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"Sicurezza sul lavoro, obblighi estesi ai cantieri temporanei o mobili "
fonte www.edilportale.com / Sicurezza
04/03/2015 -
Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si applicheranno anche ai
cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di
ingegneria civile di durata inferiore a dieci uomini-giorno.
La novità, introdotta dalla Legge comunitaria 2014 approvata ieri in Consiglio dei Ministri, è stata pensata per evitare una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, che ha rilevato come la normativa italiana non rispetti le prescrizioni della Direttiva 92/57/CEE.
Come si legge nella relazione illustrativa, in base al D.lgs 81/2008, le misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, indicati nell'Allegato XI.
Al contrario, secondo gli articoli 1 e 2 della Direttiva 92/57/CEE, occorre garantire le misure di sicurezza in qualunque luogo si svolgano lavori edili o di ingegneria edile.
Ciò significa che a partire dall’approvazione della legge comunitaria, le misure sulla salute e la sicurezza dei lavoratori si estenderanno anche ai cantieri temporanei o mobili.
La novità, introdotta dalla Legge comunitaria 2014 approvata ieri in Consiglio dei Ministri, è stata pensata per evitare una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, che ha rilevato come la normativa italiana non rispetti le prescrizioni della Direttiva 92/57/CEE.
Come si legge nella relazione illustrativa, in base al D.lgs 81/2008, le misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, indicati nell'Allegato XI.
Al contrario, secondo gli articoli 1 e 2 della Direttiva 92/57/CEE, occorre garantire le misure di sicurezza in qualunque luogo si svolgano lavori edili o di ingegneria edile.
Ciò significa che a partire dall’approvazione della legge comunitaria, le misure sulla salute e la sicurezza dei lavoratori si estenderanno anche ai cantieri temporanei o mobili.
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