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"Il sistema di gestione e il medico competente"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
14/10/2014 -
Riproponiamo un articolo pubblicato sul sito medico competente.it che contiene il contributo di un medico competente, il Dr Andrea Gennai, in merito al
Sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza sul lavoro.
L’autore si è cimentato su questo problema in una delle azienda da lui
seguite e con questa nota condivide le sue osservazioni.
Con il d.lgs. n. 231 del 2001 il
legislatore ha introdotto, come noto, nel nostro ordinamento la c.d. ‘
responsabilità amministrativa degli enti
collettivi per fatto di reato’, forma particolare di responsabilità che fa
discendere conseguenze sanzionatorie formalmente amministrative ma
sostanzialmente penali, a carico della società dalla commissione di particolari
fattispecie di reato ad opera di soggetti organicamente immedesimati nella sua
struttura
. I reati la cui commissione
dà luogo alla responsabilità
amministrativa dell’ente (cd.
Reati-presupposto)
già specificamente indicati nel provvedimento, sono stati notevolmente ampliati
da altre disposizioni di legge, come, nello specifico ambito di indagine che
qui ci occupa, la l. n. 123/2007, che ha inserito fra questi, anche quelli di
omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime conseguenti a
violazioni della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro. La responsabilità
amministrativa degli enti, scaturisce da due requisiti classicamente
costitutivi del reato, l’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo. Quello
oggettivo è costituito dal fatto che i reati-presupposto devono essere commessi
nell’interesse o a vantaggio dell’ente: l’interesse è la finalità, da
valutare astrattamente prima della condotta illecita, per cui la persona fisica
agisce, a prescindere dalla circostanza che, poi, in concreto, non si sia
verificato alcun effettivo vantaggio a favore della società; il vantaggio è,
invece, il profitto concretamente realizzato dall’ente in conseguenza
dell’illecito commesso dalla persona fisica (nel caso del medico competente ad
esempio la omissione di prescrizioni o l’ alleggerimento del protocollo
sanitario). Il requisito soggettivo è ravvisato nella circostanza che a
commettere il reato sia un soggetto in posizione apicale (può in alcuni casi il
MC stesso essere considerato soggetto apicale?), da cui la diretta iscrizione
della responsabilità amministrativa all’ente in virtù del principio di
immedesimazione organica, ovvero un soggetto in posizione subordinata,
agevolato nella fattispecie dall’inosservanza dei doveri di direzione e
controllo da parte del soggetto apicale.
Nel caso di reato-presupposto
commesso da soggetti apicali, l’ente va esente dalla responsabilità
amministrativa se riesce a dimostrare di avere adottato ed efficacemente
attuato
modelli di organizzazione e
gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi,
affidando il compito di vigilare su tali modelli ad un organismo dotato di
autonomi poteri di iniziativa e controllo, di modo che la commissione del reato
derivi solo dalla fraudolenta elusione, da parte dell’autore, di tali modelli
di prevenzione e non dalla “colpa organizzativa” dell’ente, il quale deve,
altresì, dimostrare che ha esercitato i suoi poteri di controllo. Nel caso di
reato-presupposto commesso da soggetti sottoposti agli organi apicali, l’ente è
responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ovvero dalla rottura
della “catena di comando e controllo”. Tale inosservanza è, in ogni caso,
esclusa se, prima della commissione del reato l’ente ha adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire
la commissione di reati della specie di quello verificatosi ad opera del
sottoposto; si osservi che la idoneità dell’ azione di controllo nel campo del
MC è di assai particolare definizione essendo la professionalità medica
notoriamente molto specialistica e distinta dal sapere “tecnico-gestionale “.
Fatta questa doverosa premessa,
si deve osservare che, mentre per tutti gli altri
reati-presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 il novero dei
soggetti che può commetterli è limitato e, quindi, i modelli di organizzazione
e gestione idonei a prevenirli possono riguardare porzioni limitate
dell’organizzazione aziendale, quelli in materia di sicurezza e salute sul
lavoro possono essere commessi da tutti i soggetti della struttura aziendale,
siano essi apicali (datore di lavoro, delegato, dirigente) o sottoposti
all’altrui direzione (preposti, lavoratori, ausiliari, addetti, progettisti,
fabbricanti, fornitori) o addirittura in posizione di totale asserita autonomia
come il medico competente giacché tutti sono destinatari di obblighi
antinfortunistici, con la conseguenza che il modello di organizzazione e
gestione idoneo a prevenirli ed a fungere da esimente ex art. 30 del d.lgs. n.
81/2008 non potrà riguardare solo alcuni soggetti della pretesa organizzazione
antinfortunistica parallela e/o del SPP, bensì l’intera struttura organizzativa
aziendale.
Da precisare che tali modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente al British Standard OHSAS
18001:2007 “...si presumono conformi ai requisiti di cui al presente
articolo...” e pertanto dotati di efficacia esimente della responsabilità
amministrativa INA, T.U.V ICMQ ecc).
Il requisito di fondo oggetto in
generale della certificazione è il
rispetto
della cogenza legislativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
ad esso afferisce e si attiene anche il Medico Competente che, facendo parte
dell'organizzazione aziendale della sicurezza, deve garantire il rispetto dei
requisiti previsti dagli art. 38, 41 del D.Lgs. 81/08 e dalle norme collegate.
Non a caso quindi durante le visite di certificazione il Medico
Competente di un'organizzazione viene coinvolto dagli ispettori inviati
dall' ente di certificazione che chiedono evidenza rispetto alle attività da
lui svolte, quali collaborazione alla valutazione dei rischi, sorveglianza
sanitaria, partecipazione alle riunioni periodiche, siano effettivamente svolte
nel rispetto dei requisiti normativi.
Da segnalare per quanto riguarda
il medico competente almeno
tre
specificità:
1) la “
catena di comando e controllo” appare costituita, nella maggior
parte dei casi da un solo anello: il medico competente stesso, unico soggetto
dotato del bagaglio formativo atto a trattare la sorveglianza sanitaria; solo
in casi di aziende di rilevanti dimensioni con più sedi produttive esiste la
figura del medico competente coordinatore, dotato di funzioni di “primus inter
pares” non meglio definite. Per volontà del datore di lavoro si ritiene possa
essere investito dei compiti di controllo sugli altri MC ma tale controllo (in
realtà aggiuntivo rispetto alla semplice attività di coordinamento) è terreno
per ora inesplorato dalla giurisprudenza; presumibilmente dovrà svolgersi su
precisa delega e con interfacciamento sistematico con l’organismo interno di
vigilanza; all’ interno di quest’ ultimo si ripropone dunque la necessità di
professionalità idonee a valutare l’ attività medica;
2) la gran parte se non la
totalità degli adempimenti è descritta e normata nel Decreto 81 (anche
attraverso il richiamo esplicito ai principi deontologici) e restano quindi da
implementare efficaci strategie di verifica interna a cui il MC non potrà
sottrarsi, ammesso che il tutto sia formalizzato come vincolo contrattuale o
nella lettera di incarico;
3) le specifiche competenze
scientifiche, possedute in regime di esclusiva dal MC lo pongono in una
posizione di
unico garante (e dunque
responsabile) per alcuni aspetti
riguardanti la salute: si pensi ad esempio alla protezione da agenti chimici o
cancerogeni e alla relativa programmazione delle indagini ambientali oppure
alla individuazione di misure idonee alla protezione dagli effetti dei movimenti
ripetitivi.
Andrea Gennai
Medico Competente Prato
Fonte: Medico Competente.it
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