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"L’elaborazione del DUVRI nella Pubblica Amministrazione"
fonte www.puntosicuro.it / D.U.V.R.I.
20/01/2015 - Dopo aver affrontato a livello normativo - con riferimento anche alle novità relative al “ Decreto del Fare” – i vari dettagli del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), interveniamo oggi sulla sua applicazione procedurale in precisi ambiti lavorativi con riferimento specifico alla
pubblica amministrazione.
E per farlo riprendiamo la presentazione del documento Inail “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze”,
curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento Processi Organizzativi,
SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL
(Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici).
Riguardo all’
elaborazione del DUVRI nella Pubblica Amministrazione (P.A.) il
documento ricorda che per i contratti redatti dalla P.A., laddove trova
applicazione il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, l’ art. 26
del D.Lgs. 81/2008 offre - ai comma 3 e 3 ter - alcuni
spunti di riflessione:
- il
comma 3 fa riferimento all’obbligo di elaborazione del DUVRI in
capo al soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dello specifico appalto: “nell’ambito di applicazione del Codice dei
contratti il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dello specifico appalto figura, definibile come
Committente Appaltante, che frequentemente nelle grandi P.A. e, ad esempio, nel
contesto della gestione degli edifici scolastici, difficilmente coincide con il
Datore di Lavoro attuatore”;
- il
comma 3 ter indica che “nei casi in cui il contratto sia affidato
dai soggetti di cui al comma 34 dell’art. 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.” (si fa
riferimento alla “
centrale di
committenza”, un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o
servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori
o, per i medesimi soggetti, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi
quadro di lavori, forniture o servizi loro destinati), o in tutti i casi in cui
il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, “il soggetto che affida il
contratto redige, prima dell’affidamento, il DUVRI recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
Successivamente, prima dell’esecuzione del contratto, il soggetto presso il
quale deve essere eseguito il contratto, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto;
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti
contrattuali”.
Il documento ricorda che
l’adesione a una convenzione con la centrale di committenza, da parte delle
Amministrazioni contraenti, “può essere facoltativa o, in molti casi,
obbligatoria; obiettivi della centrale di committenza sono la razionalizzazione
della spesa pubblica e l’ottimizzazione delle procedure di scelta del
contraente”.
La previsione di “una
valutazione ricognitiva dei rischi
standard (definibile come
DUVRI rev. 0)
relativi quindi, non alla specifica prestazione oggetto dell’appalto ma alla
tipologia standard della medesima, sottintende che la centrale di committenza,
di default, ignori le Amministrazioni contraenti. Osservato che, in linea
generale, la centrale di committenza non ha neanche la disponibilità giuridica
dei luoghi in cui si svolgerà l’affidamento, conseguenza rilevante della
previsione normativa è che la centrale di committenza dovrà individuare,
esclusivamente sulla base dei rischi standard che potrebbero potenzialmente
derivare dall’esecuzione del contratto, l’importo dei costi della sicurezza da
indicare nel bando di gara, avvalendosi di prezziari della sicurezza tipo.
Costituirà quindi onere dell’Amministrazione contraente, prima dell’esecuzione
del contratto, dover procedere all’
elaborazione
del DUVRI integrato (
DUVRI rev. 1)
e al computo analitico dei costi relativi alla sicurezza, e per singole voci
dei costi relativi alla sicurezza (utilizzando il prezziario della sicurezza
tipo precedentemente indicato nel DUVRI ricognitivo rev. 0)”.
Dunque la responsabilità della
quantificazione di tali costi, “come dell’individuazione dei rischi da
interferenza e dell’individuazione delle relative misure preventive e
protettive, approntate per eliminare o ridurre i suddetti rischi, ricadrà
sull’Amministrazione contraente e non sulla centrale di committenza”.
Rimandiamo ad una lettura
integrale del documento Inail che riporta non solo alcune utili
rappresentazioni grafiche del rapporto tra centrale di committenza, affidatario
e amministrazioni contraenti, ma anche varie
casistiche specifiche.
Ad esempio potrebbe verificarsi
“l’ipotesi nella quale un’Amministrazione contraente, ipotizzato che la
centrale di committenza abbia indicato nel bando di gara un importo unico per i
costi della sicurezza, non assoggettabile a ribasso, non riesca ad aderire in
quanto non vi sia più disponibilità sull’importo di tali costi, in quanto
interamente utilizzato, in precedenza, da altre Amministrazioni contraenti.
Tale criticità non appare risolta dalla Norma e richiede una revisione contrattuale,
non sempre agevole”.
Viene poi ripreso l’esempio del
Dirigente degli Istituti scolastici.
Il Datore di Lavoro, che nel caso
delle scuole coincide con il Dirigente Scolastico, “spesso non è il Committente
dell’appalto, che potrebbe essere invece il Comune piuttosto che l’Ente
proprietario dell’edificio. Le disposizioni dettate dal Legislatore, nei casi
in cui le figure del Committente e del Datore di Lavoro non coincidono,
intendono impegnare solidalmente ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro,
sia il Committente che il gestore dell’Azienda che riceve l’Appaltatore, al
fine di consentirgli di svolgere le attività oggetto dell’appalto nei luoghi di
lavoro di propria competenza”. E secondo la normativa “l’obbligo primario di elaborare
il DUVRI rimane in realtà a carico del Committente il quale però, in questi
casi, generalmente non potrà che operare sulla base dell’individuazione di
rischi standard, relativi alla tipologia delle prestazioni che sono a sua
conoscenza e che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del
contratto di appalto. Il Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro ricevente,
dovrà invece, prima dell’intervento dell’Appaltatore, prendere visione del
DUVRI elaborato dal Committente, condividerne il contenuto e dovrà soprattutto,
ove necessario, integrarlo con le indicazioni relative ad ulteriori rischi
interferenziali (specifici se relativi alle attività aziendali, indotti se
introdotti dall’Appaltatore) non presi in esame dal Committente, nonché con
l’individuazione delle conseguenti misure aggiuntive da adottare per eliminarli
o, ove ciò non sia possibile, per ridurli al minimo”.
