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"Jobs Act: le modifiche in materia di ispezioni e formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
05/03/2015 - In questi mesi PuntoSicuro ha pubblicato diversi articoli per raccontare le conseguenze che il cosiddetto
Jobs Act, la legge delega per la riforma del lavoro,
potrà avere su molti temi relativi alla tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Conseguenze che potranno essere, secondo i
pareri, positive o negative, ma che è necessario assolutamente conoscere
per comprendere la direzione e gli intenti del legislatore in materia
di sicurezza.
Come indicato in una nostra breve
news, ad esempio nei
decreti
attuativi che sono stati esaminati dal Consiglio dei Ministri tenuto a Palazzo Chigi lo scorso 20
febbraio 2015 c’è un punto che potrebbe rendere facoltativo l'obbligo della
formazione alla sicurezza quando si è demansionati. E ricordiamo che, Decreto
81 alla mano, l’articolo 37 sulla formazione indica invece chiaramente che la
formazione deve avvenire in occasione anche del
trasferimento o cambiamento di mansioni.
Cosa dice precisamente il decreto attuativo relativo al demansionamento
sul tema della formazione? Che succede se il decreto attuativo dovesse essere
approvato senza modifiche?
Riportiamo a questo proposito l’
articolo 55 del decreto attuativo relativo
a nuovi contratti, demansionamento e precariato, nella versione discussa ma non
ancora definitiva:
TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE MANSIONI
ART. 55
(Mutamenti delle mansioni)
1. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento
delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi
aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere
assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario,
dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non
determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni
appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da
contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il
lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del
trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi
retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente
prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o
avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto
legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati accordi
individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della
relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione
dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento
delle condizioni di vita.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e
l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove
la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore
in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche
aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità
produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e
quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è
nullo».
2. L’articolo 6 della legge 13
maggio 1985, n. 190, è abrogato. |
Altri due punti che è necessario
chiarire in merito al Jobs Act sono relativi alla
legge-delega sulla normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui, ad oggi, si sa poco o nulla e all' Agenzia
unica delle ispezioni del lavoro a cui si fa cenno nel Jobs Act approvato a
dicembre e a cui sarebbe dedicato un decreto attuativo che è ancora in fase di
definitiva formulazione.
Ricordiamo brevemente quanto
indicato nel Jobs
Act riguardo alla delega sulla sicurezza:
(...)
5. Allo scopo di conseguire
obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
(...) |
Cosa dice il decreto attuativo relativo all’Agenzia Unica? Quale sarà
il futuro delle ispezioni del lavoro in Italia? E cosa è stato ad oggi della
delega “in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”?
Per dare qualche risposta a
queste domande, specialmente in merito al tema del rapporto tra formazione e
demansionamento, abbiamo intervistato
Sebastiano
Calleri, il Responsabile Salute e Sicurezza della Confederazione Generale
Italiana del Lavoro ( Cgil)
nazionale, che nei giorni scorsi ha sollevato il problema della formazione nei
lavoratori demansionati.
Oltre a rispondere alle nostre
domande il dirigente sindacale si sofferma sulla Commissione di inchiesta sugli
infortuni sul lavoro e illustra brevemente la posizione più generale della Cgil
sulla legge delega per la riforma del lavoro.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Vediamo intento di capire se che è successo in relazione alla delega
contenuta nel Jobs act per legiferare in materia di tutela della sicurezza e
salute secondo i criteri della semplificazione e razionalizzazione... Mi pare
che ad oggi non se ne sia fatto nulla...
Sebastiano Calleri: Sì, al momento non si hanno notizie di uno
sviluppo su questa delega e la cosa può essere interpretata in vari modi. Ossia
che non siano ancora maturati nel governo intenzioni precise o orientamenti
precisi, perché sappiamo che su questo c’è anche un grande dibattito che non
coinvolge solo le parti sociali propriamente dette ma anche la Commissione
Consultiva nazionale ex articolo 6, che su questo ha avuto un grandissimo
dibattito (...). Se semplificare significa applicare le norme meglio, siamo
d’accordo, se significa abolire ridondanze che non permettono di sviluppare un
positivo clima di prevenzione e protezione e anche un positivo lavoro al loro
interno siamo d’accordo, se bisogna semplificare sulla formazione e eliminare
dualità di procedure siamo d’accordo. Se ci si dice se siamo d’accordo di abolire
la valutazione dei rischi alle piccole e medie imprese non siamo d’accordo
ovviamente....
