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"Le competenze legislative in materia di salute e sicurezza "
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
05/12/2014 -
Uno dei temi più delicati in materia di salute e sicurezza
è relativo alle prospettive future di un
mutamento radicale delle
competenze di
Stato e Regioni.
Ne parla, in questo lungo contributo scritto per il nostro giornale l’avvocato Lorenzo Fantini. E lo fa partendo dagli indirizzi legislativi del passato, passando per il Testo Unico e la “clausola di cedevolezza”, fino ad arrivare ai giorni nostri. Al disegno di legge di riforma della Costituzione approvato in Senato e al Jobs Act, il Ddl n.1428-B di delega sul lavoro approvato definitivamente il 3 dicembre in Senato.
Delega che si estende anche “in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”. Un percorso ampio che non poteva che essere suddiviso in due parti e di cui pubblichiamo oggi la prima parte.
Ne parla, in questo lungo contributo scritto per il nostro giornale l’avvocato Lorenzo Fantini. E lo fa partendo dagli indirizzi legislativi del passato, passando per il Testo Unico e la “clausola di cedevolezza”, fino ad arrivare ai giorni nostri. Al disegno di legge di riforma della Costituzione approvato in Senato e al Jobs Act, il Ddl n.1428-B di delega sul lavoro approvato definitivamente il 3 dicembre in Senato.
Delega che si estende anche “in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”. Un percorso ampio che non poteva che essere suddiviso in due parti e di cui pubblichiamo oggi la prima parte.
1. Il “testo unico” di salute e sicurezza come corpo normativo
“cedevole”
Il decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in piena coerenza con il criterio di
delega a suo tempo introdotto dalla legge n. 123 del 2007 (il cui articolo 1
recava i principi da attuare per l’esercizio delle relativa delega), individua
esplicitamente – in apertura del provvedimento – l’obiettivo principale
dell’intervento legislativo, identificato nel
“riordino e coordinamento” delle norme vigenti in materia di salute
e sicurezza
“delle lavoratrici e dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle
medesime in un unico testo normativo”.
Le ragioni della rivisitazione
sono molto chiaramente identificate nella “
Relazione
di accompagnamento” al d.lgs. n. 81/2008, ove è dato leggere quanto segue:
“l’attuale regolamentazione
è il risultato di una stratificazione
di norme, molte delle quali di derivazione comunitaria, emanate nell’arco di
quasi sessanta anni. Il sistema che ne è disceso è caratterizzato da una
notevole complessità nonché strutturato sul modello della grande impresa, tanto
da imporre alle aziende ed agli organi
di vigilanza un approccio alla sicurezza unicamente per regole, tassative
ed assistite da sanzione penale, e non per obiettivi. Ne sono derivati problemi
di adattabilità alla realtà produttiva italiana, fondata sulle imprese di
piccole o piccolissime dimensioni, in particolare nei settori (si pensi, per
tutti, ai cantieri edili o alla agricoltura) nei quali
l’utilizzo del lavoro nero ed irregolare
determina una minore attuazione di cautele
antinfortunistiche.
Per
tali ragioni il Governo ha perseguito con convinzione l’obiettivo della
creazione di un “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro avente natura
non solo compilativa ma anche innovativa del sistema vigente, al fine di
perfezionarlo, nel rispetto della filosofia
delle direttive comunitarie in materia e del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, il quale – come noto – trova i suoi capisaldi nella
programmazione della sicurezza in azienda, da realizzare tramite la
partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro”.
Tale obiettivo andava,
naturalmente, necessariamente perseguito in un
contesto costituzionale radicalmente modificatosi nel 2001.
In particolare, va ricordato
che l'articolo 117 della Costituzione, comma 3, quale risultante all'esito
della legge costituzionale n. 3 del 2001, colloca tra le
materie riservate alla potestà legislativa concorrente tra Stato e
Regioni anche la
“tutela e sicurezza
del lavoro”, mentre il successivo comma 4 dispone — ribaltando la
prospettiva precedente alla riforma del 2001 — che:
“spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”
[1].
