Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 25 Novembre 2024
News

"Check list per apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

16/01/2015 - Secondo quanto indicato all’articolo 71, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare -  secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida - precisi  controlli delle attrezzature di lavoro per assicurarne la sicurezza e il buon funzionamento.
 
Per definire con precisione gli  interventi di controllo da condurre (a carattere volontario) sulle  attrezzature di sollevamento già in uso e sui relativi  accessori di sollevamento (ove non siano disponibili le istruzioni del fabbricante) l’Inail ha prodotto – con la collaborazione di Aisem, Ance, Anfia, Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UCoMESA – diversi documenti tecnici.
Ad esempio nel documento “ Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]” sono presenti precise informazioni relative ai controlli sulle attrezzature di sollevamento materiali di tipo mobile, alla loro frequenza e alle persone che devono eseguirli.

Per fornire uno strumento di supporto per le diverse figure coinvolte nei controlli, presentiamo oggi il contenuto dell’ appendice A del documento, una breve raccolta di check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla periodicità con le quali sono effettuate (giornaliere, frequenti, periodiche).
 
Nell’appendice dal titolo “ Liste di controllo per apparecchi di sollevamento di tipo mobile [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.]” sono presenti quattro liste di controllo:
 
- Lista dei controlli a carico del conduttore di gru: il conduttore di gru (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è la “persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza” (EN 12480-1);
 
- Lista dei controlli a carico del personale di manutenzione: il personale di manutenzione (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7) è il “personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste” (EN 12480-1);
 
- Lista dei controlli a carico del tecnico esperto: il tecnico esperto (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8) è la “persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste” (ISO 9927);
 
- Lista dei controlli a carico dell’imbracatore: l’imbracatore (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è “responsabile dell’attacco e dello sgancio del carico al e dall’ organo di presa della gru, così pure dell’utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi” (EN 12480-1).
 
A titolo esemplificativo ci soffermiamo oggi in particolare sulla check list per le ispezioni giornaliere a carico del conduttore di gru.
 La scheda riporta l’oggetto del controllo, la modalità di controllo e un spazio bianco per riportare l’esito.
 
Questi i controlli generali segnalati:
- gru nel suo insieme: controlli generali della funzionalità e dell’assenza di rumorosità anomale, deformazioni ed usure;
- segnali e pittogrammi, cartelli e targhe: controlli dell’integrità e della leggibilità;
- pneumatici e cingoli: controllo di integrità e del grado di usura;
- dispositivi di traslazione, sterzo e frenatura: controllo funzionale e di integrità;
- equipaggiamenti elettrici, dispositivi indicatori e di illuminazione: controlli generali della funzionalità;
- equipaggiamenti idraulici: controlli generali della funzionalità e dell’integrità delle tubazioni;
- equipaggiamenti pneumatici (applicabile solo alle gru mobili): controlli generali della funzionalità;
- dispositivi di comando e controllo (compresi radiocomando, postazione comando stabilizzatori, segnalazioni acustiche e luminose, arresto di emergenza e/o pulsante di STOP): controlli generali della funzionalità;
- posti di comando – cabine e relativi accessi: controllo della pulizia, dell’accessibilità e dell’integrità;
- limitatori di carico elettrici, elettronici ed idraulici (ove presenti): controllo efficienza;
- gancio di sollevamento o organi di presa diversi dal gancio (applicabile solo alle gru su autocarro) purché siano parte integrante dell’attrezzatura di sollevamento: controllo dell’efficienza dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale o di ritenuta del carico in assenza di forza motrice”.
 
I controlli relativi a stabilizzatori e contrappesi:
- “stabilizzatori e relative valvole, piattelli: controllo efficienza ed integrità;
- dispositivi di bloccaggio degli stabilizzatori: controllo efficienza ed integrità;
- contrappesi e relative strutture di sostegno: controllo integrità;
- perno di sicurezza bloccaggio stabilizzatori (ove presente): controllo efficienza”.
 
I controlli relativi a unità di rotazione colonna /torretta:
- “stabilizzatori e relative valvole, piattelli: controllo efficienza ed integrità;
- finecorsa di rotazione: controlli generali della funzionalità;
- freno di rotazione: controlli generali della funzionalità;
- pattini di scorrimento: controllo efficienza;
- perno di sicurezza bloccaggio torretta (ove presente): controllo efficienza”.
 
I controlli relativi al gruppo bracci:
- “carrucole testa braccio, perni e boccole: controllo efficienza”.
 
Alla unità di sollevamento (ove presente):
- “motori di sollevamento: controlli generali della funzionalità e dell’assenza di rumorosità anomale;
- freno di sollevamento: controlli generali della funzionalità;
- finecorsa di sollevamento: controlli generali della funzionalità;
- funi di sollevamento: controllo dell’assenza di deformazioni apprezzabili;
- dispositivo di sicurezza anti-scarrucolamento: controllo integrità”.
 
E agli accessori di sollevamento:
- “segnali, pittogrammi e targhe: controllo integrità e leggibilità;
- pulsantiera di comando comprese segnalazioni acustiche e luminose (ove presenti): controlli generali della funzionalità;
- freno (ove presente): controlli generali della funzionalità;
- equipaggiamenti elettrici (ove presenti): controlli generali della funzionalità”;
- equipaggiamenti idraulici/pneumatici (ove presenti): controlli generali della funzionalità e dell’integrità delle tubazioni”.
 
Concludiamo riportando dalla “ Lista dei controlli a carico dell’imbracatore” le indicazioni sui controlli giornalieri da eseguire sugli accessori di sollevamento:
- “elementi di sospensione (funi, brache catene, manicotti, ecc.): controllo dell’assenza di deformazioni apprezzabili;
- elementi di giunzione (campanelle, capicorda, grilli, perni, funi, bretelle, ecc.): controllo dell’assenza di deformazioni apprezzabili;
- organi di presa (ganci, golfari, magneti, pinze, ecc.): controllo efficienza dispositivi contro lo sganciamento accidentale o di ritenuta del carico in assenza di forza motrice”.
 
 
INAIL, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS), Dipartimento Certificazione e Conformità di prodotti e impianti (DCC), “ Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”, documento versione settembre 2014 (formato PDF, 570 kB).
Appendici (formato PDF, 80 kB).
 
  
 
 
RTM
 

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1411 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino