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"Imparare dagli errori: i carrelli elevatori e l’utilizzo delle forche"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
19/02/2015 - Continuando il percorso di “ Imparare dagli errori” attraverso il purtroppo ricco mondo di tipologie di infortuni correlati all’utilizzo dei
carrelli elevatori,
dopo aver parlato di incidenti correlati alla velocità del mezzo, al
ribaltamento del muletto, a manovre errate, al mancato utilizzo di
cinture di sicurezza, non potevamo non parlare anche degli accessori di
sollevamento più utilizzati, le
forche. Forche che non
sono adatte per tutti i sollevamenti e che se utilizzate in modo idoneo
possono esporre l’operatore a gravi rischi.
Tuttavia prima di riportare informazioni sui casi di infortunio e indicazioni per la prevenzione, ricordiamo ai nostri lettori:
- che la fonte per le dinamiche e le analisi degli incidenti è costituita dalle schede presenti nella banca dati di INFOR.MO.;
- che il
carrello elevatore semovente con conducente a bordo è tra le attrezzature di lavoro per le quali l’ Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro, pubblicato il 22 febbraio 2012, richiede una specifica abilitazione degli operatori.
I casi
Il
primo caso riguarda un infortunio avvenuto in conseguenza di un
urto del carrello elevatore.
Il titolare di un’attività si
trova alla guida dell’unico carrello elevatore presente in azienda.
Il carrello senza carico va ad
urtare violentemente con le forche contro la guida metallica fissata a terra
(rotaia) del cancello scorrevole. Dai rilievi eseguiti pare che il carrello
stesse viaggiando con le
forche
abbassate e, complice un leggero avvallamento del piazzale, si è impuntato
contro la guida sporgente di 2 cm dal suolo ricevendo un contraccolpo tale da
farlo urtare contro la struttura del mezzo e procurargli delle lesioni.
Probabilmente - non risultano
testimoni diretti dell’accaduto - l'infortunato “non indossava le cinture di
sicurezza in dotazione al mezzo. Nel manuale informativo e formativo per i lavoratori
in materia di sicurezza sul lavoro presente in azienda, si raccomandava, tra
l’altro, di tenere, nella marcia a vuoto, le forche del carrello ad una altezza
dal suolo di 10 -15 cm”. Non risultano “evidenze che il titolare abbia
partecipato ad iniziative di formazione”.
Al di là degli aspetti relativi
alla carenza formativa, due sono i
fattori
causali individuati dalla scheda di Informo:
- il lavoratore “non indossava le
cinture di sicurezza in dotazione al mezzo”;
- “l'infortunato circolava con le
forche del carrello elevatore troppo vicine al suolo”.
Il
secondo caso riguarda un infortunio avvenuto nell’ambito di una
ditta specializzata in movimentazione di
merci all’interno del magazzino.
Un operaio della ditta è addetto
allo stoccaggio dei prodotti alimentari mediante l’utilizzo di un carrello
elevatore. Dopo aver depositato della merce ad una altezza di circa 5,70 metri
il lavoratore si dirige verso l’area adibita a stoccaggio merci per prelevare
un’altra pedana di materiale. Nel percorrere il corridoio che collega i due
reparti urta con la parte superiore delle guide del carrello elevatore la trave
di copertura posta ad un’altezza di circa 5,70 metri, provocando così il
ribaltamento del mezzo. Durante la caduta il lavoratore nel tentativo di
mettersi in salvo esce dalla cabina comando dirigendosi lungo il raggio di
caduta del carrello elevatore e venendo così colpito alla testa dai supporti
delle guide. Il carrello elevatore non era provvisto di idonee cinture
di sicurezza.
Questi i fattori causali:
- trave di copertura non
adeguatamente segnalata;
- guida del carrello elevatore
con le forche alzate.
Infine il terzo caso riguarda un
infortunio avvenuto ad una carrellista addetto al
magazzino materie prime/semilavorati.
Il lavoratore transita con il carrello
elevatore a forca retrattile attraverso il corridoio di collegamento, alto
5,5 metri dal pavimento, dei due locali del magazzino. Durante la marcia,
eseguita a velocità sostenuta e con la torretta porta forca in posizione
elevata, urta la trave superiore del solaio del corridoio con la parte alta
della torretta.
A causa dell’urto si verifica una
notevole oscillazione del mezzo che in questo modo oltrepassa il punto di
impatto. Mentre il carrellista abbandona velocemente il posto di guida viene
schiacciato dalla torretta ribaltatasi al suolo con rotazione di 90° della base
del carrello elevatore.
Questi i fattori causali rilevati
dalla scheda:
- conduzione del carrello a
velocità superiore a quella consentita;
- mancanza di protezione del
posto di guida contro il ribaltamento;
- guida del carrello elevatore
con forca retrattile in posizione elevata.
La prevenzione
Ci soffermiamo su alcuni
documenti che, trattando la prevenzione degli incidenti con i carrelli
elevatori, fanno riferimento anche alle criticità nell’utilizzo e nella scelta delle
forche.
Ad esempio ci soffermiamo su un
documento prodotto in relazione al Piano
Mirato di Prevenzione "Carrelli elevatori e viabilità sicura in
azienda" dell’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza.
