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"Delega di funzioni: i requisiti formali e la pubblicità della delega"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

26/06/2014 - Continuiamo con la presentazione del documento “ Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ”, elaborato dal gruppo di lavoro del  CPT di Padova  coordinato dall’Ing. Gabriele Graziani, pubblicando un estratto che affronta il tema dei  requisiti formali e della  pubblicità della delega.

La delega di funzioni deve essere registrata?
L’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, richiede che la delega debba risultare da atto scritto e avere data certa (es. tramite atto pubblico, scrittura privata autenticata, etc.) e che alla stessa deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità ma non prescrive espressamente il delegante alla registrazione presso il registro delle imprese che, tuttavia, appare consigliabile.
 
La delega deve obbligatoriamente risultare da atto notarile?
No, fermo restando che la delega deve essere redatta nel rispetto delle prescrizioni minime previste dall’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, e quindi sia fatta per iscritto e specifica, avere data certa e essere accettata dal delegato.
 
Considerati però i rilevanti riflessi che tale atto produce sul piano sia delle responsabilità che economiche è consigliabile, tuttavia, che la delega risulti almeno da scrittura privata autenticata da un notaio.
 
Ai fini della pubblicità della delega è sufficiente pubblicarla sul sito internet dell’azienda?
L’art. 16, c.2, del D.Lgs. n.81/2008, stabilisce che alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità; tale principio è finalizzato a garantire essenzialmente che tutte le figure della prevenzione siano a conoscenza della delega e dei compiti attribuiti al delegato.
 
Sul piano applicativo, pertanto, la pubblicità può essere realizzata attraverso molteplici modalità come, ad esempio, gli avvisi aziendali (news, circolari, avvisi in bacheca), la comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la comunicazione al medico competente, il verbale di riunione periodica di prevenzione (art. 35 D.Lgs. n. 81/2008), l’informazione ai lavoratori, l’iscrizione nel registro delle imprese, la comunicazione al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, etc.
 
Tra le diverse modalità di pubblicità, quindi, può certamente essere ricompresa anche quella attraverso il sito internet dell’azienda che, per effetto del citato principio, andrebbe affiancata anche alle altre sopra citate.
 
 
RPS
 

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