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"Interpello: il campo di applicazione del “decreto capannoni”"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
08/01/2015 - Come spesso capita nel
nostro paese, la fine di dicembre è un periodo ricco non solo di nuovi decreti
di proroga - come il ricorrente “ decreto
milleproroghe” su cui ci soffermeremo ancora nei prossimi giorni - ma anche
di circolari, precisazioni e chiarimenti in materia di sicurezza. Ed infatti la
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha reso disponibili il 31 dicembre
2014 le
risposte della
Commissione per gli Interpelli (ex art.
12 del D.Lgs. 81/2008) ad alcuni quesiti relativi, rispettivamente,
all’applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014, al possibile
conflitto di interessi derivante dalle convenzioni tra enti pubblici e aziende
sanitarie per l’attività di sorveglianza sanitaria e all’applicazione dell’art.
39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre è disponibile una breve precisazione in
merito alla elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle
imprese con più di 15 lavoratori (oggetto dell’ interpello
n. 20/2014 del 6 ottobre 2014).
Dopo questa breve premessa
riassuntiva degli interpelli che il nostro giornale presenterà nei prossimi
giorni, ci soffermiamo oggi sull’
interpello
n. 26/2014
del 31 dicembre 2014 in
risposta ad un quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e
Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori) in merito all'applicazione del
decreto interministeriale 18 aprile 2014,
il cosiddetto “ decreto capannoni”.
Ricordiamo ai nostri lettori –
come ben spiegato da un recente contributo di Pierluigi Gatti ( SPreSAL
ASL AL) in "Io scelgo la
sicurezza", n. 3/2014 – che in questi anni nel Decreto Legislativo
81/2008 l’articolo 67 sulle notifiche all’organo di vigilanza competente per
territorio è stato spesso modificato dal legislatore. Ad esempio dal
Decreto legge 69/2013 convertito
con modificazioni dalla
legge n. 98 del 9 agosto
2013.
Per capire di cosa parliamo è
innanzitutto utile ricordare il dettato dell’
articolo 67:
Articolo 67 - Notifiche
all’organo di vigilanza competente per territorio
1. In caso di costruzione e di
realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali,
nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i
relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di
settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per
territorio i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell’oggetto delle
lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b)
descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua
la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle
segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività
produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di
comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli
uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che
ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via
telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni
loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L’obbligo di comunicazione
di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza
di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di
cui al comma 1. |
Successivamente, come richiesto
dal Testo Unico, è stato pubblicato il Decreto
18 aprile 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – chiamato anche
“
decreto capannoni”- relativo alle
informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di
realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché
nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti. E sono stati
anche predisposti un “
modello notifiche”
e un elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati dal Decreto
interministeriale di cui all’articolo 67, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.
Veniamo dunque al
quesito di Federcoordinatori che ha
inoltrato istanza di interpello alla Commissione Interpelli in merito al
campo di applicazione del Decreto
Interministeriale del 18 aprile 2014.
In particolare si chiede di
sapere se “
nel caso in cui un cantiere
temporaneo abbia per oggetto la costruzione, ovvero l'ampliamento o
ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la
notifica di cui all'art. 67 del D.Lgs. 81/2008 e smi, i cui contenuti sono
stati individuati nel Decreto interministeriale 18 aprile 2014, è da
considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del
D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero così come indicato nel Modello Unico Nazionale per
la notifica ai sensi dell'art. 67 i cantieri Temporanei e mobili di cui al
titolo IV sono esclusi e pertanto non soggetti a tale notifica?”.
Inoltre l’istanza chiede “
per organo di vigilanza competente per
territorio a quale ente si fa riferimento”.
La Commissione dopo aver
ricordato il comma 1 dell’art. 67 del Testo Unico fornisce le seguenti
indicazioni.
Innanzitutto l'art. 62, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le disposizioni del Titolo II
non si applicano “
ai cantieri temporanei o mobili”.
Questo brevemente il testo
dell’articolo 62 del TU relativo alle disposizioni generali del Titolo II
“Luoghi di lavoro” (articoli 62-68):
Articolo 62 - Definizioni
1.Ferme restando le
disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro,
unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati
a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità
produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità
produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al
presente Titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o
mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
d-bis) ai campi, ai boschi e
agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. |
Inoltre la Commissione sottolinea
che con il DI del 18 aprile 2014 vengono individuate, secondo criteri di
semplicità e comprensibilità, “le informazioni da trasmettere all'organo di
vigilanza competente per territorio secondo quanto specificato nel modello
unico nazionale allegato al medesimo”.
E l'obiettivo della suddetta
notifica, a carico del
datore di lavoro,
“è di informare l' organo
di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio
di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni
tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare
le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro”.
E diversamente, la
notifica ai sensi dell'art. 99 del
D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del
committente
o del
responsabile dei lavori, ha “l'obiettivo
di rendere noti i dati relativi al cantiere all'organo di vigilanza al fine di
effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto
delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul
lavoro”.
In ogni caso – conclude la
Commissione – la notifica preliminare, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008,
“
non sostituisce la comunicazione ai
sensi dell'art. 67 del medesimo decreto”.
Infine, in riferimento al secondo
quesito posto da Federcoordinatori, “in applicazione di quanto previsto
dall'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 per Organo di vigilanza competente per
territorio si intende l'Azienda Sanitaria locale”.
RTM
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