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"Risposte a quesiti sui dirigenti, datori di lavoro e preposti"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
16/12/2014 -
Pubblichiamo alcuni quesiti sui
dirigenti, datori di lavoro e preposti, elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta
della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro
della Regione Piemonte, aggiornata al 2014.
Ricordiamo che Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo che Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Vorrei sapere se è possibile individuare un soggetto come Dirigente,
come definito all’articolo 2 del D.lgs. 81/08 e eventualmente affidare allo
stesso la delega ex articolo 16 nel caso di contratti a progetto?
A prescindere dal rapporto
contrattuale, se un lavoratore svolge, anche di fatto (art. 299 del D.lgs. 81/08),
il ruolo di dirigente ex art. 2 del D.lgs. 81/08 è un dirigente. Quindi, fatte
salve rivendicazioni di tipo contrattuale da parte degli interessati, anche i
soggetti con contratti a progetto sono individuabili
come dirigenti. La delega art. 16 può essere affidata a persona competente,
attribuendogli i poteri decisionali e di spesa e in tal caso il soggetto
risponde come datore di lavoro delegato.
Ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011, il Dirigente deve fare solo
il corso di formazione di 16 ore previsto al punto 6 o deve fare anche la
formazione prevista per i lavoratori?
L’Accordo del 21/12/2011 n. 221,
al punto 6, stabilisce che «La formazione
dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del
D.lgs. 81/08, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del
D.lgs. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce
integralmente quella prevista per i lavoratori», quindi i dirigenti che pure
rimangono creditori dell’attività di informazione e addestramento, nonché di
eventuale formazione speciale, non sono destinatari della formazione prevista
per i lavoratori.
La formazione prevista per i dirigenti dall’ultimo Accordo Stato-Regioni
viene indicata come sostitutiva di quella prevista per i lavoratori. E’
corretto considerare in questo modo anche quella prevista per il preposto e
quella prevista per il datore di lavoro che svolge il ruolo di Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione?
La formazione dei dirigenti,
secondo l’Accordo n. 221, è sostitutiva di quella dei lavoratori, mentre quella
dei preposti
è aggiuntiva. La formazione del Datore di lavoro è richiesta solo a chi svolge
i compiti del SPP e non è formalmente sostitutiva.
Accingendomi a programmare la formazione dei dirigenti della mia scuola,
ho consultato il documento congiunto INAIL Regione Piemonte USR sulla
formazione dei lavoratori. A pag. 7, nel paragrafo riguardante il programma
formazione dirigenti è previsto questo argomento: “La responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni,
anche prive di responsabilità giuridica ex D.lgs. n. 231/01”. Tuttavia, il
D.lgs. 231/01 non si applica allo stato e agli enti
pubblici, è corretto inserirlo nella formazione dei dirigenti delle scuole?
Sebbene gli Enti Pubblici
Territoriali, lo Stato e gli Enti Pubblici non Economici siano esclusi dagli
obblighi di redazione dei Modelli Organizzativi, è ormai prassi in via di
consolidamento che gli stessi utilizzino i requisiti previsti dal D.lgs. 231/01
come requisiti per la qualificazione e l’accesso alla contrattazione dei propri
fornitori.
Insomma, sebbene gli Enti Locali
non siano soggetti «passivi» del D.lgs. 231/01, sono garanti dell’applicazione
dei principi della Responsabilità
Amministrativa delle organizzazioni che interagiscono con essi.
L’art. 16 del D.lgs. 81/08, comma
3, prevede che l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello di
Organizzazione e Controllo, con le caratteristiche indicate dall’art. 30 dello
stesso D.lgs. 81/08, costituisce evidenza dell’attuazione dell’obbligo di vigilanza
in capo al datore di la voro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite.
Inoltre, la formazione dei
dirigenti costituisce credito permanente e un dirigente della scuola potrebbe
servirsene, in un futuro, nell’ambito di un rapporto di lavoro privato.
Alla luce di quanto sopra,
sebbene le PPAA non siano soggetti obbligati in generale all’adozione dei
Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 231/01, è
corretto comunque inserire la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex
D.lgs. 231/01 nella formazione dei dirigenti delle scuole.
Devo identificare il datore di lavoro in una amministrazione comunale.
L’amministrazione mi chiede di identificare 5 datori di lavoro, ciascuno
responsabile del proprio settore di competenza e con autonomi poteri di spesa
sulla sicurezza. Vorrei sapere se ciò è conforme al D.lgs. 81/08?
La definizione di «datore di
lavoro» riportata nell’art. 2 del D.lgs. 81/08 stabilisce che: «Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali
viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione,
o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice medesimo». E’ quindi possibile che l’organo di
vertice individui cinque dirigenti, ciascuno in relazione al proprio settore di
competenza.
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