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"Formazione specifica in e-learning: come presentare i progetti?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
24/06/2014 - L’
e-learning, un modello formativo interattivo
attuato attraverso una piattaforma informatica online, ha grandi
potenzialità riconosciute anche dalla normativa. Una formazione in e-learning che
rispetti tutti i possibili parametri qualitativi, ha caratteristiche –
ad esempio la possibilità di frazionare le lezioni secondo le esigenze
del discente o di rivedere più volte i concetti riportati nel corso -
che la rendono più facilmente fruibile e, per alcuni aspetti, più
efficace di altri modelli formativi.
In merito a questa tipologia di formazione eravamo dunque curiosi di comprendere quale fosse l’impatto nella Regione Lombardia della Circolare regionale 29 luglio 2013 n. 17 recante “
Indicazioni
in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a distanza
in modalità e-learning e avvio della sperimentazione in coerenza con le
indicazioni delle linee applicative della conferenza stato regioni
degli accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d. lgs 81/08 e
s.m.i.”.
Circolare che contiene specifiche indicazioni per la corretta realizzazione di corsi di formazione in modalità e-learning,
in ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c.2, del D.Lgs.
81/2008, anche in merito a due ambiti formativi che l'Accordo prevede
possano essere attuati solo a seguito di una specifica normativa di
attuazione regionale: la formazione dei
lavoratori sui rischi specifici o la formazione “particolare aggiuntiva” dei
preposti (punti 6-8).
Ricordiamo, a questo proposito,
che secondo l’ Accordo Stato
Regioni del 21 dicembre 2011 l'utilizzo delle modalità di apprendimento
e-Learning è consentito per la formazione generale per i lavoratori, la formazione dei dirigenti, i
corsi di aggiornamento previsti al punto 9 dell’Accordo e la formazione dei
preposti (con riferimento ai punti da 1 a 5 del percorso formativo).
Tuttavia sono possibili anche
progetti
formativi sperimentali
,
eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di
recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di
apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e
per
i punti da 6 a 8 del percorso
formativo dei preposti.
La sperimentazione
regionale in Lombardia dei percorsi formativi, avviata dalla Circolare, ha una
durata di 12 mesi a partire dal 5 agosto
2013 (data di pubblicazione della circolare sul Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia). E immaginiamo che i nostri lettori
siano interessati ad avere informazioni sulla
prossima scadenza, così come sui risultati e sull'eventuale futuro di questa
sperimentazione.
Quali sono stati i criteri per la validazione? Quali sono le procedure
da seguire?
Sono molte le aziende che hanno presentato progetti
formativi alla Regione? Ci sono state domande rifiutate? E perché?
Per avere risposte significative a queste domande,
PuntoSicuro ha intervistato due referenti di
una Asl milanese, l’ Asl Milano 2, molto attiva all’interno del Tavolo Tecnico
composto anche dall’Asl Città di Milano e dall’Asl Milano 1.
Abbiamo posto alcune domande all’Assistente Sanitaria
Raffaella Zanarelli e al Tecnico della Prevenzione, operante nel
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro,
Ivano Re.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Cerchiamo di comprendere la funzione della circolare regionale e il
meccanismo che è stato messo in atto per la validazione dei progetti.
Ivano Re: La circolare interviene sulla parte di modalità
e-learning che l’Accordo Stato Regioni ha vietato in prima battuta come
modalità di erogazione, demandando alle singole regioni le opportunità di
validare attraverso una procedura (...) la modalità e-learning anche per quella
parte che inizialmente viene considerata vietata. Per cui la Regione Lombardia
attraverso la circolare ha demandato alle Asl l’opportunità di sviluppare dei
criteri di valutazione dei progetti formativi che una singola azienda vuole
utilizzare. Allo stato attuale è stato individuato nelle tre Asl di Milano il Tavolo
Tecnico a cui è demandato questo compito e il Tavolo Tecnico ha di fatto
realizzato quelli che sono i criteri per valutare i progetti formativi che
vengono proposti alle Asl di competenza territoriale della sede legale dell’azienda...
Raffaella Zanarelli: In realtà il Tavolo Tecnico non è costituito
solo dalle Asl. Nel Tavolo Tecnico ci sono anche le parti sociali che ne fanno
parte. E quindi c’è anche Confindustria, Assolombarda, le varie associazioni sindacali,
...
Possiamo aver qualche indicazione relativa ai criteri utilizzati?
