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"Decreto palchi: la gestione dei rischi da interferenze"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
16/02/2015 -
Spesso i decreti pubblicati in questi anni
in materia di tutela della sicurezza e salute, sono soggetti a successivi
chiarimenti riguardo alla loro applicazione pratica.
È il caso anche del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008. Dopo aver presentato su PuntoSicuro la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riceviamo e volentieri pubblichiamo alcuni estratti dei “ Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014” elaborati dall’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo ( Assomusica) con il contributo tecnico dell’ ASL Milano.
La prima parte dei chiarimenti si sofferma anche sull’importanza di una efficace gestione dei rischi derivati dalle interferenze, con riferimento, ad esempio all’ allestimento di palchi. Le altre parti saranno pubblicate dal nostro giornale nelle prossime settimane.
È il caso anche del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008. Dopo aver presentato su PuntoSicuro la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riceviamo e volentieri pubblichiamo alcuni estratti dei “ Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014” elaborati dall’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo ( Assomusica) con il contributo tecnico dell’ ASL Milano.
La prima parte dei chiarimenti si sofferma anche sull’importanza di una efficace gestione dei rischi derivati dalle interferenze, con riferimento, ad esempio all’ allestimento di palchi. Le altre parti saranno pubblicate dal nostro giornale nelle prossime settimane.
L’importanza di una
efficace gestione dei rischi derivati dalle interferenze
Prima di proseguire nei
chiarimenti riguardanti il decreto, occorre rimarcare che la normativa generale
di salute e sicurezza sul lavoro [1]
introduce una disciplina particolare per tutte quelle situazioni in cui un lavoro
viene affidato da un soggetto Committente ad uno o più operatori.
Questo, in quanto la scelta di
non svolgere alcune o tutte queste attività lavorative con proprio personale,
ma di affidarle a terzi, genera ulteriori criticità, principalmente di natura
interferenziale, che portano ad aumentare la probabilità che i rischi presenti
nei luoghi di lavoro si tramutino in infortuni per i lavoratori (la letteratura
evidenzia infatti un innalzamento degli indici infortunistici per le situazioni
di lavoro soggette ad interferenze). In tali contesti è fondamentale governare
rischi diversi tra di loro, riferiti alla compresenza di lavoratori di diversa
appartenenza e con differenti procedure operative, gestendone l’interferenza in
modo che essa non favorisca gli infortuni.
Ciò premesso, si ritiene
opportuno sottolineare come una corretta attuazione dell’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 implichi – in applicazione dei
principi di diritto sopra riassunti – in primo luogo una efficace valutazione
dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori
autonomi.
Al riguardo, va segnalato come la
giurisprudenza rimarchi [2]
che: “
il committente di lavori dati in
appalto deve (…) scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale
affidare l’incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non
soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (formali),
ma
anche della capacità tecnica e professionale (sostanziale), proporzionata al
tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di
espletamento della stessa”.
Di conseguenza, si raccomanda a
tutti i datori di lavoro e/o committenti di operare una valutazione
dell’idoneità tecnico professionale di chi (imprese e/o lavoratori autonomi)
sia chiamato a svolgere un lavoro, un servizio o una fornitura
con modalità
utili a verificare la capacità dell’impresa e/o del lavoratore autonomo di lavorare
“in sicurezza”. Tale verifica non dovrà limitarsi alla mera richiesta di
esibizione dell’iscrizione alla Camera di Commercio e del rilascio della
“autodichiarazione” in ordine alla corretta applicazione delle regole di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, bensì dovranno
essere intraprese attività di verifica sostanziale circa l’idoneità tecnico
professionale delle imprese a svolgere un determinato lavoro nel completo
rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul lavoro.
Le evidenze di riferimento che
devono essere richieste dal datore di lavoro committente andranno individuate
caso per caso, con specifico riguardo al tipo di intervento richiesto; esse
potranno consistere, ad esempio, nella esibizione degli attestati di formazione
degli operatori dell’appaltatore o dei lavoratori autonomi, nell’elenco delle attrezzature
e/o Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito DPI) o, comunque, in
qualunque ulteriore richiesta relativa alla salute e sicurezza, che sia diretta
a fornire al datore di lavoro committente utile dimostrazione della citata
idoneità tecnico-professionale. Insomma, è facoltà del committente richiedere
qualsiasi informazione o documentazione ritenuta utile a qualificare
compiutamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi. Quanto riportato
nel dettato normativo [3]
rappresenta un requisito minimo che tuttavia può, e anzi deve, essere ampliato
in virtù della complessità e pericolosità delle attività date in appalto.
Inoltre, al fine di ottemperare
in modo corretto alle disposizioni che impongono al datore di lavoro
committente di fornire adeguate e specifiche informazioni sui rischi presenti
nei luoghi di lavoro dell’appalto [4]
, come di assicurare adeguata cooperazione e coordinamento tra tutte le imprese
(comprese le subappaltatrici) coinvolte nei lavori, nei servizi e nelle
forniture [5],
si consiglia di pianificare almeno una preventiva riunione di coordinamento tra
tutti i soggetti coinvolti nelle attività, nel corso della quale procedere allo
scambio di informazioni di cui sopra, nonché alla discussione e individuazione
delle migliori misure di coordinamento e cooperazione tra le maestranze
coinvolte.
