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"Prestazioni occasionali senza limiti di tempo, compenso e senza Partita IVA: chiarimenti dal CNI"

fonte www.lavoripubblici.it / Professioni e Professionisti

05/02/2015 - Un recente dossier pubblicato dal Centro Sudi del Consiglio Nazionale Ingegneri in merito alle prestazioni occasionali e alla possibilità per gli iscritti ad un albo professionale che svolgono lavoro dipendente di svolgerle senza limiti di tempo, compenso e senza l'obbligo di partita IVA, ha suscitato una vera e propria rivolta dei liberi professionisti ( leggi articolo).

A distanza di poche settimane, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ritenuto necessario emettere una nota chiarificatrice che ha inviato a tutti gli Ordini territoriali, prendendo atto che il precedente documento ( nota 448 del Centro Studi - leggi news) aveva ingenerato il dubbio di un'apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un'attività professionale, tanto più in un momento di particolare difficoltà per la libera professione.

Il Centro Studi del CNI è tornato, dunque, sull'argomento con una nuova nota del Centro studi (n. 31 del 2015) in cui viene evidenziato che l'iscritto all'Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolge lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di eccezionalità, di non ripetitività e venga effettuata in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente. In tali condizioni, presenti tutte contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di partita IVA.

In pratica nella nuova nota del Centro studi CNI viene ribadito che:
  • l' iscritto all'albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non eserciti lavoro autonomo con regolarità, sistematicità e ripetitività, può svolgere attività di lavoro occasionale, cioè un lavoro saltuario ed episodico, non svolto con ripetitività, eseguito prevalentemente in proprio senza vincolo di subordinazione con il committente, senza la necessità di avere partita Iva;
  • per determinare l'occasionalità della prestazione non si può ricorrere ai limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale (che impone una durata massima di 30 giorni del contratto e un compenso che non superi 5.000 euro nell'anno solare), in quanto tali disposizioni non valgono per le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 61 del decreto legislativo 276/2003. In questo senso, e solo in questo senso, le prestazioni occasionali per gli iscritti all'Albo non hanno limiti di tempo e di remunerazione.


Alla nuova nota del Centro studi CNI, sono state allegate le risposte ai quesiti più ricorrenti che qui di seguito vengono riportate.

Domanda 1: Sono un dipendente di un ente privato iscritto all'albo. Posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?
Risposta 1: Rispetto alla possibilità di svolgere un incarico, laddove non sia prevista l'esclusività di rapporto all'interno del contratto di lavoro dipendente, la risposta è affermativa. Ovviamente è necessario valutare se la prestazione che verrà posta in essere conterrà o meno gli elementi di regolarità, sistematicità e ripetitività al fine di poterla inquadrare nell'ambito delle prestazioni di lavoro occasionali.
Su tale punto non esistono dei principi oggettivi che individuano elementi certi di presenza o meno dell'abitualità, ed ogni fattispecie dovrà essere singolarmente analizzata. Sicuramente il porre in essere atti propedeutici all'ottenimento di un incarico (come potrebbe essere l'iscrizione ad un elenco fornitori di una P. A. oppure l'iscrizione all'albo dei CTU di un Tribunale) dovrà essere valutato come volontà di porre in essere un'attività senza il carattere dell'eventualità, con la conseguenza di non poterla inquadrare come attività non abituale e svolgerla senza apertura di una partita IVA.

Domanda 2: Sono un pensionato iscritto all'albo, posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?
Risposta 2: La possibilità di svolgere una prestazione di natura occasionale non dipende dalla posizione lavorativa dell'iscritto all'albo ma dalla natura della prestazione stessa e, dalla sua modalità di svolgimento. Conseguentemente, una prestazione occasionale potrà essere eseguita sia da un pensionato sia da un dipendente in attività o meno (ad esempio perché in cassa integrazione) , così come da un neo iscritto all'albo che non è dipendente o titolare di partita IVA.

Domanda 3: Sono un iscritto all'albo dipendente di un ente pubblico, posso svolgere una prestazione di lavoro occasionale?
Risposta 3: Il dipendente pubblico è sottoposto, in virtù del ruolo ricoperto, a norme più restrittive rispetto ai dipendenti di enti privati.
Fermo restando alcune deroghe per determinati soggetti (come i dipendenti a tempo parziale) o per alcune attività (ad esempio la partecipazione a convegni o seminari), l'art. 53 del D.lgs. 163/2001 disciplina l'incompatibilità tra pubblico impiego ed altri incarichi retribuiti specificando al comma 6 che "Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso". br /> Tale regime di incompatibilità potrà essere derogato solo attraverso la richiesta di autorizzazione, ed il rilascio della stessa da parte dell'amministrazione dalla quale si dipendente, e tale autorizzazione dovrà essere richiesta per ogni specifico incarico.
Alla luce di quanto riportato, appare evidente come non sia possibile rispondere in modo univoco alla domanda posta, ma sarà necessario analizzare ogni singola fattispecie.
E' importante sottolineare che il rilascio dell'autorizzazione per una singola prestazione non configura automaticamente la stessa come prestazione occasionale perché andrà valutato se vi sono gli elementi della contingenza, dell'eventualità e secondarietà (tipici di una prestazione occasionale).

