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"Le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
28/11/2014 - Più volte
abbiamo ricordato come il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- come modificato successivamente da vari decreti, ad esempio il D.Lgs.
106/2009 o il cosiddetto “Decreto del Fare” – non solo confermi l’impianto
normativo precedente ma presenti alcune novità rilevanti. Partendo ad esempio dalla
premessa che la sicurezza sul lavoro si possa ottenere solo con il contributo
di tutti coloro che operano sui luoghi di lavoro, il Decreto 81
coinvolge nella gestione della sicurezza tutti
i soggetti impegnati nell’attività lavorativa, ciascuno in proporzione alle
proprie possibilità e competenze.
Su questo tema e in particolare
sul coinvolgimento e le conseguenti responsabilità del lavoratore interviene un
Working Paper - pubblicato da
Olympus nel mese di giugno 2014 - dal titolo “
L’individuazione e le responsabilità del
lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro” e a cura di Mariantonietta
Martinelli (Avvocato del Foro di Trani, Specialista in Diritto del Lavoro e
Sicurezza Sociale presso l’ Università
di Bari).
Nel breve saggio l’autrice prende
le mosse dall’evoluzione storica della normativa in materia, chiarendo la ragione
che ha indotto il legislatore ad “
attribuire
al lavoratore il nuovo ruolo di collaboratore di sicurezza del datore di
lavoro e a considerarlo non più solo soggetto passivo, dal quale esigere il
rispetto e l’esecuzione di ciò che altri soggetti abbiano stabilito”.
Successivamente vengono
analizzati i vari obblighi
generali e specifici, le conseguenze degli inadempimenti del lavoratore
agli obblighi di sicurezza e la loro incidenza sulla imputazione e sulla
ripartizione delle responsabilità.
Ci soffermiamo in particolare sul
D.Lgs. 81/2008 e sul
nuovo ruolo del
lavoratore.
Con il nuovo Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “oltre ai
soggetti tradizionalmente considerati titolari delle posizioni di garanzia,
quali datore di lavoro, dirigenti
e preposti – tenuti a garantire il rispetto della disciplina prevenzionale
per la tutela dell’incolumità del prestatore di lavoro – anche lo stesso
lavoratore è stato onerato di obblighi finalizzati proprio a prevenire il
verificarsi di un evento lesivo in danno proprio, di altri lavoratori o di
terzi”.
In particolare è l’
art. 20 del Testo Unico in particolare,
a prescrivere obblighi a
carico dei lavoratori in materia di sicurezza. E – sottolinea l’autrice –
il suo ambito di applicazione “è alquanto esteso rispetto a quello di cui
all’abrogato art. 5 del d.lgs. n. 626/1994, in considerazione dell’ampia
nozione di lavoratore e di soggetti a lui equiparati, fornita dall’art.
2, lett. a, del d.lgs. n. 81/2008”.
In particolare si segnala che
mediante tale “
ampia nozione di lavoratore
e tramite la tecnica dell’equiparazione”, sono stati ricompresi nell’ambito
di applicazione del decreto legislativo in materia di salute e sicurezza, “come
soggetti beneficiari della normativa, tutte le tipologie contrattuali autonome,
subordinate, anche flessibili, nonché del c.d. non lavoro, compreso il
volontariato”.
Riguardo poi agli obblighi già
presenti nella normativa previgente, sono aggiunte “due significative e
importanti disposizioni. Si tratta “della lett. h, che impone ai lavoratori di
partecipare ai corsi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro e della lett. i, che impone l’obbligo di sottoporsi ai controlli
sanitari”.
Secondo alcuni questo nuovo ruolo
costituisce “il
nucleo centrale del
sistema di prevenzione soggettivo, fondato, appunto, sulla partecipazione
individuale dei singoli lavoratori”.
Il saggio ricorda poi che il
successivo
art. 21 del Testo Unico prescrive
per la prima volta obblighi “per i lavoratori
autonomi (che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c., nonché
soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, coltivatori diretti
del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e per i componenti dell’impresa
familiare, di cui all’art. 230-bis c.c.”. Norma che si applica anche ai volontari,
come definiti in particolare dalla nuova versione dell’art. 3, comma 12-bis del
d.lgs. n. 81/2008 modificata dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, c.d. Decreto del
Fare, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98. Si tratta di “obblighi in
materia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e
tessera di riconoscimento”.
E infine gli
articoli 59 e 60 del d.lgs. 81/2008 sanciscono le sanzioni da
applicare ai lavoratori, nel caso di violazione degli articoli 20 e 21.
Con il Testo Unico il lavoratore
non è dunque più considerato “soltanto
beneficiario delle norme prevenzionistiche ma, al contempo, destinatario
‘iure proprio’ di una serie di precetti antinfortunistici e, talvolta,
addirittura, soggetto attivo del reato”.
Insomma il lavoratore
non è solo “soggetto passivo dal quale
esigere il rispetto e l’esecuzione di ciò che altri soggetti stabiliscano ma
attore capace di influire e influenzare, con il suo apporto, il sistema di
organizzazione della sicurezza; non più solo creditore di sicurezza ma
anche debitore della stessa, obbligato cioè a collaborare con gli altri
soggetti della sicurezza in virtù dei compiti di intervento, di segnalazione,
di controllo e del suo fattivo contributo nell’organizzazione aziendale”.
In questo senso è tenuto a “partecipare
ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro; è,
altresì, tenuto a osservare le norme poste dal legislatore ed eventualmente dal
datore di lavoro in materia di sicurezza; è, comunque, tenuto ad assumere
comportamenti avveduti, accorti, prudenti, al fine di tutelare il bene salute
sua e degli altri lavoratori e/o terzi”.
L’autrice conclude questa parte
del saggio soffermandosi sugli
orientamenti
giurisprudenziali.
La giurisprudenza per molti anni
ha “ignorato il comportamento del prestatore
di lavoro” e recentemente ha cominciato “a prendere atto della ‘nuova
filosofia’ in materia e del nuovo ruolo che compete al lavoratore subordinato
nel panorama dei molti soggetti destinatari e gravati del dovere di sicurezza”.
Ad esempio viene riportata una
rilevante e innovativa sentenza - Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2002, n.
37248 – in cui la Cassazione afferma il principio secondo il quale “il
lavoratore è tenuto a svolgere un ruolo di garanzia attiva all’interno
dell’impresa o dell’unità produttiva, al fine di tutelare la propria ma anche
l’altrui sicurezza, senza, tuttavia, dimenticare che il soggetto primariamente
obbligato sia e resti il datore di lavoro”. Anche le sentenze successive “si
sono allineate e hanno confermato tale orientamento”.
Olympus - Osservatorio per il
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro, “ L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia
di sicurezza sul lavoro” e a cura di Mariantonietta Martinelli (Avvocato
del Foro di Trani, Specialista in Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale presso
l’Università di Bari), Working Paper di Olympus 37/2014 inserito nel sito di
Olympus il 26 giugno 2014 (formato PDF, 402 kB).
Tiziano Menduto
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