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"Depositi prodotti petroliferi: imprenditori agricoli esonerati dagli obblighi del DPR 151/2011"
fonte www.insic.it / Rischio incendio
02/09/2014 -
La Legge di conversione (
L. 11 agosto 2014, n. 116) del DL #AmbienteProtetto,
DL 91/2014 (pubblicato in Gazzetta n.192 del 20-8-2014 con il testo coordinato con le modifiche in sede di conversione)
all'articolo 1 bis
si rivolge agli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di
prodotti petroliferi, escludendoli dall'obbligo di adempiere al DPR.
151/2011.
L'articolo 1 bis del DL 91/2014 introdotto in sede di conversione dalla L. n. 116/2014, specifica che ai fini dell'applicazione della disciplina di prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di nuova prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011.
Riferimenti normativi:
Decreto spalma incentivi
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91
Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.». Note: entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2014
(GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72)
L'articolo 1 bis del DL 91/2014 introdotto in sede di conversione dalla L. n. 116/2014, specifica che ai fini dell'applicazione della disciplina di prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di nuova prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011.
Riferimenti normativi:
Decreto spalma incentivi
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91
Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.». Note: entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2014
(GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72)
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