Credo che poi nel provvedimento già approvato a dicembre ci fosse già il
riferimento ad un Agenzia Unica per le ispezioni...
SC: C’è una delega del Jobs Act
dedicata espressamente a questo. Doveva andare in Consiglio dei Ministri il
20 febbraio. Non ci è andata.
Noi abbiamo accolto positivamente
questa cosa perché la
bozza di decreto
rispetto all’Agenzia Unica non ci piaceva affatto e non ci piaceva per due
motivi.
Uno perché è una delega come al
solito senza alcuna risorsa, cioè a invarianza della finanza pubblica. E’ una
riorganizzazione basata sul risparmio economico nella quale si prevede
l’abolizione, per esempio, delle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro
e anche di quelle interregionali nell’ottica della razionalizzazione, ma in
realtà di un accorpamento e di un taglio di fondi. Non si dice poi nulla di
quello che l’Agenzia farà.
Vi dico solo una chicca che era
contenuta nella Relazione Illustrativa del provvedimento: c’è l’ispettore, fa
il suo lavoro sul territorio e quindi non ha bisogno di un ufficio per tutta la
settimana, e poi torna una volta a settimana a scaricare le pratiche
all’interno della struttura. Questo è un modo di vedere le cose che non ci
soddisfa. Primo perché in realtà le professionalità presenti all’interno dei
servizi ispettivi del Ministero del Lavoro (...) sono professionalità
multiformi che hanno bisogno di formazione (...) e soprattutto hanno bisogno di
mezzi (...).
Crediamo che anche questa sia
un’operazione da fare con molta attenzione e molta cautela. Noi non siamo in
toto contrari all’Agenzia e alla sua istituzione. Però si deve fare con un
criterio di positività di tutti, sia per i lavoratori che ci lavorano dentro e
in seconda battuta per i lavoratori che devono essere salvaguardati da questa
Agenzia. Non possiamo abbassare né il livello, né il numero delle ispezioni.
(...) In realtà le ispezioni sono poche su tutto il territorio nazionale e non
si raggiungono dei livelli ottimali.
E poi c’è
il problema del raccordo, del coordinamento con i servizi ispettivi
delle Asl sotto il Ministero della Sanità. Questa è una grossa querelle che
sappiamo che parte dall’ articolo 117
della Costituzione, dalla volontà di cambiarlo e da tutto quello che c’è
sulle Regioni. Ha senso fare un’Agenzia che poi non integra in qualche modo
anche le attività di vigilanza delle Regioni? (...).
Lei poi ha raccontato nei giorni scorsi di un particolare che riguarda
la formazione e che sarebbe interno ad
uno dei decreti attuativi del Jobs Act...
SC: Sì, il
decreto sulla possibilità di demansionamento (...). Il decreto dice
che quando un lavoratore o una lavoratrice viene demansionato, quindi posto in
una mansione inferiore rispetto a quella che aveva fino a quel momento – si ricordi
che questa cosa nella legislazione fino ad oggi non era possibile – (...) la
mancata informazione e formazione specifica alla mansione che si va ad
effettuare, non costituisce nullità del demansionamento.
Questo vuol dire in legalese che
una persona può essere demansionata e posta a fare un’altra cosa... Le faccio
un esempio semplice: se un impiegato di una fabbrica metalmeccanica fa
arrabbiare qualcuno e viene demansionato e viene mandato in linea produttiva,
può iniziare a lavorare dal giorno dopo senza fare la formazione. E questo non
significa nullità del suo mansionamento.
Quale sarà l’azienda che non
approfitterà di questa questione? Non è cosa da poco.
Peraltro il Decreto 81 in
relazione a questa cosa è molto preciso e dice che la formazione rispetto alla
mansione va fatta, se non in alcuni casi specificati, contestualmente
all’assunzione se non addirittura prima. Quindi in questo caso noi abbiamo un
vulnus al Decreto 81 ma anche, secondo
me, un vulnus più diretto alle condizioni di lavoro delle persone. E questa
cosa non va bene...
(...)
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