Di tale riunione andrà redatto
apposito verbale, utile a dimostrare l’adempimento degli obblighi appena
richiamati. Le risultanze di tale riunione possono implementare il contenuto
del DUVRI, essendo utili e sufficienti a individuare le ulteriori misure
adottate per eliminare o, se impossibile, ridurre i rischi da interferenza
delle lavorazioni.
A tale proposito si sottolinea
come la Corte
di Cassazione [6] abbia
espressamente evidenziato che la redazione del DUVRI non sia compito del solo
datore di lavoro ma costituisca adempimento delegabile ad altro soggetto.
Tuttavia, come in tutti i casi in
cui un soggetto obbligato ex lege decide di individuare qualcun altro che
svolga per lui determinati compiti, va ricordato che rimane in capo al datore
di lavoro committente la responsabilità di scegliere una persona in possesso
dei requisiti di esperienza, competenza e dei poteri gestori richiesti per
procedere a una corretta elaborazione del DUVRI.
Di conseguenza, si richiamano gli
associati alla massima attenzione nell’incaricare della redazione del DUVRI
solo persone adeguatamente formate, informate, addestrate e con esperienza
specifica all’incarico conferito per lo svolgimento di attività in materia di
gestione di appalti, lavori, servizi e forniture. La delega di funzioni non
esclude l’obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Durante la fase di svolgimento
dei lavori la normativa di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, a
differenza delle disposizioni di cui al capo I del Titolo IV, non prevede [7]
l’obbligatoria presenza di personale che, per conto del datore di lavoro
committente, sovrintenda alle operazioni di cooperazione e coordinamento e
verifichi l’applicazione delle disposizioni di sicurezza previste nel DUVRI.
Considerato il fatto che le operazioni di allestimento e disallestimento delle
opere temporanee coinvolgono, nella quasi totalità dei casi, numerose imprese
esecutrici e lavoratori autonomi che operano nello stesso ambiente con ritmi di
lavoro serrati, attività interferenti e utilizzo di attrezzature di lavoro ad
alto contenuto tecnologico, si ritiene utile superare tale limitazione
normativa prevedendo, comunque, la presenza di personale incaricato della
verifica delle condizioni di sicurezza durante i lavori.
Si consiglia pertanto di
nominare, con incarico o delega che individui in modo chiaro (anche nei
riguardi dei terzi) il relativo conferimento, un rappresentante del datore di
lavoro committente perché svolga “sul campo” attività di vigilanza e controllo
in ordine al pieno rispetto delle disposizioni per l’eliminazione o la
riduzione dei rischi interferenziali previste nel DUVRI.
Tale nomina, se riferita a
persona che disponga delle competenze adeguate allo svolgimento dell’incarico,
unite all’affidamento di adeguati poteri decisionali e di spesa [8],
costituirà un valore aggiunto per la gestione delle interferenze delle
lavorazioni e, al contempo, una garanzia per il datore di lavoro committente,
almeno in ordine ai compiti da lui espressamente conferiti al proprio
rappresentante.
Tutto ciò premesso, nel caso in
cui il datore di lavoro committente non abbia provveduto a nominare tale figura
dedicata alla gestione delle interferenze, segnaliamo che chi “effettivamente” [9]
svolge sul campo un ruolo di coordinamento operativo (ovvero, chi ha la
gestione e redazione di un cronoprogramma relativo alle fasi di lavorazione,
chi ha potere di modifica e di spesa sulle lavorazioni, nonché chi rappresenta
la figura di riferimento per le varie aziende coinvolte), esso diviene
responsabile anche in relazione alle gestione delle rischi interferenziali
descritti nel DUVRI.
In
conseguenza di questo, si invitano i datori di lavoro committenti a verificare
e/o fornire adeguata formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai
quadri ed ai dirigenti impiegati sul campo (produttore esecutivo/direttore di
produzione,
site coordinator e così
via).
Assomusica, “ Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014”,
documento realizzato con il contributo tecnico di ASL Milano (formato PDF, 9.55
MB).
[1] Di
cui alle direttive comunitarie di riferimento e, quindi, al d.lgs. n. 81/2008,
che ne costituisce recepimento.
[2] Cass.
pen., sez. IV, 19 Aprile 2010, n. 15081.
[3] Articolo
26 o allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008.
[4] Articolo
26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008
[5] Articolo
26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
[6] Cass.
pen., Sez. III, 16 Gennaio 2013, n. 2285
[7] Se
non per limitati casi semplificati e caratterizzati dalla presenza di rischi
nulli o quasi tali
[8] Formazione,
informazione, conoscenza dello stato dei luoghi nei quali l’appalto deve svolgersi
e dei relativi rischi, poteri di gestione delle attività di riferimento, con
particolare riguardo alla capacità di fornire indicazioni in ordine alla salute
e sicurezza sul lavoro
[9] Cfr.
l’articolo 299 del d.lgs. n. 81/2008
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