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"Videoterminali: obblighi del datore di lavoro e attrezzature di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
22/12/2014 - Nel Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, dedicato alle “
attrezzature munite di videoterminali”,
l’articolo 174 richiede al datore di lavoro di organizzare e
predisporre i posti di lavoro, in conformità ai requisiti minimi di cui
all'allegato XXXIV (Videoterminali) del Testo Unico e di adottare le
misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni,
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Ricordando che ormai nel mondo del lavoro è sempre più diffuso
l’utilizzo dei videoterminali, tanto da diventare spesso protagonista
nel lavoro d’ufficio, vediamo di raccogliere
utili indicazioni sui compiti del datore di lavoro dalla guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”.
Dopo aver ricordato che il lavoro con
i videoterminali (VDT) può comportare vari effetti sulla salute – “in
relazione alla durata dell’esposizione, alle condizioni dell’hardware,
dell’ergonomia del posto di lavoro e delle condizioni ambientali” – la guida
segnala i principali
obblighi del datore
di lavoro:
- “provvedere all’aggiornamento
del documento di valutazione dei rischi, attraverso il quale vengono previste
adeguate misure di prevenzione e protezione, previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed in collaborazione con il
medico competente;
- procedere all'individuazione
dei dipendenti che rientrano nell'applicazione della normativa, accertando
l'effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di adibizione,
in collaborazione con i dirigenti preposti alle varie strutture e tenendo conto
della specifica attività degli interessati, delle modalità e dei tempi del suo
svolgimento in riferimento alle logiche organizzative proprie di ogni
amministrazione;
- effettuare l’adeguamento
immediato, se non già effettuato, dei posti di lavoro”.
Ricordiamo che il
videoterminalista è il lavoratore che (articolo 173)
utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico
o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui
all’articolo 175.
In particolare il documento
schematizza e riporta anche le
fasi che
il datore di lavoro dovrà seguire per la valutazione del rischio:
- “esame preliminare
dell’attività lavorativa e riunione con le funzioni preposte e responsabili e
con i rappresentanti dei lavoratori;
- sopralluoghi degli ambienti di
lavoro, delle apparecchiature e degli impianti di ogni unità organizzativa
elementare, consultazione dei lavoratori e verifica generale degli adempimenti
di legge pregressi;
- descrizione del processo
lavorativo;
- individuazione e
caratterizzazione delle fonti potenziali di rischio per ogni luogo di lavoro e
per mansione;
- individuazione e
caratterizzazione dei lavoratori
addetti ai videoterminali;
- identificazione del rischio di
esposizione residuo, in riferimento alle regole di buona tecnica;
- identificazione delle non
conformità alla legislazione e alla norme tecniche vigenti;
- valutazione dei rischi identificati
ed elaborazione di un giudizio di gravità per ciascuno dei essi, con riguardo a
norme di legge, standard nazionali e internazionali di buona tecnica, linee
guida di tutela della salute e igiene del lavoro, prassi amministrative,
orientamenti dei fabbricanti di macchine e attrezzature, integrando tali
dettami con indicazioni derivanti dal buon senso e dalla pratica
ingegneristica;
- individuazione delle misure di
prevenzione e protezione da attuare in seguito agli esiti della valutazione e
dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire ai lavoratori;
- preparazione del documento di
valutazione del rischio contenente un programma temporale di attuazione degli
interventi, secondo le priorità emerse dall’analisi;
- discussione con le funzioni
preposte e responsabili, i rappresentanti dei lavoratori del documento
preliminare di valutazione e del relativo programma di attuazione degli
interventi;
- stesura della relazione finale;
- approvazione da parte del
datore di lavoro del documento finale di valutazione”.
La guida riprende poi le indicazioni
di maggior rilievo relative alle articolate disposizioni che individuano le
caratteristiche che devono possedere i
videoterminali e le
modalità di
predisposizione e organizzazione dei posti di lavoro.
Si segnala ad esempio che
riguardo allo
schermo:
- i caratteri “devono avere una
buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve
essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee;
- l'immagine “deve essere
stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. La brillanza
e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere
facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e
facilmente adattabili alle condizioni ambientali”.
Inoltre lo schermo:
- “deve essere orientabile ed
inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze
dell'utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o
un piano regolabile”;
- “non deve avere riflessi e riverberi
che possano causare molestia all'utilizzatore”.
Riportiamo anche alcune
indicazioni relative alla
tastiera
che “deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al
lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare
l'affaticamento delle braccia o delle mani”.
Inoltre lo spazio davanti alla
tastiera “deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le
braccia dell'utilizzatore”.
Altre indicazioni:
- “la tastiera deve avere una
superficie opaca onde evitare i riflessi;
- la disposizione della tastiera
e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera
stessa;
- i simboli dei tasti devono
presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di
lavoro”.
Rimandando ad una lettura
integrale della guida, che in merito alle caratteristiche
dei videoterminali e posti di lavoro si sofferma su vari elementi (piano di
lavoro, sedile di lavoro, spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti,
rumore, calore, radiazioni, umidità, ...), concludiamo dando qualche
indicazione relativa all’
interfaccia
elaboratore/uomo.
Infatti “all'atto
dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo
viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano
l'utilizzazione di unità videoterminali”, il datore di lavoro deve tener conto
dei seguenti fattori:
- “il software deve essere
adeguato alla mansione da svolgere;
- il software deve essere di
facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza
dell'utilizzatore;
- nessun dispositivo o controllo
quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
- i sistemi debbono fornire ai
lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
- i sistemi devono fornire
l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
- i principi dell'ergonomia
devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da
parte dell'uomo”.
Ente Bilaterale Nazionale del
settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti
di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno
I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO” (formato PDF,
12.51 MB).
RTM
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