Nel documento dal titolo “ Carrelli
elevatori e viabilità sicura in azienda. Requisiti essenziali per l’uso in
sicurezza dei carrelli elevatori” sono presenti alcune
indicazioni generali relative alla scelta degli accessori del carrello
elevatore che “deve essere fatta in funzione del lavoro da svolgere e al luogo
dove si opera:
- in relazione all’ambiente di
lavoro ed al tipo di utilizzo (ambienti scarsamente illuminati, lavori in turni
serali e notturni, transito in zone promiscue con presenza di pedoni, ecc) il
carrello deve essere eventualmente dotato di: specchio retrovisore, fari di
illuminazione, girofaro, cicalino di retromarcia;
- se il carrello opera nel
piazzale esterno alla ditta è necessario munirlo di tettoia chiusa per
proteggere il carrellista da eventuali intemperie;
- solitamente i carrelli non
possono circolare in strada, e devono rimanere nel piazzale della ditta, se vi
è la necessità che i carrelli circolino in strada, anche per brevi tratti,
devono essere dotati dei requisiti previsti dal codice della strada;
- gli accessori di sollevamento
più utilizzati sono le forche, da utilizzare per prodotti collocati su bancali
o in ceste predisposte; ricordiamo però che le stesse non sono adatte per tutti
i sollevamenti, è vietato trasportare o agganciare i carichi sotto le forche,
anche se imbracati”. Infatti in questo modo di trasporto errato “si cambia
completamente il sistema di stabilità previsto dal costruttore passando da un
sistema di sollevamento statico, ovvero con il carico ben adagiato sopra le
forche, ad un carico dinamico che modifica pericolosamente la stabilità del
carrello”.
Il documento dà anche alcune
brevi informazioni sul
corretto utilizzo
del carrello e degli accessori di presa (forche o pinze):
- “le attrezzature di lavoro
devono essere utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso del costruttore;
- gli accessori scelti devono
essere adeguati al lavoro da svolgere, (ad es. le forche non sono adatte per
trasportare carichi agganciati sotto di esse);
- quando il carico non è su
pallet deve essere movimentato con altri accessori (es. pinze);
- il carrello non è progettato
per il sollevamento in quota delle persone sulle forche”.
Ricordiamo inoltre alcune indicazioni
presenti nella “ Scheda tecnica n° 24: i
carrelli elevatori con operatore a bordo (carrelli elevatori a forche)”,
presente sul sito dell’ Azienda
Ospedaliera S.Orsola Malpighi di Bologna e curata dal Servizio Prevenzione
e Protezione dell’Azienda.
In relazione alla
movimentazione del carico
si indica, prima di azionare il carrello, di “abbassare sempre le forche (sia
vuote che cariche) per evitare il pericolo rovesciamento o ribaltamento”.
Sempre in relazione alle forche
riprendiamo brevemente dalla scheda alcune
regole di guida:
- “durante la marcia a vuoto
mantenere le forche a 10÷15 cm dal suolo;
- non sollevare o abbassare le
forche mentre il carrello elevatore è in corsa”.
Dopo aver trattato il tema dei
carrelli industriali semoventi (i classici "muletti"), ci soffermiamo
infine su alcuni aspetti relativi ai
carrelli
semoventi a braccio telescopico con le schede contenute nella seconda parte
del manuale “ Le
macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”– documento nato
dal rapporto di collaborazione tra l’ INAIL Piemonte e il CPT Torino – e in
particolare sulla scheda dal titolo “ Scheda
5 - Carrello elevatore telescopico”.
Con riferimento a questa particolare
tipologia di carrello, riportiamo quanto indicato in relazione a due importanti
fattori di rischio:
-
ribaltamento: “il ribaltamento
dell’attrezzatura può essere determinato da una serie di cause come:
cedimento del piano di appoggio o dei percorsi, ad esempio per la presenza di
sottoservizi; posizionamento scorretto degli stabilizzatori, ad esempio per la
mancata o insufficiente distribuzione del carico sul terreno; errori di manovra
durante la guida; cedimento strutturale, ad esempio dovuto a mancata o carente
esecuzione dei controlli, in particolare sui dispositivi di sicurezza; urti del
braccio contro ostacoli fissi o mobili. Per prevenire tale rischio occorre
verificare i percorsi e le aree di intervento, rispettare scrupolosamente le
istruzioni del fabbricante e il registro di controllo ed eseguire le verifiche
previste dalla norma; inoltre, il manovratore deve fare uso delle cinture
di sicurezza”;
-
caduta di materiale dall’alto: il rischio è “dovuto alla
movimentazione di carichi o a errate manovre che comportano l’urto del braccio
o delle forche contro strutture fisse. La riduzione di tale rischio deve essere
perseguita movimentando pallets (bancali) correttamente confezionati in modo
che il materiale non possa fuoriuscire; nel caso di uso
dell’argano, l’imbracatura corretta dei carichi con adeguati accessori di
sollevamento consente la riduzione di questo rischio. In ogni caso, quando
necessario, deve essere adottato il corretto uso dei segnali gestuali, o di
altri efficaci mezzi, per la comunicazione tra il manovratore e l’aiuto
manovratore. Per limitare i rischi di caduta di materiali, il carico
trasportato lungo i percorsi deve essere mantenuto ad un’altezza minima da
terra. È necessario mantenere le forche ad una minima distanza dal suolo anche
durante i tragitti a vuoto, per avere la completa visibilità della strada e per
evitare di urtare/agganciare strutture o impianti esistenti (ad esempio cavi e
ponteggi)”.
Pagina introduttiva del sito web di
INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero
3642,
678a e
850a (archivio
incidenti 2002/2010).
Tiziano Menduto
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