In ogni caso, rispetto alle materie
di legislazione concorrente
“la
determinazione dei
principi fondamentali”entro i quali deve esplicarsi la potestà legislativa concorrente delle
Regioni viene
“riservata alla
legislazione dello Stato” (comma 3, ultimo inciso, articolo 117 Cost.).
Per queste ragioni, la già citata
“Relazione illustrativa” al d.lgs. n. 81/2008, rimarcava come la legge di
delega (attuata dal d.lgs. n. 81/2008) prevedesse
“non solo una operazione di riorganizzazione
della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro bensì anche la rivisitazione della medesima materia
attraverso l’armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una logica unitaria ed
innovativa e nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 117 della
Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla competenza ripartita di Stato
e Regioni la materia della “tutela e sicurezza del lavoro”.
Di conseguenza, sempre secondo
la “
Relazione illustrativa”, il
“testo unico” identifica
“come imposto
dall’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, i principi e i livelli essenziali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, che devono essere gli stessi sull’intero
territorio nazionale, ferma restando la facoltà
delle Regioni di esercitare la propria potestà legislativa concorrente,
sempre in maniera tale da non intaccare complessivamente alcune garanzie di
base che assumono un ruolo fondamentale in una materia come quella della salute
e sicurezza del lavoro che riguarda beni di natura primaria costituzionalmente
tutelati”.
In tale contesto risulta,
quindi, fondamentale la formulazione del secondo capoverso dell'articolo
1 del d.lgs. n. 81/2008, il quale specifica che il decreto legislativo n.
81/2008 persegue le proprie finalità da un lato
“nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni
internazionali in materia” e dall’altro
in coerenza con l'assetto delle competenze tra Stato e Regioni,
“garantendo l'uniformità della tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali”.
Attraverso il richiamo ai
“livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” il
“testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro dimostra di voler garantire
l'assenza di diversificazioni di disciplina e assicurare, quindi, l'uniformità
della disciplina legale in materia di sicurezza sul lavoro sull'intero
territorio nazionale attraverso l'attribuzione allo Stato della legislazione
sui “minimi di tutela” lasciando alle Regioni il compito di operare attraverso
un sistema di
opting out upwards, cioè unicamente tramite deroghe
migliorative.
Tale interpretazione risulta rafforzata dalla lettura del
comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 123
del 2007, il quale imponeva al legislatore delegato di non prevedere alcun
abbassamento dei livelli di tutela raggiunti, limite valido anche per i
legislatori regionali. Resta inteso che, come puntualmente evidenziato dalla “
clausola di cedevolezza” inserita al
comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 123/2007, le Regioni sono libere di
disciplinare la materia liberamente sostituendosi — sempre nel rispetto dei
livelli di tutela appena citati — alla normativa statale, espressione del “potere
sostitutivo” dell’Amministrazione centrale,
le cui regolazioni in materia sono destinate a perdere efficacia una
volta che Regioni e Province autonome decidano di esercitare il loro potere
legislativo.
2. Gli indirizzi sistematici del passato: una breve ricostruzione.
La dottrina giuslavoristica
pronunciatasi sull’assetto costituzionale sopra richiamato ha in passato
costantemente rimarcato come il testo dell’articolo 117 della Costituzione sia
quanto meno di difficile interpretazione, se non addirittura
“criptico in merito ai contenuti ed ai
confini della competenza legislativa attribuita alle Regioni” (in questi
termini M. Magnani,
Il lavoro nel Titolo V della Costituzione, in
ADL,
n. 3, 2002, 646, la quale sottolinea altresì come tale ripartizione di materia
in ambito lavoristico non risulti
“essere
stata oggetto di attenta discussione nei lavori parlamentari”).
In particolare, è stato
sottolineato come tali problemi divengano ancora più complessi ove si consideri
che il diritto del lavoro è una materia ove opera un sistema complesso di
fonti, non solo legislative, che possono dirsi – in via di prima
approssimazione – dirette a dare concretezza alla tutela di diritti
fondamentali dell’individuo.
