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"Obblighi del direttore dei lavori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Sentenze

01/09/2014 -
Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 14787 del 31 marzo 2014 (U. P. 23 gennaio 2014) -  Pres. Sirena – Est. Massafra – P.M. Policastro - Ric. P. M. e A. C..  
 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
A leggere questa sentenza della Corte di Cassazione e quelle di recente da essa emanate sullo stesso argomento non appare proprio ben definita la posizione che la stessa Corte assume con riferimento alla individuazione delle responsabilità della figura del direttore dei lavori in materia di salute e di sicurezza del lavoro nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili. Chiarissima è comunque la conclusione alla quale la stessa è pervenuta in questa occasione e cioè che l’obbligo di apprestare nei cantieri temporanei o mobili i mezzi protettivi previsti dalle norme di sicurezza sul lavoro, al fine di evitare gli infortuni, incombe non solo sugli imprenditori ma anche sui direttori dei lavori, funzione ricoperta nel caso particolare in esame da un architetto in un cantiere edile.


Il fatto
Il responsabile tecnico e direttore di cantiere, delegato alla sicurezza con procura notarile ed il capo cantiere di un’impresa appaltatrice dei lavori per la realizzazione di un'adduttrice fognaria sono stati dichiarati colpevoli del reato di lesioni colpose aggravate a danno di un lavoratore dipendente infortunatosi e sono stati condannati, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alle rispettive pene di giustizia nonché, unitamente al responsabile civile, al risarcimento del danno in favore della parte civile alla quale è stata anche assegnata una provvisionale provvisoriamente esecutiva. L’infortunio era accaduto mentre il lavoratore era intento ad impartire segnalazioni ad un gruista durante la discesa di un carico di tondini allorquando, sporgendosi dal bordo di una vasca privo di parapetto, ha perso l’equilibrio afferrando di conseguenza la fune di acciaio con la mano sinistra che rimaneva incastrata e riportando in tal modo lesioni personali gravi comportanti un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni 40.
 
Al responsabile tecnico e direttore di cantiere è stato contestato di avere omesso di fornire al lavoratore infortunato all'atto dell'assunzione una tempestiva informazione e formazione, con corsi presso il CNA sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa e sui rischi specifici del lavoro da svolgere nonché di avere omesso di fornire al medesimo lavoratore una formazione adeguata sulle modalità di segnalazione, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 493/1996, ed ancora di avere omesso di allestire o di far allestire un regolare parapetto atto a prevenire cadute.  Al capo cantiere  è stato invece contestato di avere omesso di vigilare concretamente in modo da non consentire al lavoratore di posizionarsi sia sul bordo della vasca che vicino alle pulegge della gru.
 
Essendo stata confermata la loro condanna dalla Corte di Appello gli imputati hanno fatto ricorso alla cassazione con atti distinti ma di contenuto sostanzialmente identici. Entrambi hanno lamentata l'erronea applicazione dell’art. 68 del D.P.R. n. 164/1956 dal momento che gli stessi si erano doverosamente preoccupati di dotare il cantiere e gli operai di tutti i mezzi di protezione richiesti ed hanno messo in evidenza, altresì che il comportamento del lavoratore era stato caratterizzato dall'eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute, oltre ad essere stato imprevedibile, avendo lo stesso di propria iniziativa, intrapresa un'attività non richiestagli.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi presentati. Secondo la stessa la sentenza della Corte d’Appello impugnata aveva adeguatamente spiegato come la condotta del lavoratore infortunatosi non potesse qualificarsi abnorme e tale, quindi, da elidere il nesso causale tra la condotta omissiva degl'imputati e l'evento lesivo. “ Deve definirsi abnorme”, ha infatti precisato la suprema Corte, “ quel comportamento che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”. E’ chiaro infatti, ha sostenuto la Sez. IV, che il lavoro svolto dalla persona offesa era richiesto e necessario e che la sua posizione a bordo vasca, laddove non era stata predisposta la misura antinfortunistica del parapetto, agevolava l'attività demandatagli di supporto al gruista.
 
Con riferimento, infine, alla mancanza delle protezioni della vasca dalla caduta dall’alto ed alla contestazione circa l’erronea applicazione dell’art. 68 del D.P.R. n. 164/1956, la suprema Corte ha concluso con una espressione che riguarda la figura del direttore dei lavori (figura che per la verità non è stata interessata nel procedimento in esame) affermando che " l'obbligo di apprestare nei cantieri di lavoro i prescritti mezzi protettivi, anche ai fini delle norme antinfortunistiche, incombe non solo sugli imprenditori, ma anche sui direttori di lavoro (nella specie, architetto avente la funzione di direttore dei lavori in un cantiere edile) (Cass. pen. Sez. 6, n. 9778 del 12.4.1976, Rv. 134516; Sez. 3, n. 673 del 6.11.1981 Rv. 151748)”.

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