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"Scelta, montaggio e manutenzione dei sistemi di ancoraggio"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
01/12/2014 - Per avere una
prevenzione efficace degli infortuni nei cantieri e nei lavori in quota, gli
ancoraggi - “sistemi destinati al
fissaggio, ad una struttura di supporto, di opere provvisionali, di dispositivi
di protezione collettiva e individuale e di attrezzature di lavoro” – non solo
devono essere utilizzati correttamente, ma devono essere scelti, montati e verificati
adeguatamente.
RTM
Per parlare della scelta,
montaggio e manutenzione degli ancoraggi torniamo presentare un recente Quaderno
Tecnico per i cantieri temporanei o mobili,
dal
titolo “ Ancoraggi”
e realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli
impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail.
Nell’articolo di presentazione ci
siamo soffermati in particolare sulle diverse tipologie di ancoraggi, secondo
la UNI EN 795, UNI EN 516, UNI EN 517, le circolari ministeriali e le ETAG 001,
ma il documento approfondisce anche altri temi.
Ad esempio vengono fornite
informazioni sulla
marcatura dei vari dispositivi
di ancoraggio, ricordando, ad esempio, che per gli
ancoraggi per ponteggi l’art. 135 del D.Lgs. 81/2008 “prevede che
tutti gli elementi del ponteggio
devono portare impresso, a rilievo o a incisione, e comunque in modo visibile e
indelebile il marchio del fabbricante”.
Chiaramente la
scelta dell’ancoraggio da adottare in
una specifica realizzazione “dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre,
preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi”. Nella
parte dedicata nel documento alla tipologia degli ancoraggi sono riportate le varie
caratteristiche e funzionalità.
Inoltre
prima del montaggio dell’ancoraggio è necessario verificare:
- “l’idoneità della struttura
di ancoraggio (tipologia del materiale base, dimensioni, spessore);
- l’applicabilità della procedura
o delle istruzioni di montaggio per l’uso previsto”.
E, laddove previsto,
prima dell’eventuale smontaggio è
necessario verificare:
- “le condizioni della superficie
di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosità);
- le condizioni atmosferiche
(vento, pioggia ecc.);
- l’applicabilità della procedura
o delle istruzioni di smontaggio”.
Dopo lo smontaggio è invece necessario verificare:
- “l’integrità di tutti i
componenti;
- l’assenza di danni ai materiali
tessili;
- l’assenza di danni ai materiali
metallici;
- l’assenza di deformazioni o
ammaccature;
- la corretta movimentazione
delle parti mobili;
- l’efficacia dei dispositivi di
blocco e sblocco”.
Un altro aspetto importante per
la prevenzione degli incidenti è relativo alla
manutenzione dell’ancoraggio, manutenzione che deve essere
effettuata da parte di personale qualificato.
La manutenzione prevede:
- “la verifica dello stato
superficiale;
- la verifica dell’usura;
- la verifica di deformazioni;
- la verifica dei danni dovuti
alla corrosione;
- la verifica dello stato della
fune;
- la verifica del tensionamento
della fune;
- la verifica dello stato dei
dadi e dei bulloni;
- la verifica del serraggio dei
dadi e dei bulloni;
- la verifica degli eventuali
dissesti dell’insieme ancorante-struttura di supporto;
- l’ingrassatura di eventuali
parti mobili”.
Concludiamo l’articolo riportando
le
risposte alle domande più frequenti
(FAQ - Frequently asked questions), presenti sul Quaderno Tecnico, in merito ai sistemi
di ancoraggio.
D.
Un ancorante, realizzato in cantiere, può essere utilizzato?
R. Sì, purché possieda i
requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate
all’applicazione specifica. Deve inoltre rispondere ai requisiti del Regolamento
(UE) 305/11 che dal 1 luglio 2013 ha sostituito la direttiva prodotti da
costruzione.
D.
Oltre che alle caratteristiche di resistenza e dimensionali a cosa
bisogna prestare la massima attenzione prima di installare un ancorante?
R. Al materiale base sul quale
viene fissato.
D.
Un ancorante deve essere marcato CE?
R. Dipende dal materiale base sul
quale viene fissato.
D.
Quali tipi di ancoranti devono essere marcati CE?
R. Quelli che hanno il
calcestruzzo armato come materiale base.
D.
Che cosa significa che un ancorante è marcato CE?
R. Che l’ancorante è conforme ad
una Valutazione Tecnica Europea.
D.
Che cos’è la Valutazione Tecnica Europea detta anche ETA (European
Technical Assessment)?
R. È la valutazione tecnica che
contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi o in una
descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal
TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l’uso
previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di
valutazione e verifica della costanza della prestazione.
D.
Che
cos’è il TAB (Technical Assessment Body)?
R. È un organismo di valutazione
tecnica designato da uno Stato Membro.
D.
Da chi viene rilasciata in Italia la Valutazione Tecnica Europea?
