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"Formazione: risposte ai dubbi sull’applicazione della normativa"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
26/02/2015 -
Tra i compiti assegnati agli SPISAL, i Servizi Prevenzione
Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro, c’è anche quello di sviluppare
attività di informazione, formazione e promozione della salute in
materia di sicurezza e salute e fornire assistenza alle aziende per
l’attuazione delle misure di prevenzione. Proprio partendo da questi
compiti l’ Azienda ULSS 9 Treviso ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte ai quesiti formulati
dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
inoltrate allo sportello informativo dello SPISAL dell'Ulss 9. Riportiamo oggi i quesiti e le risposte pubblicate in
materia di formazione.
1 – FORMAZIONE
D. Ho conseguito una laurea
prevista dall'art. 32 comma 5 del Dlgs 81/08. Per svolgere il ruolo di RSPP,
sono esonerato dai moduli A e B del corso ? per quali settori ATECO ? Ho
l'obbligo di frequentare il modulo C ?
R. E' esonerato dalla frequenza
dei moduli
A e B. Nel caso del modulo B è esonerato per tutti
i settori di attività (ATECO).
Dovrà però frequentare il modulo C. I moduli A e C costituiscono crediti
permanenti mentre dovrà frequentare gli aggiornamenti previsti per il modulo B
per ogni settore ATECO in cui esercita l'attività (anche con formazione a
distanza - FAD).
D. La Ns. struttura, disponendo
di CARRELLI ELEVATORI in uso al personale di manutenzione e magazzino, già nel
dicembre 2007 aveva provveduto in tal senso, predisponendo un evento formativo
per il personale interessato al termine del quale è stata consegnata copia del
quaderno informativo “La conduzione dei carrelli” (norme di sicurezza per
carrellisti) e rilasciato un attestato di frequenza sul quale vengono indicati
i dati del discente: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice
fiscale e n. documento di identità. Risulta evidente che su tale documentazione
non vengono riportate le ore di formazione; è a tal proposito che ci si chiede
se il corso effettuato è da ritenersi valido a tutti gli effetti secondo la
normativa vigente o se è il caso di ripetere l’istruzione dei dipendenti
preposti all’utilizzo degli strumenti in oggetto.
R. Ci troviamo nelle condizioni
previste dal punto 9.1 lett c) dell’allegato A dell’ accordo
Stato Regioni del 22/febbraio/2012: “corsi di qualsiasi durata non
completati da verifica finale”. A questo punto è necessario valutare la
documentazione dei corsi precedenti secondo le indicazioni del punto 9.3 per
questa tipologia:
a) se sono disponibili almeno il
registro del corso con gli argomenti trattati, elenco e firma di
presenza dei discenti, nominativo
e firma del docente, data di effettuazione, i lavoratori devono frequentare
entro 24 mesi dal 12/03/2013 il corso di aggiornamento di cui al punto 6 (4
ore) + verifica finale.
b) Se non è disponibile la
documentazione sopra descritta, la formazione pregressa non può essere riconosciuta
e devono fare ex novo il corso di 12 ore con verifica
D. In riferimento all'Accordo
Stato-Regioni pubblicato in G.U. 11/01/2012, ed in particolare alla formazione
dei lavoratori, si pone il seguente quesito: per ditta con Informazione/Formazione
effettuata giugno 2004 (quindi prima del 11/01/2007) con attività a rischio
Alto che prevede quindi una formazione base + specifica di complessive 16 ore,
si chiede se si può ottemperare alla normativa con aggiornamento di n. 6 ore anche
se effettuato pochi giorni dopo l'11 gennaio 2013.
R. Il punto 11 dell’accordo
pubblicato il 11/01/2012 riconosce la formazione
pregressa per i lavoratori se è stata erogata nel rispetto delle previsioni
normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi di lavoro per
quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi (anche se
non conformi per durata e argomenti ai programmi attualmente in vigore). Se
questa condizione è soddisfatta, i corsi effettuati da più di cinque anni dalla
data di pubblicazione dell’accordo devono essere integrati con un aggiornamento
entro 12 mesi (dalla data di pubblicazione, cioè entro il 11/01/2013 secondo
quanto indicato dalle Linee applicative del 25/07/2012).
Oltre tale data, il ritardo
nell'effettuazione dell'aggiornamento è sanzionabile ma è comunque
valido dopo il suo completamento.
