"Prestazioni occasionali senza limiti di tempo, compenso e senza Partita IVA: chiarimenti dal CNI"
fonte www.lavoripubblici.it / Professioni e Professionisti
A distanza di poche settimane, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ritenuto necessario emettere una nota chiarificatrice che ha inviato a tutti gli Ordini territoriali, prendendo atto che il precedente documento ( nota 448 del Centro Studi - leggi news) aveva ingenerato il dubbio di un'apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un'attività professionale, tanto più in un momento di particolare difficoltà per la libera professione.
Il Centro Studi del CNI è tornato, dunque, sull'argomento con una nuova nota del Centro studi (n. 31 del 2015) in cui viene evidenziato che l'iscritto all'Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolge lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di eccezionalità, di non ripetitività e venga effettuata in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente. In tali condizioni, presenti tutte contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di partita IVA.
In pratica nella nuova nota del Centro studi CNI viene ribadito che:
- l' iscritto all'albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non eserciti lavoro autonomo con regolarità, sistematicità e ripetitività, può svolgere attività di lavoro occasionale, cioè un lavoro saltuario ed episodico, non svolto con ripetitività, eseguito prevalentemente in proprio senza vincolo di subordinazione con il committente, senza la necessità di avere partita Iva;
- per determinare l'occasionalità della prestazione non si può ricorrere ai limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale (che impone una durata massima di 30 giorni del contratto e un compenso che non superi 5.000 euro nell'anno solare), in quanto tali disposizioni non valgono per le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 61 del decreto legislativo 276/2003. In questo senso, e solo in questo senso, le prestazioni occasionali per gli iscritti all'Albo non hanno limiti di tempo e di remunerazione.
Alla nuova nota del Centro studi CNI, sono state allegate le risposte ai
quesiti più ricorrenti che qui di seguito vengono riportate.
Domanda 1:
Sono un dipendente di un ente privato iscritto all'albo. Posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?
Risposta 1: Rispetto alla possibilità di svolgere un incarico,
laddove non sia prevista l'esclusività di rapporto all'interno del
contratto di lavoro dipendente, la risposta è affermativa. Ovviamente è
necessario valutare se la prestazione che verrà posta in essere conterrà
o meno gli elementi di regolarità, sistematicità e ripetitività al fine
di poterla inquadrare nell'ambito delle prestazioni di lavoro
occasionali.
Su tale punto non esistono dei principi oggettivi che individuano
elementi certi di presenza o meno dell'abitualità, ed ogni fattispecie
dovrà essere singolarmente analizzata. Sicuramente il porre in essere
atti propedeutici all'ottenimento di un incarico (come potrebbe essere
l'iscrizione ad un elenco fornitori di una P. A. oppure l'iscrizione
all'albo dei CTU di un Tribunale) dovrà essere valutato come volontà di
porre in essere un'attività senza il carattere dell'eventualità, con la
conseguenza di non poterla inquadrare come attività non abituale e
svolgerla senza apertura di una partita IVA.
Domanda 2:
Sono un pensionato iscritto all'albo, posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?
Risposta 2: La possibilità di svolgere una prestazione di natura
occasionale non dipende dalla posizione lavorativa dell'iscritto
all'albo ma dalla natura della prestazione stessa e, dalla sua modalità
di svolgimento. Conseguentemente, una prestazione occasionale potrà
essere eseguita sia da un pensionato sia da un dipendente in attività o
meno (ad esempio perché in cassa integrazione) , così come da un neo
iscritto all'albo che non è dipendente o titolare di partita IVA.
Domanda 3:
Sono un iscritto all'albo dipendente di un ente pubblico, posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?
Risposta 3: Il dipendente pubblico è sottoposto, in virtù del
ruolo ricoperto, a norme più restrittive rispetto ai dipendenti di enti
privati.
Fermo restando alcune deroghe per determinati soggetti (come i
dipendenti a tempo parziale) o per alcune attività (ad esempio la
partecipazione a convegni o seminari), l'art. 53 del D.lgs. 163/2001
disciplina l'incompatibilità tra pubblico impiego ed altri incarichi
retribuiti specificando al comma 6 che "Gli incarichi retribuiti, di cui
ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso". br /> Tale regime di incompatibilità
potrà essere derogato solo attraverso la richiesta di autorizzazione, ed
il rilascio della stessa da parte dell'amministrazione dalla quale si
dipendente, e tale autorizzazione dovrà essere richiesta per ogni
specifico incarico.
Alla luce di quanto riportato, appare evidente come non sia possibile
rispondere in modo univoco alla domanda posta, ma sarà necessario
analizzare ogni singola fattispecie.
E' importante sottolineare che il rilascio dell'autorizzazione per una
singola prestazione non configura automaticamente la stessa come
prestazione occasionale perché andrà valutato se vi sono gli elementi
della contingenza, dell'eventualità e secondarietà (tipici di una
prestazione occasionale).
Domanda 4:
Posso svolgere una prestazione professionale inferiore a € 5.000 senza la necessità di aprire una partita IVA?
Risposta 4: Come riportato nella nota 448, il riferimento alla
soglia di € 5.000 previsto per le "collaborazioni occasionali" non trova
applicazione per i professionisti iscritti ad un albo. Conseguentemente
non è l'ammontare della o delle prestazioni ad individuare l'abitualità
o meno delle stesse (con il conseguente obbligo di aprire una posizione
IVA), ma le modalità di svolgimento.
