obbligatoria ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lett.
B) del D.Lgs. 81/08;
b) Ai sensi dell’art. 45 Del
D.Lgs. 81/08 le caratteristiche minime delle attrezzature di PS, i requisiti
del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura
dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono
individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale);
c) Secondo l’art. 3 del DM 388/03
gli APS sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle
misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di PS.
La formazione dei lavoratori designati deve essere svolta da personale medico,
in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il
medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di
altro personale specializzato.
d) Gli allegati del D.M. 388/08
relativi a ‘obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei
lavoratori’ prevedono ‘l’acquisizione di capacità di intervento pratico’ in
caso di:
- tecniche di allertamento del
sistema 118
- insufficienza respiratoria
acuta
- emorragie
- traumi
- sindromi cerebrali acute
- avvelenamenti
e) Nell’art. 3, comma 5 ‘La
formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno
per quanto attiene alla capacità di intervento pratico’;
f) Nelle ‘Linee Guida Comitato Tecnico
Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro - Primi indirizzi
applicativi - Seduta Comitato Tecnico in data 10 Gennaio 2005’ si ribadisce
che:
-
Pag. 7 - I corsi devono prevedere un’istruzione teorica ed una
pratica, possono essere tenuti esclusivamente da personale medico in
collaborazione, se possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Possono
essere chiamati a collaborare personale infermieristico ed altro soggetto
specializzato, come ad esempio istruttori Basic Life Support (BLS).
- Gli obiettivi didattici dei
corsi indicano che la struttura formativa debba dimostrare di possedere tutta
l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento della parte pratica (es.
manichino).
-
Pag. 8 - Al termine del corso a firma di un medico ‘formatore’ deve
essere rilasciato un attestato che certifichi la frequenza e l’avvenuta
formazione sia relativamente alla parte teorica, sia nel merito dell’esecuzione
e dell’apprendimento di quanto previsto per la parte pratica;
-
Pag 8 - Le Linee Guida ribadiscono l’importanza della parte pratica
quando affermano che:
per i corsi effettuati
antecedentemente la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 388/03,
di cui non risulti l’effettuazione della parte pratica, questa va comunque
programmata il prima possibile; ogni tre anni la formazione deve essere
ripetuta, almeno nella sua componente pratica”.
Concludiamo questa breve
presentazione della nota tecnica dell’Inail ricordando che nella nota è
presente un focus sull’
acquisizione di
competenze relativamente alle tecniche di BLS (Basic Life Support).
Ad esempio si ricorda che
riguardo all’addestramento alle tecniche di rianimazione
cardiopolmonare – “che rientrano tra le competenze pratiche che gli addetti
al Primo Soccorso devono acquisire secondo la normativa vigente” - nelle Linee
Guida ERC 2010, recepite da IRC ( Italian Resuscitation Council), si sottolinea che i corsi
di BLS per la rianimazione cardiopolmonare rivolti ai laici “consistono in
dimostrazioni di tecniche e attività pratiche per le quali non viene fatta una
valutazione con quiz, ma viene eseguita una valutazione delle ‘skills’,
capacità di eseguire correttamente le manovre”. E vi è ormai consenso
nell’affermare “che è necessario dedicare più tempo ed energie alla parte
addestrativa, dando quindi più spazio ad esercitazioni condotte in piccoli
gruppi”.
E si sottolinea che la prova
pratica relativa alle manovre di rianimazione cardiopolmonare sul manichino
“non può essere sostituita con la solo visione di un video, ma deve essere
necessariamente svolta con un addestramento pratico sul manichino in presenza
di un istruttore qualificato”.
Concludiamo riportando un
approfondimento, relativo all’utilizzo della modalità e-learning nella
formazione degli addetti al primo soccorso, pubblicato nel 2012 da PuntoSicuro:
Inail, Settore Ricerca,
Dipartimento di Medicina del Lavoro, “ Primo soccorso: requisiti e formazione degli addetti”, nota
tecnica a cura di Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano e Sara Calicchia, 2 agosto
2012 (formato PDF, 845 kB).
RTM
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