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"Valutare il rischio da atmosfere esplosive nelle autocarrozzerie"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Esplosione - Atmosfere Esplosive
09/12/2014 - Nelle attività di
riparazione delle carrozzerie degli
autoveicoli si utilizzano vari prodotti vernicianti - tinte, fondi,
trasparenti, stucchi, additivi, ecc. – e, seppure in modo limitato, solventi
infiammabili puri (che, ad esempio, possono essere utilizzati per la pulizia
degli aerografi). E comunque se, rispetto al passato, l’arrivo delle vernici
“all’acqua” ha ridotto il pericolo di
formazione
di atmosfere esplosive rispetto alle vernici tradizionali “al solvente
infiammabile”, molti prodotti
vernicianti contengono ancora sostanze infiammabili in quantità
significative e rappresentano una potenziale fonte di pericolo di esplosione il
cui rischio deve essere valutato ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Ad affrontare il tema dei rischi
di esplosione nelle autocarrozzerie è un
Quaderno
Tecnico, prodotto dall’ Azienda Sanitaria Locale di Milano nell’ottobre del 2013,
che è il frutto di varie esperienze “in attività di vigilanza effettuate presso
autocarrozzerie, di confronti con aziende di costruzione di attrezzature per
autocarrozzerie, di raccolta di informazioni bibliografiche e di sintesi tra le
svariate fonti legislative e regolamentari e le normative tecniche del
settore”.
Lo
scopo del documento è quello di aiutare i datori di lavoro delle
piccole e medie imprese con attività
di autocarrozzeria “ad assolvere all’obbligo della
valutazione del rischio di esplosione che, tipicamente, deriva:
- dalla preparazione dei prodotti
vernicianti;
- dalla preparazione degli
elementi da verniciare;
- dalla verniciatura ed
essicazione dei prodotti vernicianti applicati;
- dal lavaggio degli attrezzi con
solvente infiammabile;
- dalla distillazione del
solvente infiammabile contaminato per il suo recupero e riutilizzo”.
In particolare l’analisi del
rischio viene proposta con il metodo delle “
Liste di Controllo” (Check List) che nella generalità dei casi
permette di adottare misure adeguate contro le esplosioni e di predisporre il
Documento sulla protezione contro le
esplosioni (art. 294, D.Lgs. 81/2008).
Oltre alle varie check list in
allegato al documento sono contenute “le classificazioni dei luoghi con
pericolo di esplosione che sono propedeutiche alla determinazione dei requisiti
da soddisfare riportati nelle Liste di Controllo”. È evidente che gli esempi
proposti nel Quaderno sono solo indicativi delle situazioni considerate e delle
situazioni assimilabili: ogni datore di lavoro dovrà valutarne l’idoneità alla
propria specifica attività lavorativa.
Il Quaderno Tecnico “
Autocarrozzerie. Valutazione del rischio da
atmosfere esplosive”, a cura del Tecnico della Prevenzione Dott. Mauro
Baldissin, precisa che vi è una fondamentale differenza tra il
rischio di esplosione nel luogo di lavoro
e il
rischio di infortunio dovuto ad
esplosioni nel luogo di lavoro, legato alla mansione svolta.
Il primo caso è “tipico ad
esempio dell’industria chimica, in cui il rischio
di esplosione, inteso come combinazione tra la probabilità di accadimento e
l’energia complessivamente rilasciata nel corso dell’incidente, è elevato”.
Il secondo caso è “tipico della piccola
e media impresa, dove molte lavorazioni sono realizzate a contatto o nelle
immediate vicinanze dell’atmosfera esplosiva (operazioni di travaso di
liquidi/polveri, verniciatura, ecc.). In queste condizioni si genera un
rilevante effetto d’amplificazione dell’infortunio causato dalla collocazione
dell’operatore all’interno degli effetti dell’esplosione (sovrapressione,
proiezione di frammenti, fronte di fiamma)”.
Ed è opportuno che il datore di
lavoro “sviluppi la valutazione
del rischio da atmosfere esplosive in coordinamento con la valutazione del
rischio chimico e del rischio di incendio”.
Rimandando ad una lettura
integrale del documento per conoscere le caratteristiche dei vari ambiti
interessati al lavoro dell’Asl (locale preparazione prodotti vernicianti;
locale preparazione degli elementi da verniciare; verniciatura ed essiccazione
dei prodotti vernicianti; macchina per il lavaggio degli attrezzi; macchina per
la distillazione del solvente infiammabile contaminato), ci soffermiamo
brevemente sulla
verniciatura ed
essicazione dei prodotti vernicianti e sulla
check list correlata.
Il documento segnala che le attività
di verniciatura “devono essere svolte in apposita cabina dotata di sistema di
ventilazione artificiale”. E la norma EN 13355:2009 “
Cabine forno - Requisiti di sicurezza”, indica “le misure di
protezione da adottare nelle Cabine forno per prevenire i rischi elettrici,
termici, di incendio e di esplosione, ecc., e descrive inoltre le procedure di
verifica di tali misure. Tale norma sostituisce dal 03.09.2009 la precedente
edizione del 2005 ed è armonizzata con la direttiva Macchine (direttiva
2006/42/CE)”.
