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"Interpello: il conflitto di interessi nella sorveglianza sanitaria"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
12/01/2015 - Spesso nei nostri articoli e nei vari interventi a convegni e seminari che riguardano il ruolo del
medico competente/
medico del lavoro, si parla dell’importanza che sempre più assume questa figura all’interno dell’azienda come consulente globale in tema di tutela della salute e sicurezza da coinvolgere in molte fasi rilevanti della vita aziendale.
Pur tuttavia, anche in relazione all’importanza assunta nella normativa dei compiti del medico competente,
è bene soffermarsi anche su una problematica che, purtroppo, nel nostro
paese è abbastanza diffusa. Parliamo della possibilità che sorgano
conflitti di interessi in grado di condizionare le scelte, l’indipendenza, le decisioni del medico competente.
Ci possono essere conflitti di interesse quando le pubbliche
amministrazioni si trovano a stipulare convenzioni con le Aziende
Sanitarie Locali per il servizio di sorveglianza sanitaria? C’è il
rischio di far confluire su stessi medici i compiti di vigilanza e di sorveglianza sanitaria?
A dare qualche risposta a queste
preoccupazioni è la
Commissione
Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, con l’
interpello n. 27/2014
del 31 dicembre 2014 in risposta ad un
quesito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri ( FNOMCeO).
In particolare la FNOMCeO ha inoltrato
istanza di interpello in merito al “possibile conflitto di
interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e
alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza
sanitaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n.
81/2008 secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente”.
Si fa presente che “tale situazione appare notevolmente diffusa in
alcune regioni, considerato che "
tra
le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali, l'attività di
‘medicina del lavoro’ riguarda le attività di vigilanza e non già quelle di
sorveglianza, come espressamente indicato dall'art. 13". E dunque
l’interpellante chiede di sapere se “
risulti
praticabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende
Sanitarie Provinciali per quanto attiene all'attività di ‘sorveglianza
sanitaria’ e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n.
81/2008".
Ricordiamo a questo punto
l’articolo 39 del D.Lgs. 81/2008 che offre alcuni punti fermi per la risposta
della Commissione, specialmente con riferimento ai commi 2 e 3:
Articolo 39 - Svolgimento
dell’attività di medico competente
1. L’attività di medico
competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice
etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge
la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore
di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con
l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di
lavoro.
3. Il dipendente di una
struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza,
non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale,
attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura
al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i
suoi compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può
avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri.
6. Nei casi di aziende con più
unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione
dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più
medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di
coordinamento. |
Ciò premesso e sottolineando
ancora che un dipendente di una
struttura pubblica, “
assegnato agli
uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e
in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”,
la Commissione fornisce il suo
parere.
Si indica che il “contenuto letterale delle norme sopra citate
chiaramente consente al datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura
pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, di potersi avvalere,
per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell'attività di medici competenti
dipendenti di tali strutture”.
Tuttavia resta
esclusa la
possibilità di “potersi avvalere, per effettuare l'attività di medico
competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che
svolgono una attività di vigilanza”, per i quali – come abbiamo ripetuto -
vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione ‘
ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale’.
Dunque partendo dalla previsione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, per
cui la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal medico
competente, il “datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni delle Aziende
Sanitarie Locali per quanto attiene all'attività di ‘sorveglianza sanitaria’ e
alle altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008,
limitatamente alla messa a disposizione dell'opera di dipendenti di tale
struttura, se in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 e
sempre che non sussistano condizioni di incompatibilità, di cui al comma 3
dell'art. 39, previa sottoscrizione di una specifica convenzione per
l'effettuazione dell'attività di medico competente”.
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