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"Interpello: la risposta ad un quesito sui costi della sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
07/11/2014 - Nei giorni scorsi
abbiamo cercato di approfondire il meccanismo degli interpelli in materia di
salute e sicurezza intervistando
Giuseppe
Piegari, Presidente della
Commissione
per gli Interpelli ex art. 12 del D.Lgs. 81/2008. Interpelli che stanno
svolgendo in questi anni un utile funzione di chiarimento dei meccanismi, a
volte molto complicati, correlati ai vari adempimenti richiesti dalla normativa
sulla sicurezza.
E malgrado il persistente blocco
delle risposte ai molti quesiti che arrivano alla Commissione in materia di
formazione – come ricordato da Piegari nell’ intervista
a PuntoSicuro - è stato pubblicato un n
uovo interpello relativo ai
costi di
manutenzione degli apprestamenti, quindi un tema molto importante per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nel comparto edile: i costi della sicurezza.
È l’ ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ad avere inoltrato
istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito
all'individuazione di alcune voci di costo per la
sicurezza di cui all'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare chiede di sapere
se, con riferimento alla lettera a) del punto 4.1.1 dell'allegato XV, relativa
agli apprestamenti, di cui fanno parte i “baraccamenti”,
tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del
coordinatore per la progettazione, debbano essere ricomprese, oltre alle spese
di installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione
piano di appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e
smontaggio)
anche quelle relative a
riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione.
Poiché il tema dei costi della
sicurezza è trattato in particolare nell’ allegato XV
del D.Lgs. 81/2008, più volte citato da interpellante e Commissione, ne
riportiamo interamente il punto 4 (stima dei costi della sicurezza) insieme al
punto 1 dell’allegato XV.1:
4. STIMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA
4.1. Stima dei costi della
sicurezza
4.1.1. Ove é prevista la
redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei
costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti
nel PSC;
b) delle misure preventive e
protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di
protezione collettiva;
e) delle procedure contenute
nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi
finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di
coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti
nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive
modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del
Titolo IV, Capo I del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei
costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla
sicurezza e salute dei lavoratori.
4.1.3. La stima dovrà essere
congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi
prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini
ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia
applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete
e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il
successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
4.1.4. I costi della sicurezza
così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano
la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi
della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di
varianti in corso d’opera previste dall’articolo 132 del D.lgs. n. 163 del 12
aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli
articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice civile, si
applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi
della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della
variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a
ribasso.
4.1.6. Il direttore dei lavori
liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato
di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori quando previsto.
Allegato XV.1
Elenco indicativo e non
esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del
PSC di cui al punto 2.1.2.
1. Gli apprestamenti
comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati;
parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi;
gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di
riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
(...) |
A cercare di rispondere al quesito
sollevato è dunque la
Commissione
Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, con l’
Interpello n. 25/2014 del
4 novembre 2014 in merito ai
costi di manutenzione degli apprestamenti.
La Commissione fornisce le
seguenti premesse.
Preliminarmente si rileva “che
l'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, al punto 4.1.1, lett. a) prevede che
"
nei costi della sicurezza vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi
degli apprestamenti previsti nel piano
di sicurezza e coordinamento (PSC)".
Inoltre, il punto 1 dell'allegato
XV.1 del decreto citato, richiama tra gli apprestamenti i “
[...] gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di
ricovero e di riposo; dormitori [...]”. Tali apprestamenti vengono di norma
realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente
denominati "
baraccamenti".
Premesso ciò e tenuto conto del
punto 4.1.3 dell'allegato XV, che stabilisce che “
le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando
il loro
costo di utilizzo per il
cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il
successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento”, la
Commissione ne deduce che “
le spese di
manutenzione dei suddetti ‘baraccamenti’ vanno ricomprese tra i costi della
sicurezza di cui sopra”.
E – conclude la Commissione - anche
“le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando
necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere
ricomprese tra i suddetti costi
della sicurezza”.
RTM
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