R. Viene rilasciata dall’ ITC-CNR
- Istituto per le Tecnologie della Costruzione.
D.
Che cos’è l’ETAG 001?
R. ETAG sta per Guideline for
European Technical Approval (Linea guida per il Benestare Tecnico Europeo) ed è
la base tecnico procedurale per la predisposizione e il rilascio dell’ETA.
D.
Che cosa sono le opzioni?
R. L’ETAG 001 propone diverse
possibilità di qualifica chiamate opzioni numerate da 1 a 12; l’opzione 1 è
quella più completa, l’opzione 12 è la qualifica con severe limitazioni
applicative.
D.
Un ancorante marcato CE può essere installato su calcestruzzo
fessurato?
R. Sì. Le opzioni da 1 a 6
qualificano l’ancorante infatti su calcestruzzo in qualsiasi stato tensionale
compreso quello fessurato, le opzioni da 7 a 12 qualificano l’ancorante
solamente su calcestruzzo compresso.
D.
Un ancorante in metallo per uso su calcestruzzo può essere considerato
prodotto per uso strutturale ai sensi del DM 14.1.2008?
R. Sì.
D.
Che cosa significa, fra l’altro, che un ancorante in metallo per uso su
calcestruzzo è un prodotto per uso strutturale?
R. Che la responsabilità della
verifica della marcatura CE è del Direttore dei Lavori.
D.
Prima dell’installazione di un ancorante in metallo per uso su
calcestruzzo cos’è necessario verificare?
R. La classe di resistenza e le
caratteristiche del calcestruzzo, le caratteristiche dei fori, la profondità di
ancoraggio, la distanza dal bordo, l’interasse tra i fori.
D.
Un ancorante in metallo per uso su muratura o legno deve essere marcato
CE?
R. No.
D.
Perché?
R. Per questi applicazioni non
esiste un’ETAG o, in generale, una specificazione tecnica di riferimento.
D.
In questi casi cosa deve fare il datore di lavoro?
R. È opportuno che utilizzi
prodotti qualificati per i quali il fabbricante deve fornire le informazioni
necessarie e predisporre le specifiche adatte alla corretta installazione.
D.
Cosa significa che un prodotto è qualificato?
R. Che è dotato di un sistema di
qualifica di tipo prestazionale ottenuto con prove effettuate presso laboratori
indipendenti o direttamente dal fabbricante.
D.
È obbligatorio o opportuno utilizzare un prodotto qualificato?
R. Non è obbligatorio ma
opportuno.
D.
Perché?
R. Perché la conformità ai
requisiti generali di sicurezza e resistenza è dimostrata dal fabbricante e non
dal datore di lavoro che ha l’onere di porre in opera l’ancorante in conformità
alle istruzioni del fabbricante.
D.
Che cosa deve fornire il fabbricante a chi acquista un ancorante per
queste applicazioni?
R. Una scheda tecnica con le
caratteristiche dello stesso, i carichi che può sopportare, le istruzioni per
la corretta installazione e manutenzione.
D.
In assenza di indicazioni precise nel D.Lgs. 81/08 riguardanti il
corretto montaggio di un ancoraggio, in che modo può operare il datore di
lavoro?
R. Attenendosi, per esempio, alla
procedura di montaggio prevista dal fabbricante che tenda a eliminare e/o a
ridurre i rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi. L’installazione
deve essere effettuata da personale qualificato.
D.
Il lavoratore che utilizza ancoraggi deve avere particolari requisiti?
R. In alcuni casi l’utilizzo di
ancoraggi può essere connesso a lavorazioni particolarmente pericolose (es.
lavori in quota). In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che il
loro uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto
informazione, formazione ed addestramento adeguati.
D.
Il lavoratore che effettua la manutenzione di ancoraggi deve avere
particolari requisiti?
R. In alcuni casi l’utilizzo di
un ancoraggio può essere connesso a lavorazioni particolarmente pericolose (es. lavori
in quota). In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che la
loro manutenzione sia riservata ai lavoratori allo scopo qualificati in maniera
specifica. Le indicazioni relative alla manutenzione del prodotto sono indicate
dal fabbricante nel libretto di uso e manutenzione o documento analogo.
D.
Cosa significa che il lavoratore deve essere qualificato?
R. Che il lavoratore: sia in
possesso della necessaria idoneità tecnico professionale; abbia partecipato a
tutti gli addestramenti obbligatori (come previsti, ad esempio, per i DPI
contro le cadute dall’alto, i lavori su fune, l’ utilizzo
di PLE ecc.); prima di procedere nell’attività sia stato affiancato da
persona esperta, sia in possesso della documentazione attestante quanto sopra.
Il processo di qualifica è interno all’azienda, visto che il datore di lavoro
stabilisce le necessarie competenze.
Inail, Dipartimento innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Ancoraggi”, Quaderno Tecnico per i cantieri
temporanei o mobili a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani
e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero
Vitale (DIT), edizione 2014 (formato PDF, 3.47 MB).
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