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"Rischio ATEX: obbligo di valutazione del rischio è indelegabile "

fonte www.insic.it / Rischio Esplosione - Atmosfere Esplosive

11/12/2014 - La vicenda
La controversia riguardava la responsabilità di un datore di lavoro di un'azienda produttrice di prodotti chimici a rischio di incidente rilevante (art. 8 D.Lgs.334/99) per un incidente occorso ad un suo dipendente. Il lavoratore, dopo aver ricevuto due sole ore di informazione-formazione, il giorno stesso, durante il turno di notte era rimasto coinvolto in un incidente mentre era intento a travasare dentro reattore R235 -precisamente dal boccaporto posto sulla sommità del predetto reattore (contenente liquidi infiammabili, vale a dire formanti miscela di vapori infiammabili)- un sacco in polietilene contenente polvere di DBTO (dibutilossido di stagno), anch'esso altamente infiammabile, senza l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale. L'incidente si era originato al momento dello scuotimento del sacco, con movimento vorticoso della polvere e/o sfregamento della polvere stessa contro il sacco in polietilene: le cariche elettrostatiche hanno causato l'innesco dei vapori presenti all'interno del reattore. Di conseguenza il lavoratore era stato investito da una fiammata, riportando ustioni di 2° e 3° grado sul 60% del corpo (volto, torace e arti superiore).

Il giudizio della Corte
Il Collegio ha confermato la piena responsabilità del datore di lavoro per violazione di norme in materia di prevenzione infortuni poiché non aveva redatto un documento di valutazione dei rischi derivanti dalle atmosfere esplosive, e le relative misure di prevenzione e protezione. Infatti, come hanno precisato i giudici, i documenti di valutazione del rischio atmosfere esplosive relativi all'impianto 200 non erano esemplificativi della situazione e delle modalità lavorative in atto al momento dell'evento lesivo, e non contenevano neanche la valutazione del rischio atmosfere esplosive nell'aria deposito materie prime.
I giudici hanno affermato che tali incombenze non potevano essere assolutamente oggetto di delega in quanto: "il datore di lavoro non può delegare, neanche nell'ambito d'imprese di grandi dimensioni, l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi."
Inoltre, in merito al rischio, la Cassazione ha precisato che il pericolo "era insito nella pericolosità fisica e chimica del prodotto DBTO (in forma di polvere bianca) e nelle modalità di lavorazione [...] che avrebbero dovuto essere considerate, e non lo erano state, in una appropriata scheda di valutazione dei rischi e di adozione delle relative precauzioni, dal datore di lavoro al quale è inibito delegarle ad altri: tale divieto imponendosi anche a tutela della salute ed incolumità della popolazione residente nei dintorni dell'azienda."

Riferimenti normativi:
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-06-2014) 17-09-2014, n. 38100

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