A fronte di tale realtà, il punto
essenziale è quello di capire se ed in quale misura il
diritto del lavoro in senso stretto, quello sindacale, quello della
previdenza sociale e la salute e sicurezza sul lavoro continuino ad essere – a
costituzione variata – materie riservate alla legislazione esclusiva dello
Stato o se ed in quale misura, viceversa, debbano intendersi affidate alla legislazione
concorrente Stato-Regioni oppure a quella esclusiva delle sole Regioni.
A tale riguardo, appare
fondamentale individuare il concetto di
“ordinamento
civile” dello Stato (secondo comma, lettera l), dell’articolo 117 della
Costituzione nel testo introdotto dall’art. 3 della legge costituzionale n. 3
del 2001) a fine di capire se in tale previsione debba farsi rientrare, in
tutto o in parte, la materia
del lavoro complessivamente e/o nelle sue singole partizioni considerata.
Con specifico riferimento
all’espressione
“
ordinamento civile”, ritengo necessario segnalare come
la dottrina vi riconduca pressoché in
maniera unanime l’intera disciplina del contratto e del lavoro subordinato [2]
che risulterebbe in tal modo assistita da una riserva di legge statale, anche
se gli interpreti si dividono sulle ragioni in base alle quali detta disciplina
debba essere considerata come appartenente all’
“ordinamento civile” dello Stato. Così taluni hanno affermato
semplicemente che farebbero parte dell’
“ordinamento
civile” dello Stato tutte le materie regolate dal Codice civile e,
comunque, tradizionalmente ricomprese nel diritto privato [3],
altri hanno concluso nel senso appena esposto prescindendo da una
interpretazione del dettato dell’articolo 117 della Costituzione (nel testo
attualmente vigente) condotta secondi i canoni propri della legge ordinaria ed
orientata dalla considerazione dei “principi fondamentali” enunciati dalla
Costituzione (M. Persiani,
Devolution e diritto del lavoro, op. cit.,
26).
In particolare, secondo i fautori
di tale seconda corrente di pensiero, la legislazione in materia di
regolamentazione del rapporto di lavoro dovrebbe essere riservata al solo Stato
in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale
nella vigenza del precedente testo dell’articolo 117 – ritenuti applicabili
anche in relazione al nuovo dettato introdotto nel 2001 – e secondo i quali:
“l’ordinamento del diritto privato si pone
quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull’esigenza,
sottesa al principio costituzionale di uguaglianza, di garantire nel territorio
nazionale l’uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati”
[4].
Ne deriva, sempre seguendo l’orientamento appena considerato, che il diritto
del lavoro
strictu sensu non tollererebbe una differenziazione per
territorio proprio in quanto
la
disciplina del rapporto di lavoro potrebbe davvero dirsi rispettosa del
principio costituzionale di eguaglianza solo ove essa non sia differenziata per
aree geografiche. In tale ottica, la materia della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro dovrebbe essere ricompresa tra quelle riconducibili al
concetto di
“ordinamento civile” in
quanto trova la sua norma-cardine nell’articolo 2087 del Codice civile che è
norma diretta a disciplinare i rapporti tra privati imponendo al datore di
lavoro l’obbligo di apprestare ogni misura di tutela nei confronti dei propri
prestatori di lavoro (M. Persiani,
Devolution e diritto del lavoro, op.
cit., 24).
Altra parte della dottrina è
giunta ad una
interpretazione
parzialmente diversa del dettato costituzionale in commento, per quanto pur
sempre diretta a dare coerente soluzione al problema della uniformità della
disciplina legale in materia di sicurezza sul lavoro sul territorio nazionale.
In particolare, vi è stato chi ha ritenuto che facendo leva sull’articolo 117,
2° comma, lettera m), della Costituzione, che, si ripete, attribuisce alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato
“la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti di diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”,si potrebbe superare la apparente dicotomia tra
“ordinamento civile” e
“tutela
e sicurezza sul lavoro” e ritenere attribuita allo Stato
una legislazione sui minimi – che in
determinati casi potrebbe spingersi fino alla normativa di dettaglio –
lasciando alle Regioni il compito di modulare oltre il minimo la legislazione
in materia di lavoro e sicurezza (M. Biagi,
Il lavoro nella riforma
costituzionale, in
DRI, n. 2 , 2002, 157).