Riguardo al pericolo
di esplosione, la
norma EN
13355:2009 indica un “metodo per individuare le zone con pericolo di
esplosione nelle Cabine forno durante la fase di verniciatura con prodotti
vernicianti liquidi, mentre per individuare le zone con pericolo di esplosione
durante la fase di essiccazione rinvia al metodo indicato dalla norma EN 1539
“Essiccatoi e forni nei quali si sviluppano sostanze infiammabili - Requisiti
di sicurezza” (ultima edizione 2010). Entrambi i metodi (specifici) sono
alternativi al metodo generale di classificazione dei luoghi con pericolo di
esplosione indicato dalla norma EN 60079-10-1 e dalla relativa guida
applicativa, Guida CEI 31-35”.
Il Quaderno segnala anche che,
come indicato nella guida alla direttiva ATEX 94/9/CE predisposta dalla
Commissione Europea, “le cabine di verniciatura costituiscono un esempio di
prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva e non
devono quindi essere marcate CE ai sensi della stessa. Sono invece soggetti
alla direttiva ATEX 94/9/CE i prodotti (elettrici e non elettrici) ubicati
nelle zone con pericolo di esplosione all’interno delle cabine di
verniciatura”.
Si ricorda anche che i
fabbricanti di
Cabine forno per
autocarrozzerie “prevedono in genere che la verniciatura avvenga nella
stessa Cabina forno che svolge così una doppia funzione: cabina di verniciatura
e cabina di essiccazione. Le Cabine forno sono dichiarate conformi alla
direttiva Macchine. Secondo tale direttiva, tra i requisiti essenziali di
sicurezza (RES) che il fabbricante deve garantire attraverso l’analisi dei
rischi vi è anche quello connesso al pericolo di esplosione (punto 1.5.7,
Allegato I, Direttiva 2006/42/CE)”.
In conclusione riprendiamo, a
titolo esemplificativo, i primi 10 requisiti (sono in totale 21) indicati nella
lista di controllo per Cabina forno:
- l’uso è conforme alle
istruzioni del fabbricante;
- sono eseguiti i controlli e le
manutenzioni previste dal fabbricante e dalle eventuali norme tecniche
applicabili. Note: particolare attenzione deve essere posta alla manutenzione
periodica degli eventuali filtri a carboni attivi, in quanto i carboni attivi
saturi di solventi rappresentano al contempo, in caso di interruzione del
flusso d’aria da depurare, una sorgente di emissione dovuta alla parziale
rievaporazione dell’adsorbito ed una sorgente di accensione causata dalla
possibile presenza di reazioni esotermiche;
- le attività sono svolte da
operatori adeguatamente informati e formati: sulle procedure di lavoro; sui
rischi da atmosfere
esplosive (art. 294-bis, DLgs 81/2008);
- la portata di prodotto
verniciante utilizzato durante la modalità di verniciatura non supera quella
indicata dal fabbricante o, in assenza di indicazioni, non supera 5 kg/h;
- la quantità di prodotto verniciante
presente durante la modalità di essiccazione non supera quella indicata dal
fabbricante o, in assenza di indicazioni, non supera 5 kg;
- la velocità media dell’aria
durante la modalità di verniciatura è pari a 0,3 m/s, con un valore minimo di
0,25 m/s Note: a) L’Appendice B alla norma EN 13355:2009 indica le modalità di
esecuzione delle misure di velocità dell’aria; b) I valori di velocità
dell’aria indicati sono necessari anche per prevenire il rischio di inalazione
di nebulizzazioni di sostanze pericolose da parte degli operatori;
- la velocità media dell’aria
durante la modalità di essiccazione è pari a 0,15 m/s. Note: con riferimento
all’Allegato C (C2), si ritiene adeguata una portata di ventilazione
artificiale durante la fase di essiccazione pari alla metà di quella prevista
durante la fase di verniciatura;
- l’efficienza della ventilazione
artificiale è monitorata da un dispositivo di sicurezza (es. pressostato di
massima pressione in cabina) sia durante la modalità di verniciatura sia durante
la modalità di essiccazione con messa in sicurezza al raggiungimento del valore
impostato;
- l’efficienza della ventilazione
artificiale è garantita anche con eventuali serrande impostate sulla posizione
di minima apertura sia durante la modalità di verniciatura sia durante la
modalità di essiccazione (rispettivamente, velocità dell’aria: 0,3 m/s, 0,15
m/s;
- il dispositivo di verniciatura
(aerografo): nella modalità di verniciatura può essere alimentato solo se la
ventilazione funziona efficacemente; nella modalità di essiccazione non può
essere alimentato. Note: in genere l’alimentazione del dispositivo di
verniciatura avviene con il comando in apertura di una elettrovalvola posta sul
circuito dell’aria compressa. Il comando in apertura dell’elettrovalvola deve
essere opportunamente interbloccato per evitare che l’operatore possa
utilizzare il dispositivo di verniciatura in condizioni di pericolo. In
particolare, l’elettrovalvola deve mantenere la posizione di chiusura
(posizione di riposo) quando: si interrompe il funzionamento del gruppo di
ventilazione, la pressione in cabina si discosta dai limiti previsti,
l’impianto non è in fase di verniciatura”.
Azienda Sanitaria Locale di
Milano, “ Autocarrozzerie. Valutazione del rischio da atmosfere esplosive”,
Quaderno Tecnico a cura del Tecnico della Prevenzione Dott. Mauro Baldissin -
Responsabile scientifico: Dott. Ing. Massimo Rho – ottobre 2013 (formato PDF,
2.71 MB).
RTM
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