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"I quesiti sul decreto 81: sul controllo negli ambienti confinati"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

18/06/2014 -
Quesito
Il datore di lavoro committente, secondo le disposizioni di cui al DPR 177/2011, individua un proprio rappresentante in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento del personale utilizzato per lavori in ambienti con sospetto di inquinamento o confinati E’ possibile per lo svolgimento dell’attività di formazione individuare tale rappresentante in un soggetto che non abbia i requisiti richiesti dal decreto 6/3/2013 sulla qualificazione dei formatori?

Risposta
Il quesito formulato fa riferimento alla figura del rappresentante che il datore di lavoro committente deve individuare in applicazione del disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte con il D.P.R. 14/9/2011 n. 177, contenente il “ Regolamento recante norme di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (rectius confinati), a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato sulla G. U. n. 260 dell’8/11/2011 ed entrato in vigore il 23/11/2011, ed in applicazione in particolare dell’articolo 3 del decreto stesso il quale, nel fissare le procedure di sicurezza da rispettare nel caso dell’appalto o dell’affidamento a lavoratori autonomi di lavori da effettuare in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento ha introdotto tale figura, con il comma 2, con il compito di vigilanza e di coordinamento.
 
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