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"Infortunio in itinere: esclusa risarcibilità quando il mezzo proprio non era necessario"
fonte www.insic.it / Sentenze
04/11/2014 - Con la
sentenza n.22154 del 20 ottobre,
la Cassazione ha accolto il ricorso promosso dall'Inail contro la
pretesa risarcitoria di un lavoratore coinvolto in un incidente
stradale, mentre si recava sul posto di lavoro, distante meno di un
chilometro dalla sua abitazione. La Cassazione identifica le condizioni
per riconoscere l'infortunio in itinere:
- la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito dal lavoratore e l'evento e che tale percorso deve costituire per l'infortunato il normale tragitto per recarsi sul posto di lavoro ovvero per far rientro nella propria abitazione;
- la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa nel senso che l'itinerario seguito non deve essere stato percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili all'attività lavorativa ed infine rileva l'utilizzo del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra la propria abitazione ed il posto di lavoro.
Nel caso in esame, riportato anche dall'INAIL, al lavoratore non è stato riconosciuto il diritto alla rendita né all'indennità per inabilità temporanea poiché avrebbe potuto compiere lo stesso percorso a piedi o utilizzando il servizio di linea di trasporto pubblico. Nel caso di specie, la Corte ha considerato "la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute", il tragitto non superiore al chilometro che era "comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche. Per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull'intervento solidaristico a carico della collettività era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di necessità".
Si conferma, con la sentenza n.22154 del 20 ottobre l'orientamento giurisprudenziale intrapreso con la sentenza 19940 del 6 ottobre 2004 che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dell'infortunio in itinere di un lavoratore, in quanto: "l'uso del mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti". Di conseguenza, "l'uso del mezzo privato può essere consentito solo quando sia direttamente collegato con la prestazione lavorativa ed è indispensabile per raggiungere il posto di lavoro o per tornare alla propria abitazione".
- la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito dal lavoratore e l'evento e che tale percorso deve costituire per l'infortunato il normale tragitto per recarsi sul posto di lavoro ovvero per far rientro nella propria abitazione;
- la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa nel senso che l'itinerario seguito non deve essere stato percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili all'attività lavorativa ed infine rileva l'utilizzo del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra la propria abitazione ed il posto di lavoro.
Nel caso in esame, riportato anche dall'INAIL, al lavoratore non è stato riconosciuto il diritto alla rendita né all'indennità per inabilità temporanea poiché avrebbe potuto compiere lo stesso percorso a piedi o utilizzando il servizio di linea di trasporto pubblico. Nel caso di specie, la Corte ha considerato "la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute", il tragitto non superiore al chilometro che era "comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche. Per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull'intervento solidaristico a carico della collettività era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di necessità".
Si conferma, con la sentenza n.22154 del 20 ottobre l'orientamento giurisprudenziale intrapreso con la sentenza 19940 del 6 ottobre 2004 che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dell'infortunio in itinere di un lavoratore, in quanto: "l'uso del mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti". Di conseguenza, "l'uso del mezzo privato può essere consentito solo quando sia direttamente collegato con la prestazione lavorativa ed è indispensabile per raggiungere il posto di lavoro o per tornare alla propria abitazione".
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