RZ: I criteri che il Tavolo Tecnico ha impostato rientrano in parte
nella circolare stessa e in parte sono invece creati all’interno del Tavolo
Tecnico stesso che si è dato una scaletta per valutare ogni singolo progetto e
eventualmente per validarlo o non validarlo (...).
I criteri sono molti numerosi,
noi abbiamo costituito una griglia che serve nella valutazione dei singoli progetti.
(...) I criteri più importanti sono proprio estrapolati dalla stessa circolare.
(...)
Per la formazione in modalità
e-learning in Regione Lombardia, il Tavolo Tecnico si è dato come criterio di
validazione il fatto che le attività rientrino in un
rischio basso. Mentre per la formazione specifica dei lavoratori
con un rischio medio o alto, non è prevista la modalità in e-learning.
Vediamo anche dei criteri che hanno portato alla non validazione di
qualche progetto.
RZ: Uno dei criteri previsti che comporta un parere negativo, è relativo
alla tipologia di progetti formativi cosiddetti “a catalogo”, cioè corsi
erogati e a disposizione ad una pluralità di aziende senza che il soggetto
formatore “personalizzi” i contenuti sulla base della realtà produttiva della
singola azienda fruitrice.
Il punto 4 dell’Accordo 221/ CSR
prevede infatti che i rischi trattati siano declinati secondo la loro effettiva
presenza, così come i contenuti e la loro durata siano subordinati all’esito
del DVR.
I corsi a catalogo non possono,
per loro struttura progettuale, soddisfare questi principi, pertanto il tavolo
tecnico ha deciso di non prenderli in considerazione; di conseguenza di non
validarli.
Quali sono i tempi di risposta dopo la presentazione di un progetto?
RZ: (...) All’interno della nostra Asl i tempi sono
rispettabilissimi per quello che è l’aspetto burocratico: 30 giorni, massimo 60
giorni. La prima istruttoria (verifica della documentazione ricevuta) può
prevedere la necessità di richiedere delle integrazioni necessarie e
propedeutiche al rispetto dei criteri di valutazione. Al termine
dell’istruttoria, l’ASL che ha valutato il progetto formativo lo presenta
all’interno del Tavolo Tecnico per la validazione finale.
A cosa corrisponde la scadenza del 5 agosto del 2014? E’ sufficiente che
un’azienda presenti un progetto entro quella data?
IR: No. Si intende che al 5 agosto 2014 è tassativo – a meno che ci
siano proroghe di cui non siamo ancora a conoscenza – che venga
sospeso il percorso formativo. Anche
noi all’inizio pensavamo alla data di presentazione del progetto all’Asl, (...)
ma purtroppo non è così. Questo vale nonostante il progetto formativo sia stato
presentato, ad esempio, a giugno o maggio. Arrivati al 5 agosto per chi l’ha
avuta, la formazione teoricamente è valida, ma per chi supera quella data, no.
RZ: (...) Al 5 di agosto termina la formazione di quelle aziende a
cui è stato dato parere favorevole. E si chiederà una reportistica a queste
società che hanno erogato questo tipo di formazione. (...)
Voi pensate che in futuro che potrebbe essere possibile che una
validazione avuta da un Tavolo Tecnico possa valere anche a livello nazionale?
IR: Quello che lei ha appena detto - insieme alla richiesta di capire
se era possibile prorogare la data o comunque dare indicazioni sulla data del 5
agosto - è stato oggetto di richieste alla Regione. (...)
La richiesta riferita alla
scadenza ci permetteva di capire cosa rispondere alle aziende quando avessero presentato
la domanda, per dare una speranza che potessero erogare la formazione in quella
maniera. Lo abbiamo chiesto in più riprese
alla Regione Lombardia (...).
Quello che lei dice è stato poi uno
dei problemi più sentiti.
Visto che c’è un accordo
Stato-Regioni che deve valere sul territorio nazionale, è un controsenso che
ogni Regione dica che la formazione può essere erogata solo nel proprio
territorio perché la singola Regione emette un parere. (...)
Il nostro Tavolo Tecnico è stato
il primo e il più attivo, perché siamo partiti abbastanza celermente anche in
virtù delle richieste che arrivavano. Per cui siamo partiti piuttosto
alacremente a creare questi criteri che sono stati oggetto di revisione, ma che
ormai sono consolidati. Criterio che sono stati provati sul campo e che abbiamo
notato essere funzionanti.
Un’ulteriore richiesta è che stata
quella di allargare tutto ciò anche alle altre Asl: ci si auspica che una
pubblica amministrazione risponda in maniera uguale a qualunque azienda si
presenti in un’Asl, e non che abbia criteri diversi. (...)
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