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"Macchina raccoglifrutta: istruzioni per la prima verifica periodica"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
05/12/2014 - Disponibile sul sito INAIL “Macchina
agricola raccoglifrutta. Istruzioni per la prima verifica periodica”, un documento
nato per i per i tecnici verificatori Inail nella conduzione della prima
verifica periodica delle macchine agricole raccoglifrutta.
RPS
Proponiamo la prima sezione dell’elaborato
che risulta essere di supporto al datore di lavoro negli adempimenti relativi a
comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro e successiva richiesta
di I verifica periodica.
Istruzioni per la prima verifica periodica
Ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 11 aprile 2011
Le macchine agricole
raccoglifrutta (comunemente denominate carri raccoglifrutta), considerate
“impianti speciali” di cui al punto 9 dell’allegato A al Decreto Ministeriale 4
marzo 1982, rientrano tra le attrezzature di lavoro dell’allegato VII al D.Lgs.
81/08 e s.m.i. come ponti sospesi e relativi argani1.
Il D.M. 4 marzo 1982, relativo al
riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i
ponteggi sospesi motorizzati, stabiliva che tali macchine fossero sottoposte a
collaudo con conseguente rilascio di libretto d’immatricolazione (da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di ingegnere o architetto abilitati
a norma di legge) e a successive verifiche periodiche
con cadenza biennale affidate all’ispettorato del lavoro (oggi Direzioni
Territoriali del Lavoro), a decorrere dalla data di attribuzione della
matricola da parte dello stesso Ministero.
Ne consegue che una macchina
agricola raccoglifrutta già sottoposta a verifica periodica non rientra nel
regime di prima verifica periodica INAIL, ma in quello delle verifiche
successive2.
Le macchine non marcate CE ovvero
immesse sul mercato in assenza di direttive di prodotto di riferimento, essendo
ancora vigente il D.M. 4 marzo 1982, sono soggette al previsto regime di collaudo;
tuttavia, per quanto attiene la richiesta di immatricolazione, allo scopo di
facilitare la gestione della banca dati da parte di INAIL, la comunicazione
dovrà essere inoltrata all’Unità Operativa Territoriale competente che provvede
all’assegnazione della matricola.
Trascorsi 40 giorni dalla
comunicazione della matricola, come previsto dall’art. 4 del già citato
decreto, per il collaudo il datore di lavoro potrà rivolgersi ad un tecnico abilitato.
A seguito di collaudo la macchina
rientra nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima (cfr. punto
10 B della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23
del 13 agosto 2012 nella sezione documentazione).
Il D.M. 11 aprile 2011 prevede
che il datore di lavoro che possiede una macchina agricola raccoglifrutta provveda
a:
- dare comunicazione di messa in
servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale competente, perché
l’INAIL provveda ad assegnare all’attrezzatura una matricola;
- richiedere dopo non più di 22
mesi dalla messa in servizio dell’attrezzatura (poiché l’allegato VII prescrive
una periodicità biennale delle verifiche per i ponti sospesi e relativi
argani), la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale
competente.
La modulistica predisposta e disponibile
sul sito INAIL consente al datore di lavoro di provvedere alla
comunicazione di messa in servizio (immatricolazione) e alla richiesta di prima
verifica periodica.
A tali richieste è opportuno che
il datore di lavoro alleghi la dichiarazione di conformità CE (di cui la
macchina deve obbligatoriamente essere corredata se immessa sul mercato in data
successiva al 31 dicembre 19963).
Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di una macchina agricola
raccoglifrutta
La comunicazione di messa in
servizio di una macchina agricola raccoglifrutta, visto quanto previsto
dall’art. 5 bis, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), dal 1 luglio 2013 dovrebbe essere inoltrata per via
telematica, tramite punto cliente (attualmente solo per gli utenti autenticati
e registrati da INAIL), o tramite posta certificata.
È opportuno che a tale
comunicazione il datore di lavoro alleghi copia della dichiarazione di
conformità CE, onde consentire una corretta identificazione dell’attrezzatura di
lavoro.
A seguito della comunicazione
l’Unità Operativa Territoriale competente provvede ad assegnare una matricola
all’attrezzatura, dandone comunicazione all’utente.
Come già chiarito, le macchine
non marcate CE rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 4
marzo 1982, ma per quanto attiene la richiesta di immatricolazione, allo scopo
di facilitare la gestione della banca dati da parte di INAIL, la comunicazione
dovrà essere inoltrata all’Unità Operativa Territoriale competente, che provvede
all’assegnazione della matricola.
Trascorsi 40 giorni dalla
comunicazione della matricola, come previsto dall’art. 4 del già citato
decreto, per il collaudo, il datore di lavoro potrà rivolgersi ad un tecnico
abilitato.
Al termine del collaudo
l’attrezzatura rientra nel regime delle verifiche periodiche successive alla
prima2.
Per le macchine già immatricolate
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.M. 4 marzo
1982 è necessario procedere alla riconversione della matricola, contattando
l’help desk INAIL.
Richiesta di prima verifica periodica
Sessanta giorni prima della
scadenza della periodicità biennale prevista dall’allegato VII al D.Lgs. 81/08
e s.m.i. per una macchina agricola raccoglifrutta, come ponti sospesi e
relativi argani, il datore di lavoro è tenuto a richiedere la prima
delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale competente.
La richiesta di I verifica
periodica, visto quanto previsto dall’art. 5 bis, comma 1 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), dal 1 luglio 2013 dovrebbe
essere inoltrata per via telematica, tramite punto cliente (attualmente solo
per gli utenti autenticati e registrati da INAIL), o tramite posta certificata.
È opportuno cha a tale richiesta
il datore di lavoro alleghi copia della dichiarazione di conformità CE, onde
consentire una corretta identificazione dell’attrezzatura di lavoro. La mancata
presentazione della dichiarazione di conformità non costituisce motivo per ritenere
la richiesta incompleta.
Dalla data di ricevimento della
richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25/05/2012 inizia il computo dei
quarantacinque4 giorni entro i quali l’INAIL può intervenire,
effettuando direttamente la verifica oppure delegando la ASL/ARPA, laddove sono
stati stipulati accordi, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato
dal datore nella richiesta.
NOTE
1 A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ai sensi dell’art.
21, devono essere sottoposte al regime di verifica periodica anche le
attrezzature di lavoro utilizzate da componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo
230-bis del codice civile, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai
sensi dell’articolo 2222 del codice civile, coltivatori diretti del fondo, soci
delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli
commercianti.
2 La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013) ha previsto che le verifiche
successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro
dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti
pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al
comma 13 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
3 L’art. 11 comma 4 del DPR 459/96 consente che gli apparecchi di
sollevamento o di spostamento persone costruiti in conformità alla legislazione
previgente all’entrata in vigore della Direttiva 98/37/CE siano immessi sul
mercato fino al 31 dicembre 1996.
4 La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013) ha previsto che per la prima
verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine
di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura.
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