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"Distacco dei lavoratori: le responsabilità dei datori di lavoro"
fonte www.insic.it / Sentenze
24/09/2014 -
La vicenda
Nel caso sottoposto alla Corte, un lavoratore alle dipendenze di un proprio datore di lavoro era stato distaccato presso un terzo, per lo svolgimento di alcune lavorazioni. L'impalcatura era priva dei parapetti, ed al lavoratore non fu assegnato alcun casco di protezione. L'esplosione di una betoniera di proprietà di una ditta terza ne aveva poi causato la morte.
Tribunale e Corte d'appello avevano confermato la responsabilità dei due datori di lavoro (distaccante e distaccatario), ritenendo entrambi responsabili del reato di omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica.
Il ricorso del datore di lavoro distaccante si era fondato sulla mancata considerazione da parte del Giudice d'Appello, dell' imprevedibilità dell'esplosione della bitoniera e dalla mancata considerazione che l'incidente si fosse verificato nell'ambito dell'impresa edile di un terzo sicché nessuna responsabilità concorsuale poteva essergli ascritta, non potendo quest'ultimo rispondere di eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'occasionale rapporto venutosi a creare tra la vittima, proprio dipendente, e l'impresa del terzo, dovendo pertanto escludersi la sussistenza degli elementi essenziali integrativi della fattispecie del "distacco" (eventualmente suscettibile di configurare la persistenza dei vincoli di responsabilità in capo all'imprenditore distaccante).
Il giudizio della Corte
La Corte di Cassazione ribalta l'assunto del ricorso stabilendo che il datore di lavoro distaccatario "era inderogabilmente destinatario di tutti gli obblighi di protezione e di prevenzione nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti, pur quando adibiti allo svolgimento di attività lavorativa presso luoghi o cantieri appartenenti a soggetti terzi".
Nell'articolo, che troverete in allegato, l'Avvocato Prosseda, oltre a riportare la giurisprudenza connessa al caso di specie, commenta la normativa di sicurezza riferita al "Distacco" dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 276/2003 e la ripartizione degli obblighi prevenzionali, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del D.Lgs. 81/2008.
Nel caso sottoposto alla Corte, un lavoratore alle dipendenze di un proprio datore di lavoro era stato distaccato presso un terzo, per lo svolgimento di alcune lavorazioni. L'impalcatura era priva dei parapetti, ed al lavoratore non fu assegnato alcun casco di protezione. L'esplosione di una betoniera di proprietà di una ditta terza ne aveva poi causato la morte.
Tribunale e Corte d'appello avevano confermato la responsabilità dei due datori di lavoro (distaccante e distaccatario), ritenendo entrambi responsabili del reato di omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica.
Il ricorso del datore di lavoro distaccante si era fondato sulla mancata considerazione da parte del Giudice d'Appello, dell' imprevedibilità dell'esplosione della bitoniera e dalla mancata considerazione che l'incidente si fosse verificato nell'ambito dell'impresa edile di un terzo sicché nessuna responsabilità concorsuale poteva essergli ascritta, non potendo quest'ultimo rispondere di eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'occasionale rapporto venutosi a creare tra la vittima, proprio dipendente, e l'impresa del terzo, dovendo pertanto escludersi la sussistenza degli elementi essenziali integrativi della fattispecie del "distacco" (eventualmente suscettibile di configurare la persistenza dei vincoli di responsabilità in capo all'imprenditore distaccante).
Il giudizio della Corte
La Corte di Cassazione ribalta l'assunto del ricorso stabilendo che il datore di lavoro distaccatario "era inderogabilmente destinatario di tutti gli obblighi di protezione e di prevenzione nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti, pur quando adibiti allo svolgimento di attività lavorativa presso luoghi o cantieri appartenenti a soggetti terzi".
Nell'articolo, che troverete in allegato, l'Avvocato Prosseda, oltre a riportare la giurisprudenza connessa al caso di specie, commenta la normativa di sicurezza riferita al "Distacco" dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 276/2003 e la ripartizione degli obblighi prevenzionali, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del D.Lgs. 81/2008.
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