D. Gradirei sentire il vostro
parere sul caso del dipendente in possesso di patente per la conduzione di un
carrello elevatore, per il quale sorge il dubbio se è sufficiente questa patente
o se comunque è obbligato a fare un corso per la guida del carrello elevatore
ai sensi dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/febbraio/2012.
R. La patente di guida in parola
abilita alla conduzione dei carrelli su strada in base alle norme del Codice
della Strada; manca tutta la parte relativa all’uso in sicurezza
del carrello.
Pertanto il corso deve essere
effettuato secondo le indicazioni dell'accordo in funzione delle settore di
appartenenza (es. agricoltura), della formazione pregressa sulla sicurezza e
della norma transitoria di cui all'art. 12 dell'accordo stesso.
D. Che tipo di formazione deve
garantire il datore di lavoro per i lavoratori che fanno uso di transpallet
elettrici timonati con uomo NON a bordo (con o senza castello di sollevamento)?
R. E’ necessaria la formazione di
cui all’art. 37 più quella prevista dall’art. 73 anche se non è prevista la
specifica abilitazione di cui al comma 5 secondo l' accordo
Stato Regioni del 22/02/2012. Nel caso del “transpallet senza uomo a bordo”
tale abilitazione non è necessaria
ma bisogna comunque fornire la
formazione specifica su questo tipo di attrezzatura.
D. Nelle aziende in forma di
società (due o più soci), senza dipendenti od altri lavoratori subordinati,
deve essere comunque erogata formazione generale e specifica ai sensi dell’articolo
37 del D.Lgs. 81/2008? Se sì, in caso di S.n.c., la formazione deve essere effettuata
da tutti i soci anche se sono tutti datori di lavoro?
R. E’ necessario considerare
quale sia il tipo di società e il ruolo dei soci (poteri di amministrazione).
In alcuni casi tutti i soci sono datori di lavoro ma possono anche essere contemporaneamente
equiparati ai lavoratori (dipendenti l'uno dell'altro).
Nell’ipotesi della S.N.C. e che
siano tutti soci con pari poteri (quindi tutti datori di lavoro), quello che
svolge le funzioni di RSPP deve fare la formazione come Datore di lavoro RSPP; gli
altri (se lavoratori) devono fare quella del lavoratore (si può infatti
considerare che per l’RSPP la formazione include anche quella del lavoratore
per argomenti e durata). Se RSPP è esterno, tutti i soci lavoratori devono
seguire i corsi per lavoratore.
D. Ho una ditta individuale con
un associato in partecipazione, devo adempiere al decreto 81/2008? ossia fargli
fare i corsi di formazione?
R. Se l’associato in
partecipazione non svolge attività lavorativa e non ci sono altri lavoratori
dipendenti, l’unico obbligo è
quello previsto dall’art. 21 del T.U in quanto il datore di lavoro è l’unico
lavoratore e svolge l’attività in piena autonomia (per il lavoratore autonomo
la formazione è facoltativa). Se l’associato presta la propria opera all’interno
dell’azienda è a tutti gli effetti un lavoratore e quindi per il datore di
lavoro (l’altro socio) scattano tutti gli obblighi previsti in caso di presenza
di dipendenti, incluso quello della formazione del lavoratore.
D. Chiedo un parere in merito ad
una gru mobile elettrica senza uomo a bordo, movimentata/condotta tramite
radiocomando, assoggetta il conduttore ad obbligo di formazione secondo i
requisiti dettati dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per le gru mobili?
Se no, che tipo di formazione/addestramento è necessario debba essere in possesso
il conduttore?
R. Il punto 1.1 dell’allegato A
contiene le definizioni delle attrezzatore soggette alla formazione. Il punto
c) “gru mobile” non fa distinzione tra uomo a bordo e non a bordo (come invece
fa il punto e-2 “Carrelli Industriali Semoventi”). Riteniamo pertanto che tale attrezzatura
sia soggetta all’obbligo di formazione previsto dall’accordo del 22/02/2012.
D. Chiedo cortesemente vostra
indicazione in merito al riconoscimento della formazione pregressa per gli
addetti alla conduzione dei carrelli elevatori, in particolare quando questa
risulti “datata” (ad esempio formazione precedente al 2008). Posto che in
questi casi dovrebbe essere più corretto seguire una formazione completa di 12
ore piuttosto che solo l’aggiornamento di 4 ore entro il 2015 come stabilito dall’Accordo
Stato-Regioni del 2012, chiedo Vostra indicazione al riguardo e se in tal caso
possa sempre ritenersi corretto marzo 2015 come termine di adeguamento.
