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"Sull’attestazione dello svolgimento della formazione dei lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
03/11/2014 -
Commento
Viene precisato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza che
l’avvenuta formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.
9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, deve essere
documentata per iscritto dal datore di lavoro anche se la formazione è stata impartita prima dell’emanazione dell’Accordo raggiunto
nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011 che ha
fissate le modalità, la durata ed i contenuti della formazione stessa. A
questa conclusione la suprema Corte, rigettando il ricorso presentato
da un datore che aveva sostenuto il contrario, è pervenuta facendo
riferimento a quanto esplicitamente indicato nel punto 10 del citato Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 con
il quale sono stati ritenuti validi i corsi di formazione frequentati
secondo le normative previgenti all’Accordo e facenti capo al D.M.
16/1/1997 che a sua volta aveva già fissate le modalità e i contenuti
della formazione dei lavoratori medesima.
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della
suprema Corte
Il titolare di una società è stato chiamato a rispondere
davanti al Tribunale del reato ex art. 55 comma 5 lettera. c) del D. Lgs. n.
81/2008 in relazione all'art. 37 comma 1 dello stesso decreto perché, quale
datore di lavoro, non aveva provveduto ad assicurare una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza
sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo
svolta da un lavoratore dipendente con le specifiche misure prevenzionistiche
tipiche del settore
boschivo. Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità dell’imputato per il
reato ad esso contestato, lo ha pertanto condannato alla pena ritenuta di giustizia.
I difensori dell’imputato ha fatto ricorso per cassazione
evidenziando una violazione degli artt. 27, comma 2 della Costituzione e artt.
192 e 533 cod. proc. pen., non potendosi ascrivere all'imputato l'onere di
provare la propria innocenza in quanto è l'accusa che deve fornire la prova
della colpevolezza del prevenuto e adducendo, altresì, fra le altre motivazioni,
quella in base alla quale per la formazione dei lavoratori impartita prima del
2011 e cioè prima dell’emanazione del relativo Accordo Stato Regioni non era
necessaria la prova scritta da parte del datore di lavoro. Secondo l’imputato,
infatti, la formazione del lavoratore poteva essere dimostrata dal datore di
lavoro anche verbalmente in quanto il comma
2 dell'art. 37 del citato decreto legislativo ha rimesso alla Conferenza tra
Stato e Regioni la determinazione della durata, dei contenuti minimi e delle
modalità della formazione che il responsabile di una azienda deve impartire al
lavoratore, che la stessa fa fatto con l’Accordo stipulato soltanto nel 2011.
Il ricorso è stato ritenuto
inammissibile da parte della Corte di Cassazione. Il primo motivo addotto
dal ricorrente è stato ritenuto dalla suprema Corte del tutto destituito di
fondamento, rilevato che è l’imputato che deve fornire la prova sulla
formazione del lavoratore in quanto “
i
datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37 (disposizione che ha sostituito
l'art. 22, co. 1, d.lvo 626/94 ) e 55, co. 5, d.Lvo 81/08, ad ottemperare all' obbligo
di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la
attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto
ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall'allegato A), punto
10 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011”.
“
L'allegato A),
punto 10 dell'accordo Stato-Regioni del dicembre 2011”, ha evidenziato
altresì la Sez. III, “
richiama
implicitamente il D.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla
formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione,
laddove dispone che in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare
i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i
preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e
documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo,
rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei
contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità
di svolgimento dei corsi”.
“
Conseguentemente”,
ha messo quindi in evidenza la suprema
Corte, “
il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all'obbligo in
questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del
lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione
dedicate ai rischi, la data della formazione medesima”. Comunque, ha
così concluso la Sez. III, indipendentemente dalla formazione quanto emerso
dall’istruttoria aveva consentito al giudice di merito di rilevare l'assoluto difetto
di preparazione formativa
del lavoratore alla attività alla quale era stato destinato, proprio in conseguenza
del mancato rispetto del dettato normativo in materia.
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