Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 25 Novembre 2024
News

"Risposte a quesiti su attrezzature di lavoro e formazione"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

28/01/2015 -
Pubblichiamo alcuni quesiti sulla definizione di  attrezzature da lavoro  per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,  elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che   Info.Sicuri  è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In data 12.03.2012, sulla gazzetta ufficiale n. 60, è stato pubblicato l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR). Nel suddetto Accordo però non si fa riferimento alla formazione rispetto all’utilizzo dei carroponte, mentre nel D.lgs. 81/08 la formazione per gli utilizzatori risulta obbligatoria. A questo proposito, sapreste indicarci a quale delle due normative fare riferimento in merito?
L’informazione e la formazione è obbligatoria per tutte le attrezzature di lavoro (art. 73, commi 1 e 2), quindi anche per il carroponte che, come le altre attrezzature di cui all’articolo 71, comma 7, richiede anche una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73 comma 4). Il nuovo accordo regolamenta la previsione contenuta nell’art. 73, comma 5, e riguarda l’abilitazione all’uso delle attrezzature ivi previste, e ovviamente non esclude gli obblighi di informazione, formazione e addestramento sopra riportati.
 
Un autonomo utilizza un carrello elevatore con cestello per le sue lavorazioni di edilizia, deve seguire una formazione specifica per l’uso dell’attrezzatura di elevazione?
Premesso che in capo al lavoratore autonomo vi sono gli obblighi di cui all’articolo 21 e 94 del D.lgs. 81/08 e smi, in attuazione all’articolo 73, comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, con l’Accordo del 22/02/2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha previsto l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.lgs. 81/08 e smi. Tra queste attrezzature vi sono anche le piattaforme mobili elevabili ed i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Inoltre, si porta a conoscenza che il punto 3.1.4 dell’Allegato VI “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro” del D.lgs. 81/08 e smi prescrive al comma 1 che il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Tuttavia il citato punto prevede l’utilizzo “a titolo eccezionale” di attrezzature utilizzate per il sollevamento di persone non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Inoltre qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’ attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza e i lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro oltre all’assicurazione della loro evacuazione in caso di pericolo. Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D.lgs. 81/08 e smi e con il documento 18/04/2012 della stessa Commissione consultiva sono state indicate le “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine”.
 
Vorrei sapere se un montaferetri con operatore a bordo deve essere considerato una “piattaforma di lavoro mobile elevabile” e quindi se il lavoratore addetto deve effettuare la formazione specifica secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012?
La definizione di “ Piattaforme di lavoro mobili elevabili” contenuta nell’Accordo è la seguente: “macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio”. Il montaferetri potrebbe rispondere a tale definizione se è previsto uno sviluppo verticale superiore a 2 metri.
 
Vorrei sapere se un tosaerba con operatore a bordo (del tipo a 4 ruote con operatore che lo conduce seduto su seggiolino) deve essere considerato un “trattore agricolo o forestale” e quindi se il lavoratore che lo usa deve effettuare la formazione specifica secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012?
I trattori agricoli o forestali sono definiti come “qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori”. Al proposito, occorre verificare se l’attrezzatura di cui trattasi è stata omologata come trattore agricolo ex Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.
 
I Carrelli trilaterali utilizzati a servizio di magazzini meccanizzati costituiti da una cabina (aperta o chiusa) con conducente a bordo che eseguono manovre anche in altezza a quale categoria appartengono fra quelle previste dall’Accordo del 22 febbraio 2012?
Fatto salvo che la verifica va fatta presso il costruttore, si ritiene che l’attrezzatura possa rientrare nella categoria delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE).
 
In caso di ponteggio auto sollevante è necessario richiedere alla ditta installatrice: Pimus e progetto del ponteggio? A quale normativa risultano soggetti?
Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio 1980, su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro - i ponteggi a piani auto sollevanti (non i ponti sviluppabili) sono stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato, sono stati autorizzati dal Ministero del lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i ponteggi metallici fissi. Non vi è dubbio, invece, che si tratti di macchine soggette alla Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/2010) e al titolo III del D.lgs.
81/08. Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30 del 3/11/2006 nella quale si legge «Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell’avviso che non trovano attuazione né le norme relative al PiMUS né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006". D’altra parte la disciplina richi conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani sollevati siano da considerare
attrezzature di lavoro disciplinate dal Titolo III del D.lgs. 81/08, soggette alla direttiva macchine, devono essere installati conformemente alle istruzioni d’uso del fabbricante, da parte di lavoratori per i quali è richiesta una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali attrezzature devono essere sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).
 
Dovendo provvedere alla formazione di utilizzatori di gru su camion (art. 73 D.lgs. 81/08) vorrei sapere quali sono i programmi per tale formazione?
I programmi formativi devono essere conformi all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73 comma 5 del D.lgs. 81/08), che prende in considerazione anche le autogrù e le gru per autocarro.
 
 
 
 

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1488 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino