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"Scale in sicurezza: i monoblocchi di cantiere e la finitura/intonacatura"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
16/12/2014 - L’informazione
può ben sperare di poter essere tradotta in reale prevenzione, in cambiamento
dei comportamenti personali e aziendali insicuri, specialmente nel momento in
cui è una informazione mirata, specifica in relazione non a prescrizioni e
rischi generici, ma a rischi reali.
Ed è per questo motivo che in
relazione alla caduta
dall’alto nei lavori edili e ai
rischi
della caduta dalle scale portatili, PuntoSicuro ha pensato di soffermarsi
su alcune specifiche “
schede di attività”
allegate alle “ Linee
Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili”
approvate
dalla Regione Lombardia con
Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 (in
sostituzione delle precedenti
linee guida approvate con Decreto n. 7738 del 17 agosto 2011).
Nei mesi scorsi abbiamo parlato
delle buone pratiche per le scale portatili utilizzate nella realizzazione
dei pilastri in calcestruzzo e nel superamento di dislivelli per passaggio
da solaio a solaio.
Oggi affrontiamo invece l’
utilizzo di scale portatili per la movimentazione
di monoblocchi di cantiere e per l’esecuzione di finiture ed intonaci.
Riguardo all’uso di scale
portatili per la movimentazione di monoblocchi di cantiere, il documento
segnala che il posizionamento dei monoblocchi di cantiere (relativi a uffici,
servizi, depositi, ecc.) “prevede, durante le operazioni di spostamento, o di
carico e scarico dall’automezzo, l’aggancio e sgancio delle stesse
all’apparecchio di sollevamento. In dette operazioni la scala serve per
accedere ai punti di aggancio”.
Riguardo a questa attività,
quando è possibile utilizzare la scala
portatile?
Vengono presentati due casi:
- “se nel POS è documentata la
non possibilità ovvero controindicazione per motivi di sicurezza all’utilizzo
di opere provvisionali, ‘trabattelli’, piattaforme
elevabili o piattaforme di getto che incorporano il dispositivo di
protezione collettiva;
- se le condizioni di utilizzo
della scala non sono aggravate dal contesto di cantiere ovvero da eventuali rischi interferenti
quali mezzi di movimentazione, pericolo di caduta al di sotto del piano di
appoggio, presenza di elementi lesivi al piano (ferri, casseri, ecc.)”.
Altre
informazioni sull’uso della scala portatile:
-
base di appoggio: “di norma rappresentata dal terreno della strada
o del piazzale dove sosta il mezzo che trasporta i monoblocchi”;
-
sommità: “punto di aggancio sulla copertura del monoblocco”;
-
dislivello prevedibile fra base e sommità: “da quota zero a quota 3
metri, e cui aggiungere nel caso di carico o scarico l’altezza del pianale di
carico dell’automezzo”;
-
funzione svolta dalla scala portatile: “utilizzata come mezzo per
raggiungere la quota per l’aggancio del monoblocco all’apparecchio di
sollevamento”;
-
durata prevedibile dell’utilizzo: “alcuni minuti complessivi per
ogni monoblocco considerando anche i riposizionamenti”;
-
descrizione del contesto organizzativo: “operazioni svolta da un
solo operatore in coordinamento con l’operatore dell’apparecchio di
sollevamento”.
La scheda indica le
priorità nella scelta della tipologia di
scala nella specifica circostanza e in assenza di altre opere fisse
all’uopo costruite (presenti ad esempio nei piazzali di carico e scarico):
- “scala a castello autoportante
dotata di corrimano e piattaforma di stazionamento protetta da parapetti;
- scala portatile
doppia disposta in modo che la scala si apra parallelamente alla lunghezza
dell’automezzo. Da scegliersi tenendo conto dei rispettivi limiti d’impiego;
- scala semplice di appoggio”.
Veniamo ora alle
prescrizioni e divieti riferiti alla
specifica circostanza di utilizzo della scala:
- “il sito dove viene installata
la scala deve essere sgombro da eventuali materiali quali ferri di armatura
ecc., e libero da interferenza per passaggio di mezzi o persone;
- deve essere garantita una base
di appoggio stabile e piana;
- la scala non deve presentare
segni di deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
- l’operatore deve raggiungere
una posizione ergonomicamente corretta in funzione della operatività;
- in caso di utilizzo di scala
semplice di appoggio, questa deve essere posizionata con un angolo compreso tra
i 60° ed i 75° in funzione della tipologia, e vincolata alla base e alla
sommità sui due montanti mediante sistemi antiscivolamento ed antiribaltamento;
- la scala non deve essere
appoggiata agli angoli se non si tratta di scala speciale appositamente
progettata”.
La seconda scheda che presentiamo
è invece relativa all’
utilizzo di scale
portatili per l’esecuzione di finiture ed intonaci.
Gli interventi per l’esecuzione
dei lavori di finitura ed intonacatura “comprendono attività che possono essere
effettuate sia all’aperto che in ambiente chiuso, sia in luoghi con ampi spazi
per il movimento che in ambienti angusti e può riguardare superfici verticali
come le pareti, orizzontali come i soffitti ed anche oblique. L’intervento
prevede la necessaria disponibilità di materiale ed attrezzi nel punto di
esecuzione della lavorazione, con una esigenza di facile ed agevole
manipolazione degli stessi da parte dell’operatore ed un agevole movimento di
tronco ed arti superiori in tutte le direzioni. L’utilizzo della scala è dovuto
alla necessità di portarsi e posizionarsi alle diverse quote di intervento”.
Riguardo alla
liceità di utilizzo della scala
portatile si indica che la scala per l’esecuzione di finiture ed intonaci
“trova giustificazione per l’esecuzione di interventi limitati nell’entità e
nel tempo, e qualora nel POS sia documentata la non possibilità ovvero controindicazione
per motivi di sicurezza all’utilizzo di opere provvisionali, ‘trabattelli’,
piattaforme elevabili”.
Si tratta, ricorda la scheda, di
un lavoro individuale con l’eventuale assistenza da terra, dove la scala è
utilizzata “sia come mezzo di accesso per raggiungere la quota di lavoro che
come mezzo di stazionamento per lo svolgimento di attività lavorativa”. E la
durata dell’utilizzo non dovrebbe essere superiore a 30 minuti per l’esecuzione
della completa fase lavorativa.
Veniamo alla
priorità nella scelta della tipologia di scala:
- “scala a castello autoportante
dotata di corrimano e piattaforma di stazionamento protetta da parapetti;
- scala doppia con piattaforma e
‘guarda corpo’”.
Concludiamo con le
prescrizioni e divieti riferiti alla
specifica circostanza di utilizzo della scala:
- “se si opera ad altezza
superiore a 2 m, utilizzare un dispositivo di posizionamento vincolato alla
scala nel caso di scala che mantenga la persona all’interno dei montanti;
qualora venga utilizzata la scala doppia, prevedere adeguati dispositivi
antiribaltamento o ancoraggi a punti stabili della struttura;
- nelle fasi di lavoro, per il
rispetto dei requisiti sia di sicurezza che di ergonomia è controindicato
utilizzare le scale a pioli ma solamente quelle a gradini;
- il sito dove viene installata
la scala deve essere sgombro e libero da interferenza per passaggio di mezzi o
persone;
- deve essere garantita una base
di appoggio stabile e piana;
- durante gli spostamenti
laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
- la scala deve essere utilizzata
da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel
rispetto della portata massima dichiarata dal costruttore;
- le scale non devono presentare
segni di deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
- l’operatore deve raggiungere
una posizione ergonomicamente corretta in funzione della operatività”.
RTM
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