Domanda 4: Posso svolgere una prestazione professionale inferiore a € 5.000 senza la necessità di aprire una partita IVA?
Risposta 4: Come riportato nella nota 448, il riferimento alla soglia di € 5.000 previsto per le "collaborazioni occasionali" non trova applicazione per i professionisti iscritti ad un albo. Conseguentemente non è l'ammontare della o delle prestazioni ad individuare l'abitualità o meno delle stesse (con il conseguente obbligo di aprire una posizione IVA), ma le modalità di svolgimento.
Rispetto all'abitualità o meno della prestazione la recente giurisprudenza (Cassazione 02/07/2014 Sent. 15031), ad esempio, ha ricondotto a reddito d'impresa (quindi attività svolta con abitualità) un importo di poco superiore a € 3.000 poiché da elementi extracontabili, riscontrati durante una verifica, sono emersi tratti distintivi di un'attività d'impresa organizzata (preventivi per i clienti contenenti specifiche sui materiali, sui costi di trasporto e montaggio, sugli acconti ricevuti).

Domanda 5: Sono iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio tribunale (CTU) e mi è stato affidato un incarico. Posso classificarlo come prestazione occasionale o devo necessariamente aprire una posizione IVA?
Risposta 5: Sebbene l'attività sia svolta raramente, l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio è inquadrabile tra le attività attraverso le quali il professionista manifesta la propria volontà a ricoprire incarichi in modo ricorrente, e non in maniera saltuaria e occasionale. Secondo quanto riportato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2997 del 27 marzo 1987, tale attività è classificabile come abituale e, conseguentemente, realizzabile solo attraverso il possesso di una partita IVA.

Domanda 6: E' possibile considerare una "Direzione Lavori" svolta per un unico committente come una prestazione occasionale?
Risposta 6: La Direzione Lavori per sua natura è un'attività complessa che richiede lo svolgimento di una pluralità di atti, anche economici, con una sistematicità e ripetitività (si pensi ad esempio al coordinamento dei lavori delle ditte subappaltatrici, piuttosto che alla redazione dei SAL) che sicuramente individuano l'abitualità nella prestazione.
Come evidenziato nelle precedenti risposte, è importante considerare la modalità di svolgimento della prestazione al fine di configurarla come abituale o meno.
L'esistenza dell'abitualità nello svolgimento di un'attività di lavoro autonomo sussiste ogniqualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo, con esclusione quindi delle ipotesi di atti economici posti in essere in via meramente occasionale (risoluzione ministeriale 24 novembre 1988 n. 550326).

Domanda 7: Sono un ingegnere iscritto all'albo al momento inoccupato e senza partita IVA. Mi è stata richiesta, da tre ditte di costruzioni, la produzione di elaborati tecnici per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative. Gli importi delle singole prestazioni sono inferiori, cumulativamente, a € 5.000. Posso svolgere tale attività come prestazione occasionale o devo aprire una partita IVA?
Risposta 7: Come riportato nella premessa, non è possibile esprimere un parere sull'abitualità o meno della prestazione senza considerare tutti gli elementi e la modalità di svolgimento.
L'attività sarà considerabile occasionale laddove sia riscontrabile l'episodicità (accidentalità) degli incarichi. Diversa considerazione andrà fatta nel caso in cui l'iscritto all'albo abbia aperto un proprio studio di progettazione, con una targa informativa sul portone del palazzo o abbia posto in essere attività di promozione della propria attività (biglietti da visita distribuiti presso i cantieri). In questo caso sembrerebbe sicuramente venir meno l'eventualità e l'episodicità della prestazione, configurando l'attività come abituale, con il conseguente obbligo di possedere una partita IVA.

Domanda 8: Ho sviluppato un software e vorrei testare la possibilità di commercializzarlo attraverso un sito internet. Posso considerare tale attività come occasionale?
Risposta 8: Le informazioni riportate sicuramente tendono a escludere il carattere di non abitualità dell'attività, in quanto vi è stato non solo uno sforzo nella produzione del software, ma si prevede di porre in essere un insieme coordinato di atti economici finalizzati alla commercializzazione dello stesso.

Domanda 9: Ho eseguito una prestazione occasionale. In quale categoria di reddito è inquadrabile? Devo iscrivermi a INARCASSA? Devo versare i contributi all'INPS?
Risposta 9: Il reddito prodotto dalle prestazioni occasionali è qualificabile nei redditi diversi. Se il soggetto che esegue la prestazione non è titolare di partita IVA non dovrà versare a INARCASSA ma il reddito prodotto eccedente la soglia di € 5.000 sarà assoggettato a contribuzione presso l'INPS (gestione separata).

Domanda 10: Sono un pensionato iscritto all'albo. Nel caso di superamento della soglia di € 5.000 dovrò versare i contributi alla gestione separata dell'INPS?
Risposta 10: Le somme percepite superiori alla soglia di € 5.000 saranno soggette a contribuzione. Nel caso di soggetti senza copertura previdenziale obbligatoria (ad es. iscritto all'albo inoccupato senza partita IVA) per il 2015 l'aliquota contributiva è pari al 30,72%. Nel caso di soggetti con copertura previdenziale obbligatoria (dipendenti) o percettori di pensioni si applica l'aliquota ridotta pari al 23,5% per il 2015.


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