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"Risposte a quesiti su attrezzature di lavoro e formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
28/01/2015 -
Pubblichiamo alcuni quesiti sulla definizione di
attrezzature da lavoro
per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
elaborati
dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della
Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro
della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che Info.Sicuri è
un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a
tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di
lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti,
professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili
sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In data 12.03.2012, sulla gazzetta ufficiale n. 60, è stato
pubblicato l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali
è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per
il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione
dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR). Nel suddetto
Accordo però non si fa riferimento alla formazione rispetto all’utilizzo dei
carroponte, mentre nel D.lgs. 81/08 la formazione per gli utilizzatori risulta
obbligatoria. A questo proposito, sapreste indicarci a quale delle due
normative fare riferimento in merito?
L’informazione e la formazione è obbligatoria per tutte le
attrezzature di lavoro (art. 73, commi 1 e 2), quindi anche per il carroponte
che, come le altre attrezzature di cui all’articolo 71, comma 7, richiede anche
una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73 comma 4). Il
nuovo accordo regolamenta la previsione contenuta nell’art. 73, comma 5, e
riguarda l’abilitazione all’uso delle attrezzature ivi previste, e ovviamente
non esclude gli obblighi di informazione, formazione e addestramento sopra
riportati.
Un autonomo utilizza un carrello elevatore con cestello per le
sue lavorazioni di edilizia, deve seguire una formazione specifica per l’uso
dell’attrezzatura di elevazione?
Premesso che in capo al lavoratore autonomo vi sono gli obblighi di
cui all’articolo 21 e 94 del D.lgs. 81/08 e smi, in attuazione all’articolo 73,
comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, con l’Accordo del 22/02/2012 la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ha previsto l’individuazione delle attrezzature di
lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori, ivi
compresi i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.lgs. 81/08 e smi. Tra
queste attrezzature vi sono anche le piattaforme mobili elevabili ed i carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo. Inoltre, si porta a conoscenza
che il punto 3.1.4 dell’Allegato VI “Disposizioni concernenti l’uso delle
attrezzature di lavoro” del D.lgs. 81/08 e smi prescrive al comma 1 che il
sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e
accessori previsti a tal fine. Tuttavia il citato punto prevede l’utilizzo “a
titolo eccezionale” di attrezzature utilizzate per il sollevamento di persone
non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in
materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che
prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di
tale controllo. Inoltre qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’ attrezzatura
di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve
essere occupato in permanenza e i lavoratori sollevati devono disporre di un
mezzo di comunicazione sicuro oltre all’assicurazione della loro evacuazione in
caso di pericolo. Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con la Circolare
del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che nella seduta
del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” di
cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D.lgs. 81/08 e smi e con il documento
18/04/2012 della stessa Commissione consultiva sono state indicate le
“Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con
attrezzature non previste a tal fine”.
Vorrei sapere se un montaferetri con operatore a bordo deve
essere considerato una “piattaforma di lavoro mobile elevabile” e quindi se il
lavoratore addetto deve effettuare la formazione specifica secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012?
La definizione di “ Piattaforme
di lavoro mobili elevabili” contenuta nell’Accordo è la seguente: “macchina
mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni
dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed
escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita
e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una
struttura estensibile e da un telaio”. Il montaferetri potrebbe rispondere a
tale definizione se è previsto uno sviluppo verticale superiore a 2 metri.
Vorrei sapere se un tosaerba con operatore a bordo (del tipo a
4 ruote con operatore che lo conduce seduto su seggiolino) deve essere
considerato un “trattore agricolo o forestale” e quindi se il lavoratore che lo
usa deve effettuare la formazione specifica secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012?
I trattori
agricoli o forestali sono definiti come “qualsiasi trattore agricolo o
forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità
massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita
essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare,
spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate
ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali.
Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o
forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori”. Al proposito, occorre
verificare se l’attrezzatura di cui trattasi è stata omologata come trattore
agricolo ex Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.
I Carrelli trilaterali utilizzati a servizio di magazzini
meccanizzati costituiti da una cabina (aperta o chiusa) con conducente a bordo
che eseguono manovre anche in altezza a quale categoria appartengono fra quelle
previste dall’Accordo del 22 febbraio 2012?
Fatto salvo che la verifica va fatta presso il costruttore, si ritiene
che l’attrezzatura possa rientrare nella categoria delle piattaforme
di lavoro elevabili (PLE).
In caso di ponteggio auto sollevante è necessario richiedere
alla ditta installatrice: Pimus e progetto del ponteggio? A quale normativa
risultano soggetti?
Con circolare
del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio 1980, su conforme parere della
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene
del lavoro - i ponteggi a piani auto sollevanti (non i ponti sviluppabili) sono
stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all’art. 30 del
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato, sono stati autorizzati dal Ministero
del lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i
ponteggi metallici fissi. Non vi è dubbio, invece, che si tratti di macchine
soggette alla Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/2010) e al
titolo III del D.lgs.
81/08. Il
Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30 del
3/11/2006 nella quale si legge «Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali
ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi
a piani di lavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è
dell’avviso che non trovano attuazione né le norme relative al PiMUS né quelle relative
alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006". D’altra
parte la disciplina richi conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani
sollevati siano da considerare
attrezzature di
lavoro disciplinate dal Titolo III del D.lgs. 81/08, soggette alla direttiva
macchine, devono essere installati conformemente alle istruzioni d’uso del
fabbricante, da parte di lavoratori per i quali è richiesta una specifica
informazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali attrezzature devono
essere sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).
Dovendo provvedere alla formazione di utilizzatori di gru su
camion (art. 73 D.lgs. 81/08) vorrei sapere quali sono i programmi per tale
formazione?
I programmi formativi devono essere conformi all’Accordo Stato Regioni
del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro
per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73
comma 5 del D.lgs. 81/08), che prende in considerazione anche le autogrù e le
gru per autocarro.
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