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"Il DUVRI nelle imprese a basso rischio"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

10/09/2014 -
A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
La notizia fornita dalla Commissione europea in risposta ad una segnalazione relativa a una presunta non conformità delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato con la legge n. 98/2013 di conversione del Decreto del Fare di cui al D. L. n. 69/2013, alla direttiva europea 89/391/CEE, concernente l’attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza  dei lavoratori durante il lavoro, ci spinge ad elaborare un approfondimento in merito e a formulare delle osservazioni sull’argomento.
 
La Commissione europea con una nota del 30/7/2014 ha fatto sapere di avere effettuato degli accertamenti e di avere chiesto dei chiarimenti alle autorità italiane competenti sulla questione sollevata con la denuncia riguardante la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, a norma della direttiva 89/391/CEE, in caso di interferenza tra attività a basso rischio di incidente effettuate simultaneamente nello stesso posto di lavoro, e di essere pervenuta, a seguito dell'analisi delle osservazioni trasmesse dalle stesse autorità italiane, alla conclusione di non aver individuato alcun motivo per concludere sull’esistenza di una violazione in Italia della direttiva 89/391/CEE stessa.

La Commissione europea ha fatto presente in particolare che, così come è emerso dalle informazioni fornite dalle competenti autorità italiane, alla luce delle disposizioni di legge attualmente vigenti in Italia “ ogni singola impresa è tenuta a rispettare sempre le disposizioni che impongono a quest'ultima di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi ("il DVR") e, in particolare, gli obblighi di cui agli articoli 17,28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008, che dovrebbe trattare tutti i rischi ed essere aggiornato in caso di cambiamenti”. La stessa Commissione ha posto, altresì, in evidenza che, secondo ancora quanto indicato dalle autorità italiane nella loro risposta, “ anche in situazioni come quelle di cui all'articolo 26, comma 3 e comma 3-bis del summenzionato decreto legislativo, il diritto nazionale garantisce che vi sia una valutazione di tutti i rischi, compresi quelli derivanti dalle interferenze tra diverse attività, e che tali valutazioni siano documentate: attraverso il DUVRI (qualora il datore di lavoro/l'appaltatore scelga di redigere un documento di questo tipo) o nei documenti di valutazione dei rischi delle singole imprese operanti nello stesso posto di lavoro (DVR) qualora il datore di lavoro/l'appaltatore scelga di designare una persona responsabile o se la situazione rientra tra i casi di cui al comma 3-bis del decreto legislativo”.
 
Quindi, secondo la Commissione europea, alla luce di quanto emerso dagli accertamenti svolti, l’affermazione fatta nella denuncia secondo la quale la possibilità di optare per un'esenzione dall' obbligo di elaborare il Duvri, come disposto dall'articolo 26 comma 3 e comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal decreto legge 21/6/2013 n. 69 convertito in legge dalla legge 9/8/2013 n. 98, non sia conforme con la direttiva 89/391/CEE, non può essere giustificata per cui la Commissione stessa ha concluso comunicando che “ non vi sono motivi per l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia in merito al punto sopraindicato” per cui, in assenza di nuovi elementi pertinenti di informazione, da far pervenire entro quattro settimane dalla risposta data, procederà ad archiviare la denuncia.
 
Sull’argomento lo scrivente ha già formulato delle sue osservazioni in un suo precedente approfondimento, elaborato subito dopo la emanazione della legge n. 98/2013, nel quale ha avuto modo di mettere in evidenza l’inopportunità di abrogare il Duvri, sia pure limitatamente alle imprese a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, in quanto lo stesso rappresenta, nel caso degli appalti e subappalti, un importante documento di prevenzione ed è fondamentale per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro nel rapporto fra le imprese committenti e appaltatrici.
 
Nel Duvri, infatti, vengono indicati per ogni singolo appalto i rischi interferenziali ai quali possono essere sottoposti i lavoratori sia del committente che delle imprese alle quali sono stati affidati i lavori in appalto, o anche i lavoratori autonomi nel caso di affidamento di prestazioni d’opera, e nello stesso documento vanno indicate le misure per eliminare tali rischi o comunque per ridurli al minimo possibile. Lo scrivente ha avuto modo altresì di evidenziare fra le sue osservazioni la inopportunità di sostituire il Duvri, anche se solo per le attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, con la nomina di un incaricato il quale sostanzialmente verrebbe a trovarsi ad operare con i lavori affidati in appalto o subappalto già in corso di esecuzione, senza che gli sia stato messo a disposizione una documentazione dalla quale risultino i rischi che è chiamato a gestire. L’incaricato, quindi, si potrebbe trovare in seria difficoltà perché deve controllare dei rischi da lui non conosciuti e fra l’altro con i lavori già in corso senza il supporto di una informazione sugli stessi e di una prevenzione programmata, la stessa difficoltà, per ricorrere ad una analogia, alla quale andrebbe incontro un coordinatore per la sicurezza in un cantiere edile allorquando viene nominato già a lavori in corso con l’impegno di dover programmare la sicurezza per i lavori ancora da effettuare senza essere in possesso di un PSC da consultare.
 
La decisione presa dalla Commissione europea di non riscontrare nessuna difformità alla direttiva europea 89/391/CEE nella modifica apportata dal Decreto del Fare riguardante la sicurezza sul lavoro nella esecuzione delle opere affidate in appalto è comunque in verità del tutto condivisibile se si pensa che gli accertamenti dalla stessa effettuati sono stati finalizzati ad assicurarsi che le imprese interessate all’appalto ed al subappalto provvedessero ad effettuare la valutazione dei rischi cosa che in genere le stesse fanno allorquando redigono il loro DVR. Le perplessità sollevate dallo scrivente riguardano invece non la mancata valutazione dei rischi da parte delle singole imprese impegnate nell’esecuzione dell’appalto ma la mancata individuazione, prima dell’inizio dei lavori, di quelli interferenti che possono essere presenti nell’esecuzione dell’appalto e quindi la mancata individuazione delle misure che si dovrebbero adottare per eliminarli o ridurli al  minimo possibile, cosa che normalmente viene fatta appunto con la elaborazione del Duvri che si vorrebbe abrogare.
 
In verità si è del parere che quell’” ovvero” che compare nel comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal Decreto del Fare, sia pure limitato ai settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, dovrebbe essere sostituito più opportunamente con una “ e” nel senso che sarebbe necessario che si realizzino entrambe le cose. Non si comprende poi perché richiedere la presenza di questo incaricato in eventuale alternativa alla elaborazione del Duvri, solo “ limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico” quando sarebbe più opportuno invece imporre l’obbligo della sua presenza sempre e in tutte le aziende anche in quelle quindi non a basso rischio nelle quali, anzi ed a maggior ragione, sarebbe necessaria la presenza dello stesso perché provveda a coordinare le ditte appaltatrici ed a controllare l’applicazione delle misure indicate nel Duvri. Adottando quest’ultima soluzione si introdurrebbe, a parere dello scrivente,  in tutte le aziende ed in tutti gli appalti un sistema analogo a quello che è stato imposto per le attività svolte nei cantieri temporanei o mobili e cioè un sistema in base al quale il committente, in collaborazione con l’appaltatore o con il lavoratore autonomo, predisponga dapprima il Duvri, nel quale siano individuati tutti i rischi interferenziali che possono essere presenti nella esecuzione dell’appalto e delle prestazioni d’opera e siano altresì individuate tutte le misure preventive per eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi, e provveda quindi poi a nominare l’incaricato al controllo che andrebbe a svolgere per conto del committente una azione di coordinamento dell’appaltatore in esecuzione. Si instaurerebbe sostanzialmente una sorta di “ coordinatore dell’appalto interno” al quale sarebbe affidato l’incarico appunto di verificare in esecuzione la realizzazione puntuale di quanto previsto nel Duvri elaborato che in fondo corrisponde nei contenuti e negli obiettivi all’insieme del PSC e del POS nei cantieri edili.
 
Già ci immaginiamo le osservazione che possono pervenire dagli accaniti sostenitori della necessità di semplificare le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per quanto sopra detto e proposto ma a costoro c’è da rispondere che ogni semplificazione nella materia della sicurezza sul lavoro ha un limite preciso superando il quale si rischia di abbassare un po’ troppo il grado di sicurezza sul lavoro e di compromettere quindi le condizioni generali di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
C’è da fare infine un’ultima considerazione. Essendo la semplificazione introdotta dal Decreto del Fare indirizzata alle imprese a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, non è che l’elaborazione del Duvri è già di per sé in tali casi semplificata e non ha senso quindi la sua abolizione? Conservare l’obbligo della sua elaborazione avrebbe, d’altro canto, l’effetto di “condizionare” i datori di lavoro a prendere comunque in considerazione i rischi interferenziali e ad adottare le relative misure di sicurezza.



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