Al fine di avere un quadro di
riferimento maggiormente completo e, al contempo, di comprendere bene la
notevole complessità della questione dell’assetto delle competenze in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, può essere utile ricordare quanto accaduto
ancora prima del 2008, in relazione al tentativo – poi fallito – di attuare la
delega (anch’essa per la rivisitazione e la razionalizzazione della normativa
di salute e sicurezza sul lavoro) di cui all’articolo 3 della legge n. 229 del
2003 (legge “di semplificazione” 2001), il cui termine ultimo era stato, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306, prorogato al 30 giugno 2005.
Al fine di attuare tale delega
era, infatti, stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 18 novembre
2004, un articolato al tempo anch’esso comunemente definito come “
Testo Unico” di salute e sicurezza sul
lavoro. Tuttavia, il relativo schema di decreto, dopo essere stato trasmesso
alle Commissioni XI e XII per i pareri di competenza, venne ritirato dal
Governo nel mese di maggio del 2004. Tale decisione, oltre che frutto di
valutazioni politiche indotte dalle posizioni critiche espresse dalla
Conferenza Stato-Regioni alla seduta del 3 marzo 2005, venne adottata anche in
ragione del parere espresso sulla
bozza
di articolato dal Consiglio di Stato in data 7 aprile 2005 (in
Bollettino
ADAPT del Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi”,
n.
16, del 2 maggio 2005), il quale ha segnalato al Ministero proponente (quello
del Lavoro e delle Politiche Sociali) l’opportunità di procedere ad una
modifica dell’impostazione del testo di una così ampia rilevanza da far
preferire al Governo il ritiro della bozza, la quale avrebbe tramite tali
modifiche perso alcune delle sue più pregnanti caratteristiche.
In particolare, in tale parere il
Consiglio di Stato, sul presupposto che nel caso di specie il principio di
leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni non avrebbe potuto operare in
ragione del parere negativo (parziale, in quanto la Regione Lazio ed i Comuni
avevano manifestato il proprio consenso) espresso sulla bozza di decreto
legislativo in parola dalla Conferenza Stato-Regioni alla citata riunione del 3
marzo 2004, ha innanzitutto evidenziato come
:
“le prescrizioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
non costituiscono (…) il frutto dell’autonomia contrattuale delle parti ma
vengono eteroimposte”, non rientrando pertanto nell’
”ordinamento civile dello Stato”, come invece sostenuto dal
Ministero del Lavoro nei documenti illustrativi del “Testo Unico”,
evidentemente in applicazione dell’orientamento sopra riportato. Ciò, specifica
il Consiglio di Stato, a differenza di quanto attinente alla materia regolata
dalla allora molto di attualità “Riforma Biagi” (la quale, come evidenziato
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005, è quasi del tutto
riconducibile
“alla disciplina
intersoggettiva del rapporto di lavoro”).
Sulla base di tale presupposto
logico,
il parere citato ha “inquadrato” la totalità
della materia della salute e sicurezza sul lavoro nell’area della concorrenza
procedendo, quindi, ad una ampia dissertazione (tramite la rassegna della
giurisprudenza della Corte costituzionale in materie connesse) su temi quali i
“principi fondamentali”, le
“clausole di cedevolezza”, la normativa
“di dettaglio” e la attuazione delle
direttive comunitarie.
All’esito di tale operazione, il
Consiglio di Stato ha esposto testualmente quanto segue:
“- il legislatore statale può adottare solo norme costituenti principi
fondamentali e non anche disposizioni di dettaglio, benché cedevoli;
- le disposizioni di dettaglio preesistenti restano in vigore con
carattere della cedevolezza, fino a quando esse non vengono sostituite da nuove
norme dettate dall’autorità dotata di competenza nel nuovo sistema;
- in relazione a tali disposizioni di dettaglio preesistenti, lo Stato
non dispone della legittimazione ad innovarle, ma può solo svolgere un’attività
meramente ricognitiva, fermo restando il carattere di cedevolezza delle
disposizioni stesse.
