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"Delega di funzioni: i requisiti formali e la pubblicità della delega"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
26/06/2014 -
Continuiamo con la presentazione del documento “
Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro
”, elaborato dal gruppo di lavoro del
CPT di Padova
coordinato dall’Ing. Gabriele Graziani, pubblicando un estratto che affronta il tema dei
requisiti formali e della
pubblicità della delega.
La delega di funzioni deve essere
registrata?
L’art.
16 del D.Lgs. n. 81/2008, richiede che la delega debba risultare da atto
scritto e avere data certa (es. tramite
atto pubblico, scrittura privata autenticata, etc.) e che alla stessa deve
essere data adeguata e tempestiva pubblicità ma non prescrive espressamente il
delegante alla registrazione presso il registro delle imprese che, tuttavia, appare
consigliabile.
La delega deve obbligatoriamente
risultare da atto notarile?
No,
fermo restando che la delega deve essere redatta nel rispetto delle
prescrizioni minime previste dall’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, e quindi sia
fatta per iscritto e specifica, avere data certa e essere accettata dal delegato.
Considerati
però i rilevanti riflessi che tale atto produce sul piano sia delle responsabilità
che economiche è consigliabile, tuttavia, che la delega risulti almeno da scrittura
privata autenticata da un notaio.
Ai fini della pubblicità della delega è
sufficiente pubblicarla sul sito internet dell’azienda?
L’art.
16, c.2, del D.Lgs. n.81/2008, stabilisce che alla delega deve essere data adeguata
e tempestiva pubblicità; tale principio è finalizzato a garantire essenzialmente
che tutte le figure della prevenzione siano a conoscenza della delega e dei compiti attribuiti al delegato.
Sul
piano applicativo, pertanto, la pubblicità può essere realizzata attraverso molteplici
modalità come, ad esempio, gli avvisi aziendali (news, circolari, avvisi in bacheca),
la comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la comunicazione
al medico competente, il verbale di riunione periodica di prevenzione (art. 35
D.Lgs. n. 81/2008), l’informazione ai lavoratori, l’iscrizione nel registro
delle imprese, la comunicazione al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, etc.
Tra
le diverse modalità di pubblicità, quindi, può certamente essere ricompresa anche
quella attraverso il sito internet dell’azienda che, per effetto del citato
principio, andrebbe affiancata anche alle altre sopra citate.
RPS
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