Concludiamo riportando un
iter procedurale tipo, da seguire per
l’elaborazione del DUVRI, che fa riferimento ad esempio all’
appalto del servizio pulizie all’interno
della scuola.
In questo caso parliamo di un
appalto per il servizio pulizie gestito dall’Ente Provincia, “il quale è anche
proprietario dell’edificio scolastico; il DUVRI sarà elaborato a seguito della
collaborazione con il locale Dirigente Scolastico, che dovrà fornire tutte le
informazioni utili alla redazione (integrazione del DUVRI ricognitivo rev. 0).
L’Impresa di pulizie (esterna), aggiudicataria dell’appalto, avrà il compito di
svolgere le attività di pulizia degli ambienti all’interno dell’edificio
scolastico, secondo le previsioni dell’apposito Capitolato d’appalto. Occorre
considerare che, nel caso di bandi pubblici, il DUVRI deve essere allegato al
bando di gara, e viene pertanto elaborato in una fase in cui l’Impresa di
pulizie affidataria non è ancora stata individuata”.
Questo dunque un esempio di
iter procedurale:
- “l’Ente Provincia (Committente)
elabora una valutazione ricognitiva dei rischi standard DUVRI (rev. 0) come
richiesto dal comma 3 ter dell’art. 26, con riferimento agli ambienti oggetto
dell’appalto (aule, corridoi, spazi comuni, zone di passaggio, magazzini, sala
mensa, ecc.);
- in questa valutazione
ricognitiva sono evidenziati una serie di rischi intrinsecamente presenti nei
luoghi di lavoro in relazione alle attività ivi eseguite, rischi specifici,
(es.: elettrocuzione, incendio, cadute, urti per la presenza di arredi, ecc.) e
le relative misure di prevenzione e protezione adottate per ridurli (es.:
impianti elettrici a norma, presenza di adeguate uscite di sicurezza e presidi
antincendio, ecc.). La valutazione dei rischi di interferenza non riguarderà
esclusivamente il personale interno alla scuola e i lavoratori delle Imprese
esecutrici dell’appalto, ma anche gli studenti ed i visitatori;
- poiché l’Impresa di pulizie
affidataria in questa fase non è ancora stata individuata, l’Ente Provincia
ipotizza i principali rischi indotti dall’attività dell’Impresa di pulizie
nella scuola (es.: inciampo, scivolamenti e cadute a livello, investimento
durante il carico e scarico merci, ecc.) e propone soluzioni organizzative da
adottate per ridurre i rischi dovuti alle interferenze (es.: segnalazione dei
pavimenti bagnati dopo il lavaggio, delimitazione con transenne e segnaletica
delle aree di carico e scarico, divieto di deposito del materiale sulle vie di
fuga e in prossimità delle uscite, ecc.);
- tutte queste indicazioni sono
trasmesse al Dirigente Scolastico presso il quale deve essere eseguito il
contratto, in qualità di Datore di Lavoro ricevente, ed inserite nella prima
stesura del DUVRI (rev. 0), in modo da poter informarne le Imprese di pulizie
partecipanti alla gara d’appalto;
- l’Ente Provincia richiede
quindi al Dirigente Scolastico della scuola di fornirgli le ulteriori
informazioni utili all’ elaborazione
del DUVRI (es.: organigramma della sicurezza dell’Istituto, planimetrie di
evacuazione, procedure di emergenza e di primo soccorso, norme comportamentali
generali, procedure di accesso del personale esterno, orari delle attività
scolastiche, eventuali attività particolari svolte da personale della scuola,
ecc.). Anche queste indicazioni sono inserite nella prima stesura del DUVRI;
- sono infine quantificati i
costi necessari per la gestione delle interferenze tra le varie attività
individuate (es.: cavalletto per segnalazione di pavimento bagnato, transenne
per delimitare le aree di carico e scarico, tempo per le riunioni di
coordinamento tra i soggetti responsabili, ecc.);
- il DUVRI è condiviso dall’Ente
Provincia con il Dirigente
Scolastico, mediante riunione di coordinamento nella quale si discutono le
integrazioni proposte le eventuali osservazioni, ed infine è approvato con la
firma di entrambi i soggetti responsabili;
- il DUVRI approvato a questo
punto è inserito nel percorso della gara d’appalto;
- una volta individuata l’Impresa di pulizie
vincitrice dell’appalto, il DUVRI è completato includendo i dati anagrafici e
prevenzionistici dell’Impresa appaltatrice, l’elenco del personale impiegato
per lo svolgimento delle attività, ecc.; sono inoltre rivalutati i rischi
indotti reali dall’attività lavorativa oggetto dell’appalto alla scuola,
tenendo stavolta conto della tecnologia e delle specifiche modalità
organizzative, temporali ed esecutive proprie dall’Impresa esecutrice;
- il DUVRI così integrato e
completato (rev. 1), è condiviso da tutti e tre i soggetti responsabili, mediante
riunione di coordinamento tra Ente Provincia, Dirigente scolastico e Datore di
Lavoro dell’Impresa di pulizie esecutrice”.
INAIL - Settore Ricerca -
Dipartimento Processi Organizzativi, “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da
interferenze”, documento curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento
Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco
INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici),
settembre 2013, pubblicazione febbraio 2014 (formato PDF, 12.11 MB).
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