Rispetto all'abitualità o meno della prestazione la recente
giurisprudenza (Cassazione 02/07/2014 Sent. 15031), ad esempio, ha
ricondotto a reddito d'impresa (quindi attività svolta con abitualità)
un importo di poco superiore a € 3.000 poiché da elementi
extracontabili, riscontrati durante una verifica, sono emersi tratti
distintivi di un'attività d'impresa organizzata (preventivi per i
clienti contenenti specifiche sui materiali, sui costi di trasporto e
montaggio, sugli acconti ricevuti).
Domanda 5:
Sono iscritto all'albo dei consulenti tecnici
d'ufficio tribunale (CTU) e mi è stato affidato un incarico. Posso
classificarlo come prestazione occasionale o devo necessariamente aprire
una posizione IVA?
Risposta 5: Sebbene l'attività sia svolta raramente, l'iscrizione
all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio è inquadrabile tra le
attività attraverso le quali il professionista manifesta la propria
volontà a ricoprire incarichi in modo ricorrente, e non in maniera
saltuaria e occasionale.
Secondo quanto riportato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
2997 del 27 marzo 1987, tale attività è classificabile come abituale e,
conseguentemente, realizzabile solo attraverso il possesso di una
partita IVA.
Domanda 6:
E' possibile considerare una "Direzione Lavori" svolta per un unico committente come una prestazione occasionale?
Risposta 6: La Direzione Lavori per sua natura è un'attività
complessa che richiede lo svolgimento di una pluralità di atti, anche
economici, con una sistematicità e ripetitività (si pensi ad esempio al
coordinamento dei lavori delle ditte subappaltatrici, piuttosto che alla
redazione dei SAL) che sicuramente individuano l'abitualità nella
prestazione.
Come evidenziato nelle precedenti risposte, è importante considerare la
modalità di svolgimento della prestazione al fine di configurarla come
abituale o meno.
L'esistenza dell'abitualità nello svolgimento di un'attività di lavoro
autonomo sussiste ogniqualvolta un soggetto ponga in essere con
regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici
coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo, con esclusione
quindi delle ipotesi di atti economici posti in essere in via meramente
occasionale (risoluzione ministeriale 24 novembre 1988 n. 550326).
Domanda 7:
Sono un ingegnere iscritto all'albo al momento
inoccupato e senza partita IVA. Mi è stata richiesta, da tre ditte di
costruzioni, la produzione di elaborati tecnici per l'ottenimento delle
autorizzazioni amministrative. Gli importi delle singole prestazioni
sono inferiori, cumulativamente, a € 5.000. Posso svolgere tale attività
come prestazione occasionale o devo aprire una partita IVA?
Risposta 7: Come riportato nella premessa, non è possibile
esprimere un parere sull'abitualità o meno della prestazione senza
considerare tutti gli elementi e la modalità di svolgimento.
L'attività sarà considerabile occasionale laddove sia riscontrabile
l'episodicità (accidentalità) degli incarichi. Diversa considerazione
andrà fatta nel caso in cui l'iscritto all'albo abbia aperto un proprio
studio di progettazione, con una targa informativa sul portone del
palazzo o abbia posto in essere attività di promozione della propria
attività (biglietti da visita distribuiti presso i cantieri). In questo
caso sembrerebbe sicuramente venir meno l'eventualità e l'episodicità
della prestazione, configurando l'attività come abituale, con il
conseguente obbligo di possedere una partita IVA.
Domanda 8:
Ho sviluppato un software e vorrei testare la
possibilità di commercializzarlo attraverso un sito internet. Posso
considerare tale attività come occasionale?
Risposta 8: Le informazioni riportate sicuramente tendono a
escludere il carattere di non abitualità dell'attività, in quanto vi è
stato non solo uno sforzo nella produzione del software, ma si prevede
di porre in essere un insieme coordinato di atti economici finalizzati
alla commercializzazione dello stesso.
Domanda 9:
Ho eseguito una prestazione occasionale. In quale
categoria di reddito è inquadrabile? Devo iscrivermi a INARCASSA? Devo
versare i contributi all'INPS?
Risposta 9: Il reddito prodotto dalle prestazioni occasionali è
qualificabile nei redditi diversi. Se il soggetto che esegue la
prestazione non è titolare di partita IVA non dovrà versare a INARCASSA
ma il reddito prodotto eccedente la soglia di € 5.000 sarà assoggettato a
contribuzione presso l'INPS (gestione separata).
Domanda 10:
Sono un pensionato iscritto all'albo. Nel caso di
superamento della soglia di € 5.000 dovrò versare i contributi alla
gestione separata dell'INPS?
Risposta 10: Le somme percepite superiori alla soglia di € 5.000
saranno soggette a contribuzione. Nel caso di soggetti senza copertura
previdenziale obbligatoria (ad es. iscritto all'albo inoccupato senza
partita IVA) per il 2015 l'aliquota contributiva è pari al 30,72%. Nel
caso di soggetti con copertura previdenziale obbligatoria (dipendenti) o
percettori di pensioni si applica l'aliquota ridotta pari al 23,5% per
il 2015.
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