R. Il punto 9. dell’ accordo del
22/02/2013 precisa le modalità per il riconoscimento della formazione
pregressa. Più che il tempo trascorso dalla formazione pregressa, occorre considerare
il tipo di documentazione, la durata del corso, il programma svolto e l’eventuale
effettuazione di test di verifica. Nel caso del punto 9.1 a) il corso vale per
5 anni dalla data di
superamento del test, trascorsi i
quali deve essere fatto l’aggiornamento di 4 ore. Se si ricade
nei punti 9.1. b) e 9.1 c) si
deve fare subito l’aggiornamento e i 5 anni di validità decorrono dalla data di
conclusione dell’aggiornamento. L’accordo non prevede date limite per “datare”
i corsi pregressi, fermo restando che è sempre cura del datore di lavoro
assicurarsi che la formazione sia completa e sufficiente (la norma definisce i
minimi ma non è vietato fare di più).
Riguardo alla data di entrata in
vigore bisogna tenere presente il punto 12 norma transitoria:
- Per i nuovi addetti all’attrezzatura,
il corso deve essere fatto immediatamente (prima dell’utilizzo).
- Per coloro che usavano già i
carrelli prima della data di entrata in vigore (12/03/2013) l’obbligo decorre,
a nostro parere, dal 12/03/2015 (due anni dopo la data di entrata in vigore).
Infatti, l’accordo del 25/07/2012, che indica di considerare la data di “pubblicazione”
in G.U. ove venga indicata la data di “entrata in vigore” è riferito ai due precedenti
accordi sulla formazione dei datori di lavoro e alla formazione dei lavoratori,
dirigenti e preposti prevista dal titolo I del DLgs 81/08 ma NON è
esplicitamente riferito all’accordo sulle attrezzature; trattandosi di sanzioni
penali, non è possibile l’interpretazione analogica.
D. Per le ditte del settore
terziario con attività principale di commercio (P) che comporta una classe
Ateco a basso rischio e con attività secondarie (S) definite dalla classe Ateco
a medio o ad alto rischio … la formazione dei lavoratori dovrà essere di 8 ore
nel caso di rischio basso, di 12 ore se il rischio è medio e di 16 ore per il
rischio alto OPPURE di 8 ore per tutti essendo l’attività principale o
prevalente di basso rischio con l’aggiunta di 4 ore specifiche per l’effettiva
esposizione di rischio dei lavoratori in relazione alla classe di rischio Ateco
secondaria?
R: In un’azienda cui sono
attribuiti vari codici Ateco, la formazione dei singoli lavoratori dovrà
derivare dal codice Ateco corrispondente alla mansione realmente svolta dal lavoratore
stesso. Il lavoratore, di conseguenza, frequenterà un numero di ore definite
dalle classi di rischio per codice Ateco specifico: 8, 12 o 16 ore
rispettivamente per rischio basso, medio o alto. Pertanto per organizzare al
meglio la formazione sarà necessario individuare in primo luogo le reali
attività svolte dall’azienda e in seconda battuta dal lavoratore.
Se il lavoratore, all'interno di
una stessa azienda, va a svolgere mansioni riconducibili ad un settore Ateco a
rischio maggiore, la formazione specifica dovrà essere quella attinente ai rischi
della mansione svolta (vedi accordo 25/07/2012 che prevede la effettività delle
mansioni svolte come criterio per la formazione).
Il DLgs 81/08 comunque indica che
il datore di lavoro ha la responsabilità di valutare che il lavoratore abbia
una formazione completa ed adeguata, a prescindere dal minimo previsto dalla
normativa.
D. In uno studio composto da 3
soci, alcuni avvocati collaboratori e 3 segretarie dipendenti … è corretto far
fare la formazione obbligatoria (4 ore di formazione generale + 4 ore di
formazione specifica) agli avvocati collaboratori a p.iva non dipendenti? Se la
formazione risulta obbligatoria anche per gli avvocati collaboratori dello
studio, a carico di chi è? del datore di lavoro o a loro carico?
R: Dalla definizione di
“lavoratore” ai sensi dell’art. 2, c.1, lett. a) del DLgs 81/08, non solo i
collaboratori, ma anche i soci lavoratori o associati in partecipazione
rientrano in tale qualifica, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il
datore di lavoro dovrà quindi farsi carico della formazione.
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