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"Decreto palchi: l’applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
02/03/2015 -
Per favorire la corretta applicazione
pratica del Decreto interministeriale sulla sicurezza
dei palchi e degli allestimenti fieristici, previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008,
continuiamo la pubblicazione dei “
Chiarimenti
sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014” elaborati dall’Associazione
Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo ( Assomusica) con il
contributo tecnico dell’ASL Milano. Dopo aver parlato, nella prima parte,
della gestione dei rischi derivati dalle interferenze, ci soffermiamo oggi in
particolare sull’applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008. Le altre
parti saranno pubblicate dal nostro giornale nelle prossime settimane.
L’applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008
Per tenere conto delle
“particolari esigenze” di settore, individuate puntualmente all’articolo 2 del
decreto [1]
[il decreto
interministeriale 22 Luglio 2014, ndr], l’articolo 3 descrive come le
disposizioni del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 trovino
applicazione ai lavori svolti negli spettacoli, mentre il successivo articolo 4
provvede ad una analoga regolamentazione rispetto al Capo II (lavori in quota).
Il decreto ha operato in questo
caso con due distinte modalità semplificatorie; innanzitutto sono indicate
quelle disposizioni (di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008) che non trovano
più applicazione nei cantieri per spettacoli, in quanto assolutamente non
pertinenti all’attività svolta. Tra queste si segnala:
- abolizione dell’obbligo per il
committente di prendere in considerazione, in fase di progettazione dell’opera,
il Fascicolo Tecnico dell’Opera. Di conseguenza viene abrogato l’obbligo per il
CSP di redazione di tale documento;
- abolizione dell’obbligo da
parte del Committente/RL di indicare sul cartello di cantiere i nominativi del
CSP e del CSE;
- abolizione dell’obbligo da
parte del Committente/RL di chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell’organico medio annuo riportante gli estremi dei numeri di iscrizione ad
INAIL, INPS e casse edili ed il CCNL stipulato;
- abolizione dell’obbligo da
parte del Committente/RL di inviare copia della notifica preliminare, DURC
delle imprese esecutrici e una dichiarazione di assolvimento degli obblighi di
cu all’articolo 90, comma 9, lettere a) e c), d.lgs. n. 81/2008, all’amministrazione
concedente il titolo abilitativo;
- abolizione della disposizione
di cui all’articolo 90, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede la sospensione del
titolo abilitativo in assenza di PSC, FTO o notifica preliminare;
- abolizione della disposizione
di cui all’articolo 90, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede la
possibilità di non nominare il CSP per lavori privati non soggetti a permesso
di costruire e di importo inferiore ai 100.000 €.
Altre disposizioni sono state
rimodulate per consentire un’ottimale applicazione nel settore in trattazione
e, in particolare:
- ai fini dell’applicazione
dell’obbligo di cui all’articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 il PSC ed
i POS devono essere messi a disposizione dei Responsabili dei Lavoratori per la
Sicurezza prima dell’inizio dei lavori e non più almeno 10 giorni prima del
loro avvio;
- è stata introdotta la
possibilità per le maestranze di individuare un Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza di Sito Produttivo;
- il decreto puntualizza che
l’opera temporanea non necessita di opere provvisionali, ovvero ponteggi e
simili, per la realizzazione delle stesse, qualora tale opera garantisca idoneo
sostegno per i lavoratori. Seppur il decreto non definisca nel dettaglio le
caratteristiche richieste alle opere temporanee per risultare idonee al
sostegno degli operatori, si può intendere idonea a tale scopo una
dichiarazione redatta da professionista abilitato a norma di legge circa la
resistenza ai carichi statici e dinamici dovuti sia al peso degli operatori che
intervengono durante l’allestimento ma anche ad una loro eventuale caduta dalla
struttura, trattenuta da sistemi anticaduta. In altre parole le opere temporanee
oltre a sostenere il peso di tecnologie e operatori, devono disporre di punti
di ancoraggio per DPI anticaduta;
- il decreto identifica inoltre,
senza entrare nel merito, la necessità di un’eventuale ulteriore formazione ed
informazione specifica, aggiuntiva rispetto al corso per ponteggisti, quelle
tipologie di lavoratori addetti al montaggio e smontaggio di opere temporanee.
Si ritiene che tale ulteriore formazione sia sempre da prevedere; ciò in
considerazione del fatto che, seppur nel montaggio di un palco vengano
impiegati anche elementi multidirezionali (simili a quelli impiegati per il
montaggio dei ponteggi), le tecniche costruttive utilizzate siano del tutto
particolari e specifiche, differenziandosi notevolmente da quelle previste nel
programma formativo dei corsi per ponteggisti. I contenuti e la durata di tale
ulteriore formazione sono a discrezione e responsabilità del datore di lavoro.
In ogni caso, la formazione deve risultare adeguata e sufficiente (
scaff e arrampicatori);
- per quanto riguarda i
lavoratori impiegati in attività che prevedono il posizionamento mediante funi
il decreto prevede la necessità di una ulteriore, eventuale formazione che vada
oltre il livello base rappresentato dal “Corso Funi”. Anche in tale caso, il decreto
non definisce quali siano i requisiti di questa ulteriore formazione né la sua
durata minima. Senza voler definire in questa sede il profilo professionale del
personale impiegato in tali lavorazioni, nel settore dello spettacolo questi
lavoratori sono i
rigger.
Il
rigger è colui che tra le sue attività principali in quota installa
paranchi ad uso scenotecnico (motori), realizzando l’esatto punto di
appendimento [2]. Egli provvede inoltre alla messa in sicurezza
dei carichi sospesi.
Tale lavoratore deve possedere
competenze professionali di altissimo contenuto tecnologico ma anche di
“progettazione”; deve, inoltre, essere in grado di impiegare correttamente
tecniche di lavoro in quota che differiscono dalle comuni procedure operative
impiegate in altri settori (ad esempio edilizia, manutenzione e pulizia in
altezza e così via).
Pertanto, è auspicabile che le
competenze appena descritte trovino riscontro e attestazione in appositi
percorsi formativi riconosciuti, tenuto conto che l’attuale percorso formativo
per lavorazione su funi (il c.d. “Corso Funi”) è condizione essenziale ma non
sufficiente, che dovrà dunque essere implementata a cura del datore di lavoro.
Assomusica, “ Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014”,
documento realizzato con il contributo tecnico di ASL Milano (formato PDF, 9.55
MB).
RPS
[1] Il
quale le identifica come segue:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di
lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori,
autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile
e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di
diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi
brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi
ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati
da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e
ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.
[2] In
base al layout redatto dal capo rigger e validato dal tecnico-progettista
abilitato.
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