A tali principi sempre il
Consiglio di Stato ha aggiunto che:
-
nelle materie a legislazione concorrente, avendo lo Stato perduto la
potestà regolamentare, le leggi previgenti, attributive della potestà
regolamentare allo Stato, debbono ritenersi venute meno a seguito della
emanazione del nuovo Titolo V della Costituzione che esclude che lo Stato possa
disciplinare le materie predette nella loro intera estensione e, per giunta, a
livello regolamentare (Cons. Stato, Ad. gen., 11 aprile 2002, n. 1/2002; 17
ottobre 2002, n. 5/2002);
- in sede di attuazione delle direttive comunitarie nelle materie
attribuite alle Regioni o alle Province autonome in via esclusiva o
concorrente, il potere sostitutivo attribuito allo Stato in caso di
inadempimento da parte delle Regioni presuppone la possibilità che lo Stato
possa intervenire in via preventiva adottando una normativa di carattere
cedevole e ad efficacia differita alla scadenza dell’obbligo comunitario di
attuazione della direttiva nei confronti delle sole Regioni inadempienti (Cons.
Stato, Ad. Gen., 25 febbraio 2002, n. 2/2002)”.
Il parere del
Consiglio di Stato, per quanto ormai risalente nel tempo, appare di
particolare rilevanza perché reso su un
testo – per quanto mai approvato – che esattamente come il d.lgs. n. 81/2008
costituisce un “codice” concernente la disciplina di una materia attribuita
alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
Ad esso, quindi,
ritengo che si debba necessariamente guardare per comprendere le possibilità,
le criticità e le ricadute di una possibile riforma della salute e sicurezza
sul lavoro, che possa comprendere anche il mutamento, totale o parziale, delle
competenza legislativa e/o istituzionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Tale tema è di
assoluta attualità, solo che si consideri che il disegno di legge
di riforma della Costituzione che è stato presentato dal Governo Renzi
prevede che
la salute e sicurezza sul
lavoro torni di competenza esclusiva dello Stato e che un documento di
particolare importanza in materia, come la “
Relazione finale” – approvata in data 15 Gennaio 2013 dal Senato
della Repubblica – predisposta da parte della Commissione parlamentare di
inchiesta per gli infortuni sul lavoro, identifica tra le principali criticità
del sistema di prevenzione italiano attuale la
mancanza di uniformità degli indirizzi della Pubblica Amministrazione
in materia di salute e sicurezza proponendo, come cercherò di esporre nel
dettaglio nella seconda parte di questo contributo, una sostanziale
devoluzione della vigilanza (se non
proprio di tutta la competenza in materia) sulla salute e sicurezza allo Stato
(in questo caso “rappresentato” da una Agenzia).
Avv. Lorenzo Fantini
La seconda parte
dell’articolo di Lorenzo Fantini - riguardante sia le prospettive future di un
mutamento delle competenze di Stato e Regioni in materia di salute e sicurezza
sia le novità del “Jobs act” e la possibilità di eventuali semplificazioni e rivisitazioni delle
competenze istituzionali – sarà pubblicato nei prossimi giorni.
[1] Per un approfondimento dei temi
legati a tale — indubbiamente problematica — ripartizione di competenze si
rinvia, per tutti, a Persiani,
Devolution
e diritto del lavoro, in ADL, 2003, 19
[3] Così, per tutti, M.G. GAROFALO,
Pluralismo,
federalismo e diritto del lavoro, in
RGL, 2002, II, 410, secondo il
quale:
“sono esclusi dall’espressione
solo i rapporti tra soggetti pubblici in quanto tali e l’esercizio delle
potestà pubbliche nei confronti dei cittadini”),
[4] Corte cost., 6 novembre 2001, n.
352; Corte cost., ord. 23 giugno 2000, n. 243; Corte cost., 24 luglio 1998, n.
326; Corte cost., 1° aprile 1998, n. 82; Corte cost., 24 luglio 1996, n. 307;
Corte cost., 27 luglio 1995, n. 408; Corte cost., 23 dicembre 1994, n. 441
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