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"Quesito: Strutture portanti/separanti, validità dei certificati di resistenza al fuoco "
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
17/12/2014 -
IL QUESITO
Un'attività esistente prima del 2007, cioè prima dell'entrata in vigore del D.M. 16/02/2007, per la quale era già stato ottenuto parere favorevole nel 2007, ma non era stata ultimata la pratica con la richiesta di rilascio del CPI. Nell'immobile si insedia oggi altra attività diversa da quella richiesta ed approvata con parere favorevole del Comano VV.F.
Per la nuova attività vengono mantenute le strutture portanti e separanti di quella precedente. In base quanto sopra ,chiedo se i certificati di resistenza al fuoco delle strutture devono essere redatti secondo le direttive del D.M. 16/02/2007 o posso utilizzare, essendo attività esistente al 2007, la circolare 91/61?
SECONDO L'ESPERTO
Le certificazioni di resistenza al fuoco antecedenti alla pubblicazione del D.M. 16/02/2007, e quindi rilasciate ai sensi della vecchia Circolare M.I. n° 91/61, sono valide solo per le attività già esistenti a quella data, e già controllate dai Vigili del fuoco, o attività per le quali sia già stato approvato un progetto dai Vigili del fuoco, sempre in data antecedente alla pubblicazione del D.M. 16/02/2007, secondo quanto esplicitamente indicato all'art. 5 (Norme transitorie) - 2° e 3° comma del citato D.M. 16/02/2007. In tutti gli altri casi è necessario adeguarsi alla nuova normativa.
Un'attività esistente prima del 2007, cioè prima dell'entrata in vigore del D.M. 16/02/2007, per la quale era già stato ottenuto parere favorevole nel 2007, ma non era stata ultimata la pratica con la richiesta di rilascio del CPI. Nell'immobile si insedia oggi altra attività diversa da quella richiesta ed approvata con parere favorevole del Comano VV.F.
Per la nuova attività vengono mantenute le strutture portanti e separanti di quella precedente. In base quanto sopra ,chiedo se i certificati di resistenza al fuoco delle strutture devono essere redatti secondo le direttive del D.M. 16/02/2007 o posso utilizzare, essendo attività esistente al 2007, la circolare 91/61?
SECONDO L'ESPERTO
Le certificazioni di resistenza al fuoco antecedenti alla pubblicazione del D.M. 16/02/2007, e quindi rilasciate ai sensi della vecchia Circolare M.I. n° 91/61, sono valide solo per le attività già esistenti a quella data, e già controllate dai Vigili del fuoco, o attività per le quali sia già stato approvato un progetto dai Vigili del fuoco, sempre in data antecedente alla pubblicazione del D.M. 16/02/2007, secondo quanto esplicitamente indicato all'art. 5 (Norme transitorie) - 2° e 3° comma del citato D.M. 16/02/2007. In tutti gli altri casi è necessario adeguarsi alla nuova normativa.
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