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"Ok al risarcimento se una costruzione ostruisce il panorama"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
19/02/2015 - Il panorama fruibile da un’abitazione è un diritto e un valore
aggiunto. Se la costruzione di un edificio lo compromette, scatta il
risarcimento del danno. Lo ha affermato il
Consiglio di Stato con la
sentenza 362/2015.
I giudici hanno sottolineato che se il godimento del panorama viene ostacolato dalla realizzazione di un intervento su un immobile vicino, si crea la lesione di un diritto riconducibile al rispetto delle distanze tra edifici, alle luci e alle vedute.
Secondo il CdS, il panorama costituisce un valore aggiunto che incrementa la quotazione di mercato dell’immobile e corrisponde ad un interesse meritevole di tutela. La sua lesione, dovuta ad una costruzione illegittima, determina un danno ingiusto da risarcire. La prova è data dal rapporto tra il pregio riconosciuto all’immobile in base al panorama e il deprezzamento commerciale conseguente alla costruzione.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, un condominio aveva ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato di tre piani. Dopo una serie di ricorsi, presentati dal proprietario di un immobile vicino, che lamentava di non poter più godere del panorama, il Tar aveva disposto la demolizione del terzo piano. Nonostante l’intervento fosse impossibile da realizzare, il Tribunale aveva negato il risarcimento del danno.
Il Consiglio di Stato ha invece nominato un verificatore incaricato di quantificare l’entità del risarcimento.
I giudici hanno sottolineato che se il godimento del panorama viene ostacolato dalla realizzazione di un intervento su un immobile vicino, si crea la lesione di un diritto riconducibile al rispetto delle distanze tra edifici, alle luci e alle vedute.
Secondo il CdS, il panorama costituisce un valore aggiunto che incrementa la quotazione di mercato dell’immobile e corrisponde ad un interesse meritevole di tutela. La sua lesione, dovuta ad una costruzione illegittima, determina un danno ingiusto da risarcire. La prova è data dal rapporto tra il pregio riconosciuto all’immobile in base al panorama e il deprezzamento commerciale conseguente alla costruzione.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, un condominio aveva ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato di tre piani. Dopo una serie di ricorsi, presentati dal proprietario di un immobile vicino, che lamentava di non poter più godere del panorama, il Tar aveva disposto la demolizione del terzo piano. Nonostante l’intervento fosse impossibile da realizzare, il Tribunale aveva negato il risarcimento del danno.
Il Consiglio di Stato ha invece nominato un verificatore incaricato di quantificare l’entità del risarcimento.
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